Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 aprile 2018, n. 17401

Reati tributari - IVA - Dichiarazione fraudolenta IVA mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Prescrizione del reato - Applicazione per i reati commessi prima dell’8 settembre 2015 - Cd. Sentenza Taricco

 

Ritenuto in fatto

 

1. Decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente sentenza disposto dalla 3 Sezione della Corte di Cassazione, la Corte d'appello di Perugia, in data 11 aprile 2016, ha rideterminato la pena applicata a G.P. in relazione a reati di dichiarazione fraudolenta IVA mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) con riferimento alle annualità dal 2005 al 2007 (dichiarazioni dal 2006 al 2008); quanto alle precedenti annualità (dal 2003) era stata già dichiarata la prescrizione con la sentenza (annullata) della Corte d'appello di Ancona.

Il giudizio di rinvio conseguiva alla decisione rescindente della Corte di legittimità che, in data 17 settembre 2015, aveva disapplicato le disposizioni del codice penale in base alle quali il reato continuato si sarebbe prescritto (ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod.pen. e del secondo comma dell'art. 161 cod.pen.), così dando attuazione ai principi affermati nella nota pronuncia della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 8 settembre 2015 (proc. Taricco, causa C-105-4). Conseguentemente la Corte regolatrice, disatteso il motivo di ricorso dell'imputato relativo all'affermazione della sua penale responsabilità ed esclusa, come detto, l'estinzione dei reati residui per prescrizione, ha accolto il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Circostanze che, peraltro, la Corte d'appello di Perugia in sede di rinvio non riconosceva, pur rideterminando la pena.

2. Avverso quest'ultima sentenza ricorre il P., per il tramite del suo difensore di fiducia.

2.1. Il ricorso é affidato a un singolo motivo, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che ad avviso del ricorrente sono state negate valorizzando due precedenti penali per reati oggi depenalizzati, nonché i parametri di gravità e delle modalità del fatto che erano stati già utilizzati ex art. 133 cod.pen. ai fini della commisurazione della pena.

2.2. In aggiunta al suddetto motivo, l'esponente sollecita la Corte di legittimità a rivalutare d'ufficio, ex art. 609 comma 2 cod.proc.pen., il profilo afferente l'intercorsa maturazione del termine prescrizionale massimo, quanto meno con riferimento ai fatti relativi al periodo d'imposta 2005. Ciò in seguito all'ordinanza con la quale la questione era stata rimessa alla Corte Costituzionale da parte della stessa 3 Sezione della Corte di Cassazione e in considerazione del fatto che in altre pronunzie la Corte di legittimità aveva escluso l'applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Lussemburgo con la sentenza Taricco ai reati per i quali la prescrizione risultava già spirata quando tale sentenza fu emessa.

 

Considerato in diritto

 

1. L'unico motivo di ricorso, attinente alla questione del diniego delle attenuanti generiche, é manifestamente infondato.

È, invero, ius receptum che in tema di concessione (o di diniego) delle attenuanti generiche, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già presi in considerazione ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen., in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Sez. 4, Sentenza n. 35930 del 27/06/2002, Martino D., Rv. 222351; Sez. 2, Sentenza n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi e altri, Rv. 258011; Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi e altri, Rv. 264378).

A proposito, poi, della rilevanza agli stessi fini anche dei precedenti per reati depenalizzati, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale, vds. Sez. 5, Sentenza n. 45423 del 06/10/2004, Mignogna e altri, Rv. 230579.

2. Si pone a questo punto la questione, comunque sollevata dal ricorrente e sottoposta alle valutazioni officiose di questo Collegio, se la disapplicazione delle norme nazionali sulla prescrizione per effetto della sentenza Taricco della Corte di Lussemburgo, ad opera della Corte di legittimità (con la sentenza rescindente), mantenga ad oggi la sua validità pur a fronte dei successivi, ben noti sviluppi del dialogo fra la Corte Costituzionale e la stessa CGUE sulla questione in esame.

Ulteriore e connessa questione é se, in seguito al dictum della 3 Sezione della Corte circa la disapplicazione delle norme in tema di prescrizione, possa dirsi nella specie formato il giudicato in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente e se, quindi, le statuizioni sul punto siano intangibili pur a fronte del mutato quadro giurisprudenziale e, di fatto, dello ius superveniens.

3. Il ricorrente, nel sollecitare la valutazione della Corte di legittimità sul punto, ha evidenziato che la questione della disapplicazione delle disposizioni nazionali in tema di prescrizione, con riguardo ai reati di frode fiscale e tenuto conto dell'interpretazione dell'art. 325 TFUE da parte della Corte di Lussemburgo, aveva formato oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 3 Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza dell'8 luglio 2016 e dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 18 settembre 2015, in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il ricorrente ha ulteriormente sottolineato che la stessa Corte di legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 7914 del 25/01/2016, Tormenti e altri, Rv. 266078), in epoca successiva alla sentenza rescindente della 3 Sezione nel presente giudizio, ha affermato che, in tema di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri del 8 settembre 2015, C-105/14, in ordine alla possibilità di disapplicazione della disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 160 e 161 cod. pen. se ritenuta idonea a pregiudicare gli obblighi imposti a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, non si applicano ai fatti già prescritti alla data di pubblicazione di tale pronuncia.

4. La questione, come si avrà modo di evidenziare, assume rilievo per tutte le condotte in relazione alle quali é stata confermata la condanna del P..

Infatti, é ben vero che, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi (Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014, Vidi e altro, Rv. 262358) e che, nella specie, il termine da prendere in considerazione riguarda le dichiarazioni IVA degli anni dal 2006 al 2008; ma, come si vedrà fra breve, il novum giurisprudenziale (introdotto sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Lussemburgo) riguarda tutti i reati commessi in epoca antecedente la pronunzia della CGUE in data 8 settembre 2015 relativa al caso Taricco, e non solo i reati che a tale data si sarebbero già prescritti.

5. Riassumendo i termini della questione, deve in primo luogo osservarsi che, in epoca successiva alla presentazione del ricorso in esame, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 24 depositata il 26 gennaio 2017, ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato:

« - se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;»

« - se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione é parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità»

« - se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro».

In estrema sintesi, la Consulta, con l'ordinanza di che trattasi, ha prospettato alla Corte di Lussemburgo il possibile contrasto tra l'interpretazione dell'art. 325 TFUE, fornita dalla prima sentenza Taricco, e il principio di legalità penale: principio che interessa, nel diritto italiano, anche la disciplina della prescrizione (avente carattere sostanziale) ed al quale il Giudice delle leggi, com'é stato autorevolmente osservato, ha riconosciuto "un valore prevalente sulla disapplicazione delle norme del codice penale prospettata dalla prima sentenza" emessa dalla CGUE nel caso Taricco (testualmente l'ordinanza della Corte Costituzionale lo qualifica come "principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva").

6. Investita della questione, la Corte di giustizia ha pronunziato la sua decisione con sentenza in data 5 dicembre 2017: in tale pronunzia, pur ribadendo la propria precedente interpretazione dell'art. 325 TFUE, la Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che il contrasto fra quest'ultima norma del Trattato e il diritto interno non può condurre alla disapplicazione della norma di diritto interno laddove essa "comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene", nei suoi aspetti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale. Un principio, questo, al quale la CGUE mostra di riconoscere piena cittadinanza anche nel diritto dell'Unione, sia con riferimento ai reati, sia con riferimento alle pene, sulla base dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; e di cui viene altresì accettata l'estensione all'istituto della prescrizione, in assenza di una disciplina di tale istituto nel diritto dell'Unione (un vuoto, questo, recentemente colmato con l'adozione della direttiva n. 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

All'esito di un articolato percorso argomentativo, dunque, la Corte di giustizia, pur confermando la propria interpretazione dell'art. 325 TFUE recepita nella prima sentenza Taricco, ha precisato che quanto in essa affermato non si applica ai reati commessi anteriormente alla sua emanazione.

Conseguentemente, in nome del principio di irretroattività, la prima sentenza Taricco non spiega più efficacia rispetto a tutti i reati commessi entro l'8 ottobre 2015, riguardo ai quali non può più essere prospettata la disapplicazione della disciplina nazionale in materia di prescrizione: disciplina che deve pertanto essere applicata a detti reati pur se in contrasto con il diritto europeo. Più specificamente la Corte di Lussemburgo riconosce (§58) che «i requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività inerenti al principio di legalità dei reati e delle pene si applicano, nell'ordinamento giuridico italiano, anche al regime di prescrizione relativo ai reati in materia di IVA»; e, in forza di tali principi, afferma (§60) che i suddetti requisiti «ostano a che, in procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale disapplichi le disposizioni del codice penale in questione. Infatti, la Corte ha già sottolineato, al punto 53 di tale sentenza, che a dette persone potrebbero, a causa della disapplicazione di queste disposizioni, essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggite se le suddette disposizioni fossero state applicate. Tali persone potrebbero quindi essere retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato».

7. Così chiarito lo stato dell'arte sotto il profilo della giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria in materia, appare evidente che i principi posti a base della disapplicazione delle norme nazionali in tema di prescrizione, ed illustrate ampiamente nei § da 7 a 23 della sentenza della 3 Sezione della Corte di legittimità in data 17 settembre 2015, non sono più validi con riferimento ai reati commessi prima dell'8 settembre 2015 (data in cui fu emessa la prima sentenza Taricco).

Il novum affermato dalla Corte di Lussemburgo il 5 dicembre 2017, dunque, riguarda tutti i reati di frode fiscale addebitati al P., atteso che essi sono stati contestati come commessi in occasione della presentazione di dichiarazioni IVA comprese tra il 2006 e il 2008, in relazione ai periodi d'imposta compresi fra il 2005 e il 2007.

8. A questo punto, però, sorge il problema di verificare se le statuizioni contenute nella sentenza rescindente della 3 Sezione, in punto di affermazione di penale responsabilità del P. per i suddetti reati (statuizioni intrinsecamente e indissolubilmente legate alla disapplicazione della normativa nazionale in tema di prescrizione), rimangano intangibili in base ai principi in materia di formazione progressiva del giudicato ex art. 627 cod.proc.pen., ovvero debbano intendersi travolte dal mutamento d'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.

I termini della questione meritano una pur breve riflessione.

E' noto e pacifico che, in presenza di una sentenza di legittimità nella quale venga disposto l'annullamento con rinvio della sentenza oggetto di ricorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio e con conseguente conferma dell'affermazione di penale responsabilità, quest'ultima statuizione - non toccata dalla pronunzia di annullamento - acquista autorità di cosa giudicata. Conseguentemente é preclusa al giudice del rinvio la possibilità di dichiarare le cause sopravvenute di estinzione del reato (vds. Sez. 1, Sentenza n. 5753 del 09/10/2015, dep. 2016, Lecca, Rv. 265994; Sez. 4, Sentenza n. 41415 del 24/09/2013, Bellometti, Rv. 256416) o le cause sopravvenute di non punibilità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616; Sez. 3, Sentenza n. 1573 del 20/11/2002, dep. 2003, De Martin, Rv. 223274).

Viceversa, in caso di annullamento con rinvio disposto esclusivamente per la determinazione della pena, non é preclusa la dichiarazione, anche d'ufficio, di cause di non punibilità sopravvenute in conseguenza di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che abbia affermato l'incompatibilità di una disposizione incriminatrice nazionale con il diritto dell'Unione (Sez. 6, Sentenza n. 9028 del 05/11/2010, dep. 2011, Gargiulo, Rv. 249680; Sez. 6, Sentenza n. 41683 del 19/10/2010, Ndaw e altro, Rv. 248720): in sostanza, peraltro, queste ultime pronunzie hanno assimilato la giurisprudenza eurounitaria sopravvenuta a una forma di abolitio criminis (si trattava in quei casi di reati di vendita di supporti privi di contrassegno Siae che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte di legittimità ritenne, appunto, oggetto di abolizione).

9. Il caso di specie, peraltro, si colloca in una posizione distinta rispetto ai precedenti appena richiamati. Ed invero, fermi restando l'accertamento del reato e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, la sentenza rescindente pronunziata dalla 3 Sezione si é, da un lato, limitata ad annullare la pronunzia in allora impugnata limitatamente al profilo sanzionatorio (il giudizio di rinvio ha infatti riguardato esclusivamente la riconoscibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche); e, dall'altro, ha escluso che fosse maturata la prescrizione dei residui reati contestati al P., sulla base di un'interpretazione del diritto europeo che però, come si é visto, é stata successivamente superata dalla sentenza della CGUE del 5 dicembre 2017.

Tuttavia, nella già menzionata sentenza Gargiulo viene ribadito un principio, già affermato in precedenti pronunzie, del quale é necessario tenere conto anche nel caso di cui trattasi: vi si afferma, infatti, che la portata abrogativa della sentenza Schwibert va riconosciuta perché le sentenze della Corte di giustizia UE hanno efficacia vincolante anche ultra partes nei procedimenti davanti alle autorità giurisdizionali degli stati membri (in ciò richiamando Sez 3, n. 13810, 12/02/2008, Diop).

Orbene, se cosi é, non può che farsi richiamo agli stessi principi affermati dalla sentenza della Corte di Lussemburgo emessa in data 5 dicembre 2017, in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale italiana: principi in base ai quali viene riconosciuta alla disciplina del codice penale in materia di prescrizione la necessaria rispondenza ai requisiti di "prevedibilità, determinatezza e irretroattività inerenti al principio di legalità dei reati e delle pene".

Vi é, in definitiva, una sostanziale assimilazione delle norme nazionali in tema di prescrizione rispetto a quelle a carattere incriminatorio e sanzionatorio: illuminante é, al riguardo, il già richiamato §60 della sentenza dello scorso dicembre, laddove la Corte di giustizia esclude che "in procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale disapplichi le disposizioni del codice penale in questione", atteso che, diversamente, quelle persone potrebbero "essere retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato".

Ciò si innesta naturalmente sul noto ed acquisito principio della primauté del diritto eurounitario su quello nazionale e sulla conseguente incidenza delle norme dell'Unione (e dell'interpretazione che ne viene fornita dalla Corte di giustizia) nel diritto interno degli Stati membri, che trovano corrispondenza nell'obbligo di interpretazione conforme delle norme interne alla luce del diritto dell'Unione europea da parte dei giudici nazionali.

In un passaggio della citata ordinanza n. 24/2017 della Corte Costituzionale si afferma che "il riconoscimento del primato del diritto dell'Unione é un dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell'art. 11 Cost.", con il solo limite dell' "osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona", quale "condizione perché il diritto dell'Unione possa essere applicato in Italia".

10. A conferma della forza cogente del diritto eurounitario (nell'interpretazione della Corte di giustizia) anche rispetto al giudicato formatosi in ambito nazionale possono valere, come riscontro, anche i principi affermati dalle altre giurisdizioni in ambito nazionale.

10.1. Può ad esempio richiamarsi la giurisprudenza civile di legittimità che, in epoca recente, ha affermato che le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 cod.civ., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell'effettività del diritto eurounitario (Sez. 5 Civ., Sentenza n. 8855 del 04/05/2016, Rv. 639650 - 01).

10.2. Nell'ambito della giurisdizione amministrativa si é recentemente ribadito che le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, rese in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo, hanno la medesima efficacia delle disposizioni interpretate e pertanto vincolano non solo il giudice che ha sollevato la questione ma ogni altro organo (amministrativo o giurisdizionale) chiamato ad applicare le medesime disposizioni o i medesimi principi elaborati dalla Corte di giustizia; e si é ulteriormente affermato che costituisce decisione abnorme - come tale ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111, u.c. Cost. per superamento del limite esterno della giurisdizione - la sentenza del giudice amministrativo che non abbia evitato la formazione, anche progressiva, di un giudicato in contrasto con il diritto dell'Unione europea (o con altre norme di rango sovranazionale cui lo Stato é tenuto a dare applicazione), quale risulti da una successiva pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cons. Stato, Ad. Plen., 09/06/2016, n. 11).

11. Conclusivamente, il dictum della Corte di Lussemburgo di cui alla sentenza del dicembre scorso, in base al quale l'interpretazione dell'art. 325 TFUE fatta propria dalla CGUE nella prima sentenza Taricco si applica ai soli reati commessi in epoca successiva alla data di emissione di quest'ultima pronunzia, non può che riverberare i suoi effetti anche nel caso di che trattasi, non dissimilmente da quanto avverrebbe nel caso di pronunzia della stessa Corte di Lussemburgo che si presentasse incompatibile con una norma incriminatrice nazionale; ed ha perciò forza e valore tali da impedire che scenda il giudicato sulle statuizioni strettamente connesse a una difforme interpretazione del diritto dell'Unione, come quelle relative - nel caso che ne occupa - all'applicabilità o meno della disciplina nazionale in materia di prescrizione a reati in materia di IVA commessi in epoca precedente alla prima sentenza Taricco.

Si é, in sostanza, al cospetto di una peculiare forma di ius superveniens (che nella specie si sostanzia nei principi da ultimo affermati dalla CGUE) rispetto al quale deve constatarsi anche d'ufficio, ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen., l'incompatibilità delle statuizioni della giurisprudenza nazionale che, sulla base della prima sentenza Taricco, avevano disapplicato le disposizioni del codice penale in materia di prescrizione di reati di frode fiscale commessi prima dell'8 settembre 2015. Tali disposizioni nazionali devono pertanto trovare applicazione nel caso di specie.

12. Ciò posto, ed in considerazione del fatto che il più recente dei reati residui addebitati al P. risulta commesso nel 2008 (ossia all'atto della presentazione della dichiarazione IVA per l'annualità precedente), non può che constatarsi che, per tutti i reati ascritti all'odierno ricorrente, é spirato il termine di prescrizione in allora vigente.

13. Per quanto precede la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.