Ultimi giorni per il versamento IMU/TASI 2018

Scade il prossimo 18 giugno il versamento IMU/TASI 2018 relativo agli immobili posseduti.

I soggetti passivi IMU/TASI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:
- la prima, pari al 50% dell’imposta dovuta, entro il 16 giugno;
- la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata, entro il 16 dicembre;
In alternativa il versamento dell’intera imposta dovuta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno.
Quest’anno il 16 giugno cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al 18 giugno 2018.
L’IMU è dovuta dai proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
L'imposta municipale propria non si applica:
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- sui terreni agricoli ubicati in determinati comuni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Qualora sull’immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, l’imposta è dovuta dal titolare del diritto reale.
Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta è dovuta dal concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l’imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili, come definiti ai fini IMU.
Sono esclusi dalla tassa, in ogni caso, i terreni agricoli e dal 1° gennaio 2016 l’immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
IMU/TASI devono essere versate utilizzando il Modello di pagamento unificato F24 o il modello F24 semplificato oppure tramite apposito bollettino postale. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il Modello F24 utilizzando esclusivamente modalità telematiche.
In sede di compilazione del modello F24 devono essere esposti i seguenti codici tributo nell’apposita sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI":
3912 - IMU su abitazione principale e relative pertinenze;
3913 - IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3914 - IMU per i terreni;
3916 - IMU per le aree fabbricabili;
3918 - IMU per gli altri fabbricati;
3925 - IMU - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato);
3930 - IMU - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (incremento Comune);
3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
3959 - TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3960 - TASI per le aree fabbricabili;
3961 - TASI per altri fabbricati.