Contribuenti in regime forfetario: la rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28 febbraio

Con messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, l’Inps fornisce chiarimenti circa il termine di invio della rinuncia al regime contributivo agevolato da parte dei soggetti rientranti, a fini fiscali, nel regime dei forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014).

Come noto, i soggetti che applicano il regime fiscale forfetario, esercenti attività d'impresa, possono applicare un particolare regime contributivo agevolato per cui il reddito forfettario determinato in base alla normativa di favore costituisce base imponibile su cui applicare la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, nella misura ridotta del 35%. L’accreditamento contributivo, in ogni caso, avviene a condizione di aver corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito; in caso di contribuzione annua inferiore, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto contribuente può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49%. Di tale quota occorre tener conto ai fini della determinazione del reddito imponibile su cui calcolare la contribuzione dovuta. Peraltro, viene esclusa, per i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato, l’applicazione della riduzione contributiva di 3 punti percentuali. Altresì, l’agevolazione per cui ai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà, non si applica ai contribuenti in parola, fermo restando che il beneficio può essere nuovamente accordato laddove il contribuente esca dal regime agevolato e con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di nuova domanda. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione all'Inps, compilando il modulo telematico all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti disponibile al percorso "www.inps.it - Servizi Online - Elenco di tutti i servizi - Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art. 1, commi 76-84 L. 190/2014 - Adesione", con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. I soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione telematica. Qualora non sia rispettato detto termine, l’accesso al regime agevolato non è consentito per l’anno in corso, ma deve essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo. L’agevolazione sarà così concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni richieste per l’adozione del regime fiscale forfetario ovvero si verifica taluna delle fattispecie di esclusione dal medesimo. In particolare, l’uscita dal regime agevolato si può verificare:
- se vengono meno i requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- per scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- in caso di comunicazione all’Inps da parte dell’Agenzia delle entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
In quest’ultimo caso, il regime ordinario viene imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato. Nelle prime due ipotesi, invece, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Orbene, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime agevolato, il medesimo è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.