Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 maggio 2017, n. 11313

Pensione di anzianità - Fondo Volo - Ricalcolo della quota capitalizzata - Domanda

 

Fatti di causa

 

Con la sentenza n.247/2010 la Corte d'Appello di Trieste accoglieva l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza di primo grado che ai fini del ricalcolo della quota capitalizzata della pensione di anzianità di M.G. a carico del Fondo Volo, ai sensi dell'art. 34 legge n. 859 del 1965, con decorrenza dal febbraio 1997, aveva ritenuto applicabili i coefficienti di capitalizzazione fissati dal d.m. 19 febbraio 1981 emessi in esecuzione dell'art. 13 l. 1338/1962 e condannato l'INPS al pagamento della somma di € 293.489,54; la Corte d'appello in riforma della pronuncia impugnata respingeva invece tutte le domande di M.G.

A fondamento della decisione, rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, la Corte sosteneva che la soluzione accolta fosse imposta dallo ius superveniens costituito dall'art. 2 comma 503 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il quale in base alla lettera ed alla ratio (era stata introdotto allo scopo di sanare il comportamento pregresso dell'INPS) imponeva di non applicare i coefficienti di cui ai decreti ministeriali emessi in esecuzione dell'art. 13 l. 1338/1962, che prima dell'entrata in vigore della nuova norma venivano utilizzati per determinare il valore capitale della quota di pensione da corrispondersi in unica soluzione; e di applicare sempre e per contro i coefficienti autodeterminati dall'INPS, per tutte le pensioni anche anteriori al primo luglio 1997.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.G. affidando le proprie censure ad un unico articolato motivo, cui resiste l'INPS con controricorso contenente ricorso incidentale, al quale ha resistito a sua volta il ricorrente principale con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 34 I. n. 859/1965, omessa applicazione della tabella/tariffa di cui al D.M. 19 febbraio 1981 Sezione 3VM; errata applicazione della tabella tariffa di cui al r.d. n. 1403 del 1922; violazione dell'art. 2, comma 503 della legge n. 244/07; in relazione all'art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.

Sotto un primo profilo il ricorso censura l’efficacia riconosciuta alla norma sopravvenuta costituita dall’art. 2 comma 503 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 la quale confermerebbe la fondatezza originaria della domanda avanzata dal pensionato, introdotta prima dell'entrata in vigore della stessa norma. Inoltre la sentenza risulterebbe censurabile perché nel respingere interamente la domanda non ha riconosciuto quanto meno il diritto del pensionato all'applicazione dei coefficienti deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 4 agosto 2005 nei confronti di tutti i pensionati; talché la domanda andava accolta almeno limitatamente alla differenza tra l'importo già erogato e quello più elevato risultante dai nuovi coefficienti contenuti nella delibera del C.d.A. INPS del 4 agosto 2005, applicabili a tutti i casi di capitalizzazione intervenuti a partire dal 1980 o quantomeno dal 1988, in forza dello ius superveniens. La delibera dell'INPS limitando l'applicazione di coefficienti specifici di capitalizzazione ai soggetti che avevano maturato il diritto a pensione dal primo luglio 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 1674/1997) e quindi con pensione decorrente a partire dall'1.8.1997 è incorsa in una duplice violazione dell'art. 2, comma 503 I 244/2007, senza discrimine collegato alla data di ingresso in pensione.

2. Il ricorso è infondato alla stregua dell'orientamento affermato da SS.UU. n. 11907 del 28 maggio 2014 (poi ribadito da numerose successive sentenze conformi: Cass. 23066 del 30 ottobre 2014; Cass. 26603 del 17 dicembre 2014; Cass. nn. 26408 e 26409 del 16 dicembre 2014; Cass. nn. 26317 e 26318 del 15 dicembre 2014; Cass. n. 25681 del 4 dicembre 2014; Cass. n. 25385 del 1 dicembre 2014; Cass. n. 22 del 6 gennaio 2015)

3. Con la predetta sentenza n. 11907 del 28/05/2014 le SU hanno statuito che "ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dall'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l'INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma dell’art. 2, comma 503, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - quale norma di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo - non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del "Comitato amministratore", ma anche quelli determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988, in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei "coefficienti di capitalizzazione in uso", richiamati dall'art. 34, quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge 12 agosto 1962 n. 1338, all'art. 13, comma 6, come pure quelli contemplati nelle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all'epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

4. La conseguenza trattane dalla sentenza in esame - che, in parte qua ha rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) - è che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione presentate da un iscritto al Fondo Volo in data precedente il 10 luglio 1997, come è nel caso, devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988, mentre, per quelle presentate successivamente al 10 luglio 1997, valgono (come già stabilito dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPS in data 4 agosto 2005 n. 302.

Nel caso in esame devono quindi trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione in data 8 marzo 1988.

5. Tali conclusioni rettificano, in parte qua, la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce prima ricordate (segnatamente Cass. S.U. 20 ottobre 2009 nn. 22154, 22155 e 22157) per i trattamenti pensionistici (tra cui il trattamento pensionistico dell'odierna ricorrente) aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1997, ossia quelli ai quali non si applicano i coefficienti aggiornati con la più volte citata delibera 4 agosto 2005 n. 302 del Consiglio di amministrazione dell'INPS; secondo le decisioni da ultimo citate, infatti, per i suddetti trattamenti pensionistici occorrerebbe far riferimento unicamente alla normativa previgente con la conseguenza che la sanatoria voluta dal legislatore avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo perché riguarderebbe unicamente alcune erogazioni di quote di capitale di pensione (quelle relative ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997) e non già tutte (anche quelle relative ai trattamenti pensionistici precedenti al 1 luglio 1997); vi sarebbe pertanto una distinzione da fare basata su un criterio temporale. Siffatta distinzione lascerebbe inalterata la normativa vigente prima dello ius superveniens, che non autorizzava l'autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione con la conseguenza che i "coefficienti in uso" andavano ricercati in una fonte eteronoma, ossia tra quelli che all'epoca erano "vigenti" in quanto previsti dalla normativa primaria o regolamentare.

6. La soluzione accolta prevede invece che la successiva norma di sanatoria operi "a tutto campo" sovrapponendosi alla disciplina previgente e rendendola irrilevante nella materia in esame con l'ulteriore conseguenza che si rende del tutto superfluo esaminare argomentazioni esegetiche che possano indurre a rivedere l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro e dalla giurisprudenza di merito che si è uniformata. Inoltre - come già rilevato - la norma sopravvenuta comunque reca la prescrizione, con efficacia retroattiva, che "i coefficienti di capitalizzazione" sono (e cioè devono essere) specifici del Fondo volo perché caratterizzati dalla connotazione di essere "determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo". In definitiva la domanda del ricorrente deve essere ritenuta infondata e pertanto il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve essere rigettato.

7. Il ricorso principale deve essere quindi rigettato. La motivazione della sentenza impugnata, deve essere solo integrata con il principio di diritto dettato dalle Sez. Unite n. 11907 del 28 maggio 2014, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.: "Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dalla L. n. 859 del 1965, art. 34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l'INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1.1.1980, a norma della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, (legge finanziaria 2008) - quale norma di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo - non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, pur senza il parere del "Comitato amministratore", ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con deliberazione 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei "coefficienti di capitalizzazione in uso", richiamati dall'art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, come pure quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all'epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali".

8. - Il motivo di cui al ricorso incidentale dell'INPS, relativo alla violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 3 e s.m., appare manifestamente infondato avuto riguardo al prevalente orientamento di questa Corte, consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni unite 29 maggio 2009 n. 12720 - che conferma le tesi della precedente Cass. SU n. 6491 del 1996 - in base al quale la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito dalla L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito dalla L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo all'adeguamento della prestazione già ottenuta, perché riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto.

La correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, -intervenuto tra l'ordinanza interlocutoria di rimessione alle SU n. 1071 del 2011 (citata dall'INPS) e la data dell'udienza avanti a queste ultime, determinando la restituzione degli atti dalle Sezioni unite alla Sezione lavoro, in considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le Sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione dell'art. 47, vigente prima di essa.

9. Pertanto, in numerose pronunce successive questa Corte (vedi Cass. n. 6959 del 2012 e numerose successive conformi, da ultimo Cass. n. 14964 del 2014) ha interpretato la anzidetta norma sopravvenuta nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, lett. d, conv. in L. n. 111 del 2011 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito - detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla data predetta, vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale".

In tali pronunce è stato anche sottolineato come, la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto di Cass. SU 29 maggio 2009 n. 12720, abbia indirettamente confermato la corrispondenza di quest'ultima all'originario contenuto dell'art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011, pervenendosi alla conclusione della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall'ente previdenziale.

Nelle decisioni più recenti (vedi, per tutte: Cass. 1 luglio 2014, n. 14964 cit.) è stato anche rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 69 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, per violazione dell'art. 3 Cost., "nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto".

10. Nella suddetta sentenza la Corte costituzionale ha precisato che ciò che cagiona un vulnus al principio dell'affidamento non è "la diversa e più articolata fissazione dei termini, per la richiesta di prestazioni previdenziali accessorie o di ratei arretrati, prevista dal legislatore del 2011, bensì unicamente il fatto che i termini, di decadenza e prescrizione, all'uopo stabiliti nel più volte richiamato art. 38, comma 1, lett. d), sia resa retroattivamente applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado, dallo stesso D.L. n. 98 del 2011, art. 38, successivo comma 4".

In particolare, il Giudice delle leggi ha ricordato i propri costanti orientamenti secondo cui: 1) l'efficacia retroattiva della legge trova, in particolare, un limite nel "principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico", il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte), come già si è rilevato sopra a contrario; 2) il principio dell'affidamento trova applicazione anche in materia processuale e risulta violato a fronte di soluzioni interpretative, o comunque retroattive, adottate dal legislatore rispetto a quelle affermatesi nella prassi (sentenze n. 525 del 2000 e n. 111 del 1998); 3) in riferimento, in particolare, a disposizioni processuali sui termini dell'azione, è da escludere che l'istituto della decadenza tolleri, per sua natura, applicazioni retroattive, "non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto ... per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto ... debba essere esercitato" (sentenza n. 191 del 2005). La Corte costituzionale ha quindi sottolineato che, nella specie, tali principi non sono stati rispettati, perché la disposizione in oggetto ha previsto "che il diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche - diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa Consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale - si estingua (in assenza di una già ottenuta decisione di primo grado), ove la domanda - di accessori o di ratei arretrati - non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione".

11. La Corte d’appello di Trieste, nella sentenza impugnata, confermando l'infondatezza delle eccezioni di decadenza proposte dall'INPS sulla base del principio affermato da Cass. SU 29 maggio 2009, n. 12720, a sua volta indirettamente confermato dal D.L. n. 98 del 2011 cit., successivo art. 38, nel testo risultante dalla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale n. 69 del 2014, non è meritevole di alcuna delle censure avanzate nel ricorso incidentale dell'INPS; il quale va quindi rigettato.

12. Tenuto conto dell'esito dei giudizi, della complessità della fattispecie e delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono verificate nella materia, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese processuali.