E-commerce esonerato dall'invio telematico dei corrispettivi

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico (on-line) continuano ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione, e in particolare da quello di invio telematico dei corrispettivi, salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (Agenzia Entrate - risposta n. 198/2019).

L’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2020 ma è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui. L’invio telematico sostituisce:
- la registrazione dei corrispettivi;
- le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

Tali disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, che esonerano dall’obbligo di certificazione le vendite on line in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, lett. oo), D.P.R. n. 696/1996, che di fatto esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
In merito, con il D.M. del 10 maggio 2019 sono stati individuati specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, ricomprendendo nella fase di prima applicazione, le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi del cit. art. 2, D.P.R. n. 696/1996.

Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Di conseguenza, chi esercita commercio on-line deve continuare ad annotare nell’apposito registro i corrispettivi di vendita, ed istituire quello per le fatture eventualmente emesse.