Fisco: regolarizzazione per ex frontalieri e vecchi iscritti Aire

Fornite le indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018).

I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all’estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 5-septies del Dl n. 148/2017.
La regolarizzazione è aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari.
Precisamente, possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo "frontalieri" o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all’estero e iscritto all’Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all’Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.
Non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973).
La procedura per ex frontalieri e ex iscritti all’Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.
Viene, inoltre, chiarito quali sono le attività finanziarie detenute all’estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011).