IVA Editoria: chiarimenti sulla variazione dell'imposta per mancato pagamento

Nell’ipotesi di adozione del regime Iva per l’editoria di cui all’art. 74, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1973, in caso di mancato pagamento dovuto al fallimento della società affidataria della distribuzione, è possibile emettere una nota di variazione Iva e portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione (Agenzia Entrate - risposta n. 155/2019).

Il regime speciale Iva per l’editoria è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo, ossia l’editore. L’iva viene assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali.
Ne consegue che il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi cedenti di prodotti editoriali (ad es. distributori e rivenditori) non ha rilevanza ai fini della rivalsa di cui all’art. 18, D.P.R. n. 633/1972 né ai fini della detrazione di cui all’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 da parte degli acquirenti.

Nelle ipotesi in cui l’imposta dovuta dall’editore sia determinata in base alle copie vendute è ammessa la possibilità di effettuare variazioni Iva (art. 26, D.P.R. n. 633/1972 ). In tali casi, la sopravvenuta restituzione di copie di pubblicazioni già cedute, anche in esecuzione di rapporti di abbonamento, dagli editori ai distributori ovvero ai soggetti che effettuano la vendita al pubblico o ai consumatori finali, dà diritto a emettere una nota di variazione, sempre che la restituzione delle copie avvenga per i fatti previsti dal citato art. 26 provabili contabilmente e con la relativa documentazione probatoria.

Se l’iva viene liquidata con il differente metodo della forfetizzazione della resa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, al pari del criterio delle copie vendute, quello della forfetizzazione della resa non presenta caratteristiche tali da far ritenere non applicabili le disposizioni dell’art. 26 e, quindi, la variazione Iva è ammessa anche quando l’imposta dovuta venga determinata con il criterio della forfetizzazione della resa e si sia verificata la sopraggiunta insolvenza del cliente.

Al fine di individuare l’infruttuosità della procedura nel caso di concordato fallimentare occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso atteso che solo da tale momento discendono in modo definitivo gli effetti sia sostanziali che processuali del concordato.