Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2017, n. 15493

Contratti di formazione e lavoro - Recupero dei contributi previdenziali - Cartella esattoriale - Prescrizione decennale

 

Rilevato che:

 

1. la Corte d'appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 17/6/2011, ha rigettato l'appello proposto dalla I. s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva parzialmente accolto, rideterminando l'importo in misura inferiore a quella pretesa, l'opposizione proposta dall'appellante contro la cartella notificata il 13/4/2007, nell'interesse dell'Inps, per il recupero dei contributi previdenziali relativi a contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo 1997-2001, ritenuti aiuti di Stato non conformi al Trattato CE con decisione della Commissione europea in data 11 maggio 1999, n. 2000/128/CE, poi confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002, causa C-310/99 e ribadita dalla medesima Corte con pronunzia del 1 aprile 2004, causa C-99/02;

2. contro la sentenza la società propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste l'Inps con controricorso, mentre non svolge attività difensiva Equitalia Marche S.p.A.;

 

Ritenuto che:

 

1. la questione posta con il primo motivo concerne l'esatta individuazione del termine di prescrizione da applicare alla fattispecie in esame, in cui si controverte dell'azione di recupero da parte dell'Inps di aiuti di Stato, costituiti dagli sgravi contributivi concessi alle imprese su contratti di formazione e lavoro;

essa è stata già affrontata e risolta da questa Corte con le pronunce 3/5/2012, nn. 6671, 6672 e 6673 e, da ultimo, con le sentenze 21/11/2016, n. 23654, e 5/12/2016, n. 24808, alle quali il Collegio intende dare continuità, nonostante le approfondite argomentazioni esposte nel ricorso;

la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio;

per contro, e per le ragioni già esposte nei precedenti citati, non possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., né il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, laddove l'incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, sicché non è possibile assimilare l'azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l'azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012; V. pure Cass. 16/5/2013, n. 11913);

al riguardo non rilevano le procedure utilizzate dall'Inps per il recupero dei contributi in esame (procedura di iscrizione a ruolo e successiva formazione della cartella esattoriale, secondo le previsioni del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24), discendendo tale utilizzazione dal mero fatto che l'attività di recupero ha ad oggetto sgravi di natura contributiva, ma non incide sulla qualificazione giuridica dell'azione;

la rilevata differenza tra l'azione diretta al pagamento dei contributi omessi o evasi e quella diretta al recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi comporta la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale in ordine alla corrispondente diversa durata del termine prescrizionale, dovendosi peraltro rilevare, anche con riferimento ai correlati diritti dei lavoratori interessati, che la stessa disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, non è legislativamente prevista come di esclusiva applicazione in tema di pagamento di contributi omessi od evasi, residuando l'ordinario termine decennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, in caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente;

argomenti in contrario non possono trarsi dalla sentenza della Corte cost. n. 125 del 2009: la Corte, nel ritenere non plausibile l'individuazione dell'art. 15 del citato regolamento comunitario come norma applicabile nell'ambito dell'azione di recupero proposta dallo Stato membro nei confronti del beneficiario degli aiuti ritenuti incompatibili, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, rilevando il difetto di motivazione nella ordinanza di remissione nella parte in cui ha ritenuto applicabile, alla fattispecie oggetto del giudizio principale, il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 per le obbligazioni contributive, senza approfondire la rilevanza, ai fini dell'individuazione della natura dell'obbligazione, della sua finalità di porre rimedio alla violazione del diritto comunitario, in quanto diretta al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia;

in tale decisione la Corte costituzionale non ha compiuto alcuna opzione in ordine al termine di prescrizione applicabile alle fattispecie in esame, ma piuttosto ha ribadito che tanto la decisione della commissione europea quanto il regolamento hanno demandato allo Stato la scelta delle modalità per esercitare il recupero, purché fondate sui principi di equivalenza e di effettività (vedi pure Cass. 19/11/2010, n. 23418);

circa il dies a quo della prescrizione, esso va ravvisato nel giorno della notifica della decisione della Commissione allo Stato membro (4/6/1999), poiché solo da tale momento l'aiuto erogato è qualificabile come illegale (Cass. 22/07/2015, n. 15414);

nel caso in esame, è pacifico che non è maturato il termine prescrizionale, anche a voler ritenere che il primo atto interruttivo della prescrizione sia dato dalla notifica della cartella di pagamento;

2. il secondo e il quarto motivo, che si affrontano congiuntamente, riguardano l'errata applicazione delle norme in materia di aiuti di importanza minore (regola del de minimis);

anche riguardo a tali questioni, si richiamano le argomentazioni già svolte nei precedenti di questa Corte (a partire da Cass. 20/5/2011, n. 11228; Cass. n. 6158/2013; Cass. n. 6671/2012; Cass. n. 25269/2016; Cass. n. 15312/2016);

la regola de minimis costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo «una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile»;

le specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità della regola de minimis sono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo e, come tali, in conformità ai principi in tema di onere probatorio, devono essere provato dal soggetto beneficiario;

per la sussistenza di tali condizioni non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis (v. pure Corte di Giustizia CE, sentenza del 7.3.2002, C-310/99, in cui sono state precisate le esigenze che sottendono la regola);

la Commissione, in applicazione della regola de minimis, non ha fatto distinzione tra la parte giudicata compatibile e la parte giudicata incompatibile del regime di aiuti di cui trattasi, sicché non può ritenersi che la regola de minimis possa essere considerata quale previsione del diritto ad una detrazione da quanto dovuto;

la Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 7.3.2002, C- 310/99, ha precisato (punti 94 e 95) «... che la regola de minimis risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri sia per i servizi della Commissione, la quale deve poter concentrare le sue risorse sui casi di effettiva importanza a livello comunitario. [...(...)...]. Pertanto, giustamente la Commissione, in applicazione della regola de minimis, non ha fatto distinzione tra la parte giudicata compatibile e la parte giudicata incompatibile del regime di aiuti di cui trattasi»;

il principio di diritto affermato da questa Corte è pertanto il seguente: «In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore il cui importo complessivo non può superare la soglia di centomila euro su un periodo di tre anni, soglia raddoppiata dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, costituisce un'eccezione al divieto generale degli aiuti di Stato, sicché la sussistenza delle relative condizioni è elemento costitutivo del diritto e deve essere provata dal beneficiario; in particolare, il beneficiario deve provare il rispetto del limite della categoria de minimis con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis» (Cass. 3/5/2012, n. 6671);

in conclusione, per il rispetto del principio del de minimis, non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 25/7/2016 n. 15312);

la Corte territoriale ha dato compiuta applicazione al principio in esame rilevando che il contributo deve essere recuperato nella sua interezza, non solo per la parte eccedente la quota del de minimis, non avendo la parte dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'esonero contributivo, ritenendo al riguardo irrilevanti le dichiarazioni rese dal presidente del consiglio sindacale;

rimangono così assorbite le ulteriori questioni proposte dalla ricorrente nel motivo in esame, ivi compresa quella della non inclusione della quota di riduzione contributiva del 25% ai fini del de minimis, trattandosi di provvedimento di natura generale (v. Corte di Giustizia 7/3/2002, n. 310, punti 94 e 95, su richiamati), nonché delle altre ipotesi di «agevolazioni» compatibili con il trattato;

3. il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 112 e 132 cod.proc.civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti fin dal giudizio di primo grado (informazioni della Guardia di Finanza), è anch'esso infondato;

anche in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006; 16351/2007; 499/2009; 21898/2010, quest'ultima specificamente in tema di benefici che trovano fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro);

la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio (e la conseguente non recuperabilità del medesimo) siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al beneficiario degli sgravi dimostrare la sussistenza delle condizioni - stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale - per poter legittimamente usufruire degli sgravi medesimi;

l'individuazione dell'incombenza dell'onere probatorio, nei termini indicati, discende dall'oggetto, nel caso specifico, dell'azione di recupero (ossia, come detto, degli sgravi contributivi illegittimamente fruiti) e prescinde quindi dalla diversa questione inerente alla qualificazione giuridica dell'azione stessa e al conseguente termine prescrizionale applicabile (Cass. 12/3/2013, n. 6158; Cass. n. 15312/2016, cit.);

non si ravvisa neppure l'insufficienza motivazionale denunciata, profilandosi sotto tale aspetto il motivo in esame privo di autosufficienza, perché la parte non trascrive, né deposita unitamente al ricorso per cassazione la dichiarazione del presidente del collegio sindacale, della cui errata valutazione da parte dei giudici di merito si duole (Cass. Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass. Sez. U. 11/4/2012, n. 5698);

inoltre, il difetto di statuizione o motivazione sulle richieste istruttorie (indagini da demandare alla Guardia di Finanza), in disparte la natura meramente esplorativa della richiesta, non integra gli estremi del vizio di omesso esame su di un punto decisivo della controversia, quando il rigetto dell'istanza risulti implicito dalla motivazione della sentenza in ordine alla valutazione dei fatti ritenuti già provati (Cass. 23/2/1995, n. 2085; Cass. 22/11/1978, n. 5447);

nel caso in esame le ragioni del rigetto sono desumibili, sia pur per implicito, nel rilievo, già compiuto dal giudice di primo grado (pag. 2 della sentenza), e sostanzialmente condiviso nella sentenza impugnata, che la inclusione, nel calcolo del de minimis, dei contributi nella loro interezza e di ogni altra agevolazione, quand'anche generalizzata, determina il superamento della soglia fissata dal legislatore, sicché ogni ulteriore attività istruttoria sarebbe stata superflua non solo per la parte eccedente la soglia massima;

5. il quinto motivo riguarda il principio dell'affidamento ed è anch'esso infondato sulla base dei principi già espressi dalla sentenza di questa Corte n. 15312/2016, cit., che, in proposito, ha richiamato l'orientamento della Corte di Giustizia CE, secondo cui uno Stato membro, le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 88 CE, non può invocare il legittimo affidamento del beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest'ultima ordina la ripetizione dell'aiuto;

ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 87 e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE 7 marzo 2002, C-310/99; cfr. pure Corte di Giustizia CE, con sentenza del 20.9.1990, C-5189);

la derivazione dei surricordati principi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE esclude inoltre l'esigenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE ai sensi dell'art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con riferimento al rispetto del principio di tutela del legittimo affidamento;

e ancora, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 6756/2012, cit.), che in tema di recupero di aiuti di Stato, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l'eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all'occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l'esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinano gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione;

sul punto, peraltro, il ricorso appare carente nella sua parte espositiva laddove nel riportare le doglianze fatte valere con l'atto di opposizione avverso la cartella si limita ad assumere solo genericamente che nel caso di specie era certamente applicabile il principio del legittimo affidamento sulla regolarità delle agevolazioni contributive a suo tempo previste dalla legge sicché neppure è possibile desumere il lamentato vizio di motivazione della sentenza, che presuppone un'autosufficiente e completa esposizione dei fatti di causa, al fine di poter verificare se ed in quali effettivi termini il giudice del gravame, successivamente adito, abbia omesso di provvedere con adeguata pronuncia in ordine alle questioni sottopostegli, nei limiti ovviamente di quanto inizialmente dedotto con l'atto introduttivo di opposizione;

la portata assorbente delle considerazioni su svolte conduce al rigetto del ricorso;

la complessità delle questioni e l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali di merito sorreggono la decisione di compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.