Accordo PMI Tessile-Chimico con Associazioni Artigiane - Sezione 3° Fuoco

Si riporta la Sezione Terza dell’Ipotesi di accodo 7/11/2017 per il settore Piastrelle in terzo fuoco

La presente Sezione Terza dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 7/11/2017, tra Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiiltec-Uil, si applica ai lavoratori delle piccole e medie imprese industriali fino a 249 dipendenti che producono corredi ceramici, ovvero svolgono lavorazioni accessorie e complementari ai rivestimenti e pavimenti di ceramica o altro materiale, ad eccezione della produzione in serie di piastrelle, per la creazione di ambienti in genere

Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, l'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono altresì escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le R.S.U. e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, o al livello regionale, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Sono altresì esenti dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi e riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della legge n. 68/1999, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo. I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di legge.
Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto a termine, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso pari alla metà di quanto previsto nel contratto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova.
Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
Ai sensi della normativa vigente, l'ulteriore contratto a termine stipulabile in deroga al limite complessivo di 36 mesi può avere una durata massima di 12 mesi, presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Decorrenza
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a partire dalla data di stipula del presente accordo (7/7/2011). Ai contratti di apprendistato stipulati prima, continuano ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.

Periodo di prova
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, per una durata non superiore a 4 mesi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di lavoro effettivamente prestate.
In caso di malattia insorta durante il periodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 2 mesi decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto con le modalità del comma precedente.

Durata e retribuzione
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato e la suddivisione dei periodi e relativi inquadramenti nonché i livelli retributivi corrispondenti sono quelli indicati dalla tabella seguente:

Livelli di uscita

Durata totale

1° periodo

2° periodo

3° periodo

A 36 18 9 9
B 36 18 9 9
C 36 18 9 9
D 36 18 9 9
E 36 18 9 9
F 24 12 6 6

L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
- 1° Periodo: 2 livelli di sotto inquadramento rispetto al livello di destinazione finale;
- 2° periodo: 1 livello di sotto inquadramento rispetto al livello di destinazione finale;
- 3° e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
La retribuzione netta dell'apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista in analogo livello e anzianità aziendale.
Qualora al termine del periodo di apprendistato di primo livello ex art. 43 D.Lgs. 81/2015 - che si conclude con il conseguimento della qualifica e il diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 - le parti intendano proseguire il rapporto e trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella prevista dal presente articolo.
Resta inteso che qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sia pari o superiore alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima è di 1 anno.
Il periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.

Apprendistato a tempo parziale
Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a tempo parziale. Le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere saranno riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto in ragione del 75%.
Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part-time si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.

Incrementi retributivi
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui livelli di inquadramento, con l’impegno di reincontrarsi entro il 31/12/2017 per sottoscrivere le tabelle retributive complete:

Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco

Livello

Incremento dall’1/1/2018

Incremento dall’1/9/2018

Incremento dall’1/6/2019

Incremento a regime

D 30,00 30,00 40,00 100,00

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad Euro 350,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in tredici tranche con le modalità di seguito specificate: € 50,00 con la retribuzione del mese di novembre 2017 e € 25,00 per 12 mensilità a partire da gennaio 2018.
Le parti concordano che i suddetti importi sono riconosciuti ai soli lavoratori con orario di lavoro a tempo pieno e assunti prima dell’1/10/2014; riproporzionato per i lavoratori assunti successivamente all’1/10/2014, per i lavoratori con orario part-time, per gli apprendisti.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti anche sulla base di specifiche procedure convenute tra le parti stesse.
L’importo dell"'una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L"'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2018.