Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 luglio 2017, n. 18082

Tributi - Reddito d’impresa - Deducibilità quote di ammortamento - Capannone industriale - Condizione - Rilascio certificato di agibilità - Decorrenza - Dallo stesso periodo d’imposta di rilascio del certificato di agibilità

 

Fatti di causa

 

1. A.C. ricorre, con otto motivi, corredati da quesiti ex art. 366-bis cod. proc. civ., nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.T.C., sezione di Venezia - in controversia nascente dall'impugnazione di avviso di accertamento per Irpef e Ilor relativi al 1983, motivato tra l'altro dalla ritenuta indeducibilità dell'importo di € 10.851,79 per quota di ammortamento delle spese di costruzione di un capannone industriale, per essere quest'ultimo non ancora agibile nell'anno in questione - ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo sul punto legittima l'azione accertatrice.

Ha infatti ritenuto il giudice a quo che «l'imputabilità a costi dell'ammortamento del capannone di cui si discute è possibile dopo che l'amministrazione comunale ha riconosciuto l'agibilità dell'immobile. Agibilità che risulta rilasciata in data 30/12/1983 come da documento agli atti. L'ammortamento pertanto non è da ritenersi imputabile a costi nell'esercizio 1983 bensì a partire dall'esercizio 1984, esercizio successivo al rilascio del certificato».

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con i primi cinque motivi di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma primo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, anche in relazione all'art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in tema di certificato di agibilità, e all'art. 100 cod. proc. civ., per avere la C.T.C.: a) affermato il principio suesposto in contrasto con la prima delle indicate disposizioni che sancisce la deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili «a partire dal primo periodo di imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato» (primo motivo); b) implicitamente attribuito, applicando il principio suesposto, al certificato di agibilità effetto costitutivo anziché meramente ricognitivo (secondo motivo); c) affermato la deducibilità a partire dal 1984 in contrasto con l'interpretazione della norma da essa stessa accolta, in virtù della quale essa avrebbe dovuto ammettersi già nell'esercizio 1983 atteso che, pur avendo riguardo alla data di rilascio del certificato di agibilità, questa ricadeva comunque ancora nel 1983 (terzo motivo); d) deciso nei sensi esposti, pur in mancanza di apprezzabile interesse in capo all'Amministrazione a quello che costituiva un mero slittamento della deducibilità da un esercizio all'altro (quarto motivo); e) precluso ad esso contribuente, decidendo nel modo indicato, di dedurre la quota di ammortamento in seguito, e ciò «a causa della risalenza nel tempo e del consolidamento delle dichiarazioni rese negli esercizi successivi e in particolare nell'ultimo anno a esaurimento delle quote annuali di ammortamento».

2. Con il sesto motivo il ricorrente deduce, in subordine, violazione dell'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la C.T.C. confermato la legittimità dell'atto impugnato anche in punto di sanzioni, da ritenersi - in tesi - non irrogabili o irrogabili al minimo trattandosi di costi non in assoluto indeducibili ma solo da far slittare all'anno successivo.

3. Con il settimo e ottavo motivo il ricorrente deduce infine vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.C. omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto deducibile la quota di ammortamento di che trattasi dopo il rilascio del certificato di agibilità senza considerare che questa era stata riconosciuta pur sempre a decorrere da data compresa nell'esercizio 1983 e per avere contraddittoriamente fatto decorrere tale deducibilità del 1984 pur in presenza di certificato di agibilità comunque rilasciato nel 1983.

4. I motivi primo e terzo di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro intima connessione, sono fondati.

A norma dell'art. 68, primo comma, primo periodo, d.P.R. n. 597 del 1973, «le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d’imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato».

Nonostante la non preclara formulazione letterale, non altrimenti tale norma sembra interpretabile se non nel senso che le quote di ammortamento di che trattasi sono deducibili a cominciare dal periodo di imposta nel quale, in qualsiasi momento, il bene sia stato utilizzato o avrebbe potuto cominciare a esserlo.

Non è dubbio, e non è del resto nemmeno contestato in causa, che l'agibilità dell'immobile sia requisito essenziale perché possa ravvisarsi il presupposto richiesto, ai fini in esame, della utilizzabilità dell'immobile.

Non può nemmeno dubitarsi, però, che, nel caso di specie, esso debba riconoscersi quantomeno a far data dal giorno stesso del rilascio di tale certificato (l'assunto del ricorrente secondo cui quest'ultimo in realtà riconosceva l'agibilità dell'immobile già a cominciare da qualche giorno prima non trova invero riscontro in sentenza e postula pertanto un accertamento di fatto diverso da quello in essa contenuto). Tale data (30/12/1983) ricade ancora nell'anno d'imposta 1983 e non si vede pertanto ragione alcuna per cui - stante il suindicato tenore letterale della disposizione e l'uso in essa della locuzione «in qualsiasi momento» riferita al periodo di imposta - non debba riconoscersi la deducibilità della quota di ammortamento a cominciare da esso.

Il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l'esame dei restanti motivi.

La sentenza impugnata va cassata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con l'accoglimento sul punto del ricorso introduttivo.

Avuto riguardo tuttavia la novità della questione trattata, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza; decidendo nel merito, dichiara la deducibilità nell'anno d'imposta 1983 della quota di ammortamento dell'immobile di che trattasi.

Compensa integralmente le spese processuali.