Prassi - INPGI - Circolare 18 gennaio 2018, n. 1

A) Gestione Sostitutiva dell’Ago (Lavoro Subordinato) - Valori Minimi e Massimali Retributivi e Contributivi per l’anno 2018; B) Gestione Separata (Lavoro Autonomo) - Valori Minimi e Massimali Retributivi e Contributivi per l’anno 2018; C) Rateazione Debiti Contributivi; D) Contribuzione Volontaria 2018; E) Aggiornamenti Procedura Dasm.

 

A) GESTIONE SOSTITUTIVA A.G.O. (LAVORO DIPENDENTE) - MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER IL 2018.

 

- MINIMALI DI RETRIBUZIONE PER L’ANNO 2018.

L’ISTAT, con comunicato del 16/01/2018, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2016 ed il 2017 nella misura del + 1,10 %. Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti dall’art.7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2018 risultano rideterminati in Euro 48,20 giornalieri, pari a Euro 1.253,00 mensili.

Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art.2 - comma 25 - della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG, e - limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale - il contratto stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore o corrispondente) - che non sono legati alla presenza quotidiana - le contribuzioni dovute all’INPGI non potranno essere determinate su retribuzioni inferiori al suddetto importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o radiotelevisivo - titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza - le retribuzioni minime di riferimento sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato.

 

- CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all’anno 2018, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art. 3 ter della legge n. 438/1992, resta confermata in 46.184,00 euro (importo pari alla 1a fascia di retribuzione pensionabile INPGI- art. 7 Regolamento). L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro 3.849,00.

Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto legislativo 2/09/1997 n. 314, "le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione". Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.

 

- ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 - INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.

Si ricorda che - a decorrere dal 1/05/2011 - l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4 del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell’8/06/2011). L’INPGI - a richiesta del giornalista - provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.

Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2018, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2018 al 33,00% della retribuzione imponibile):

 

Valori massimi dell’indennità (Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI)

 

ANNO

Importo Complessivo Annuo (indennità + IVS)

Importo massimo annuo della retribuzione figurativa

Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg)

2018 47.967,64 36.065,97 98,81

 

- MASSIMALE IMPONIBILE IVS

L’Istituto, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 62/2016, tenuto conto - ai sensi del D.lgs. 509/94 - delle determinazioni assunte dalle parti sociali, ha apportato alcune modifiche al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 20 febbraio 2017 (n. 36/0001945/PG-L-77) e con nota del 4 maggio 2017 (n. 36/0005477/PG-L-76), ha approvato la suddetta delibera.

Tali modifiche regolamentari prevedono, tra l'altro, che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1/01/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge agosto 1995, n. 335.

In base a tale normativa, per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, come meglio definiti nella Circolare INPGI n. 2 del 24/03/2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995. Tale massimale annuo per l’anno 2018 risulta pari a 101.427,00 euro.

Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Con l’occasione, si ricorda che:

- il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;

- in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;

- nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.

 

- MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638

Tra le varie modifiche apportate al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO, con il succitato atto del Consiglio di Amministrazione n. 62/2016, all’art. 16 è stata prevista, decorrere dall’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ne consegue che, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell'anno 2018 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 202,97 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1 gennaio 2018). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.

 

Minimale Retributivo ai soli fini dell'Accredito Contributivo

 

ANNO

Importo mensile del trattamento minimo

Percentuale di ragguaglio della pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

2017 501,89 40% 200,76 10.439,31
2018 507,42 40% 202,97 10.554,35

 

B) GESTIONE SEPARATA (LAVORO AUTONOMO SVOLTO SOTTO FORMA DI CO.CO.CO.) - MASSIMALE IMPONIBILE PER IL 2018

 

- GESTIONE SEPARATA EX DLGS 103/96 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.

L’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2018 - nelle more della conclusione dell’iter di approvazione ministeriale della delibera del Comitato Amministratore n.7/2017, che ha apportato alcune variazioni - sono, al momento, confermate nelle seguenti misure:

 

Decorrenza dal

IVS

Prestazioni temporanee

TOTALE

COMMITTENTE

GIORNALISTA

01/01/2018 26,00% 0,72% 26,72% 17,81% 8,91%

 

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:

 

Decorrenza dal

IVS

Prestazioni temporanee

TOTALE

COMMITTENTE

GIORNALISTA

01/01/2018 17,00% 0,00% 17,00% 11,33% 5,67%

 

Si ricorda che le predette aliquote ridotte, oltre ai titolari di trattamenti pensionistici, sono applicabili solo ed esclusivamente ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria. A tal fine, si fa presente che non assume rilievo il fatto che il giornalista possa risultare già assicurato alla Gestione separata dell’INPGI per altro rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o attività libero professionale. Pertanto, nel caso in cui un giornalista non sia assicurato in altre gestioni previdenziali, ma svolga due o più collaborazioni giornalistiche con diversi committenti, tutti i compensi dovranno essere assoggettati ad aliquota contributiva intera.

Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda comunque alle disposizioni di cui alla circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009.

Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi - ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2018, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2017 (aliquota e massimale 2017), avendo l’accortezza di dichiararli nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2017.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (con o senza progetto), come meglio individuati nella citata circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009, resta confermata la misura del contributo integrativo del 2% a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista.

 

- MASSIMALE IMPONIBILE GESTIONE SEPARATA

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2018, è fissato in 101.427,00 euro.

Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata INPGI. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.

 

- REDDITO MINIMO PER L’ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO LA GESTIONE SEPARATA

L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2018 è determinato in 15.709,80 euro. Pertanto, nel caso in cui - alla fine dell’anno - il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato. Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.

Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita IVA e/o mediante cessione del diritto d’autore).

 

C) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI.

 

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro e/o committenti, per comunicare che - per l’anno 2018 - si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 45.754,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.

Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.

 

D) CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

 

Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede, all’art. 17, che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2016 ed il 2017 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2018 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2017.

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2018, gli importi minimi dovuti sono, quindi, i seguenti:

- Gestione sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente): 900,00 euro mensili;

- Gestione separata INPGI (co.co.co. e/o co.co.pro): 340,40 euro mensili;

Per i liberi professionisti (con Partita IVA, ritenuta acconto e/o Cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire n. 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.570,98 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.

 

E) AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM.

 

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2018, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti - versione 5.4.6 - saranno disponibili nella sezione "notizie per le aziende" del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 26/01/2018.