Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 febbraio 2017, n. 4232

Tributi - IRPEF - Rimborso - Contratto di assicurazione vita/capitalizzazione

 

Ritenuto in fatto

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 1/02/2010 dep. il 19 gennaio 2010, che in controversia proposta dal contribuente V.M., ex dirigente Enel, contro il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione all'istanza di rimborso dell'lrpef per l'anno 2001 (presentata in data 19 maggio 2004), ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado. In particolare la CTR ha ritenuto applicabile l'aliquota del 12,50% (di cui all'art. 6 L. 482/1985), alla parte di rendimento di capitale derivante dalla corresponsione del capitale maturato in capo al contribuente, in quiescenza dal 31.12.2000, in virtù di contratto di assicurazione vita/capitalizzazione (polizza integrativa aziendale - P.I.A. - stipulata in base ad accordo tra Enel e Federazione nazionale dirigenti aziende industriali - F.N.D.A.I. - e successivo accordo Enel/FNDAI-Cordenel del 26 luglio 2000). Il M. aveva esercitato l'opzione di convertire la pensione integrativa in godimento con un importo liquidato una tantum mediante capitalizzazione della rendita acquisita in virtù della indicata polizza previdenziale, e aveva richiesto la restituzione della maggiore somma versata (derivante dall'applicazione dell'aliquota del 32,50% prevista per le indennità assimilate alla buonuscita), ritenendo applicabile la minore aliquota del 12,50% (di cui all'art. 6 della L. 482/85, a titolo di ritenuta d'acconto).

V.M. si costituisce con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate deduce error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la CTR negato validità alla prova fornita dall'Ufficio In relazione alla mancata stipula del contratto di assicurazione da parte dell'ENEL, senza alcuna motivazione.

2. Col secondo motivo si deduce error in procedendo per violazione dell'art. 116 c.p.c., non avendo la CTR tenuto conto delle prove fornite, idonee ad attestare l'inesistenza di un rapporto previdenziale costituito in forma assicurativa.

3. Con il terzo motivo si denunzia insufficiente motivazione su un fatto decisivo, costituito dalla sostituzione del precedente accordo finalizzato alla stipula di un contratto di assicurazione con una diversa forma di previdenza integrativa aziendale (PIA) intimamente connessa al rapporto di lavoro e diretta alla corresponsione di un capitale assimilabile al TFR.

Tutti gli anzidetti motivi vanno respinti, avendo la CTR, con congrua motivazione, escluso che la diretta gestione da parte dell'ENEL degli "istituti assicurativi senza avvalersi di gestori specializzati" sia idonea ad alterare la natura contrattuale del rapporto assicurativo, con argomentazione che involge "n apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, che come tale non trova ingresso nel giudizio di legittimità. Non sussiste nemmeno la dedotta violazione in ordine alla valutazione delle prove, che rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito; né il vizio di motivazione sul mancato esame degli effetti della modifica contrattuale nella diversa forma di previdenza integrativa aziendale, avendo la CTR, con congrua motivazione, indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.

4. Col quarto motivo si deduce violazione di legge (artt. 16 e 17; art. 41 primo comma lett. G quater) e 42, quarto comma del d.P.R. 917/86 in relazione all’art. 1 comma 5 DL 669/96 conv. in L. n. 30/1997; all'art. 13, comma 9 d.lgs. 124/1993 e all'art. 11, comma 3, L. 335/1995), in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e art. 62, comma 1, d.lgs. 546/92, poiché il sistema di tassazione previsto dall'art. 42, comma 4 TUIR non è applicabile a tutte le forme di previdenza integrativa costituite prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 124/1993, ma nella sola ipotesi di contratti di assicurazione sulla vita o capitalizzazione, non ricorrente nel caso di specie.

5. Col quinto motivo si deduce violazione di legge (artt. 16 e 17; art. 41 primo comma lett. G quater) e 42, quarto comma del d.P.R. 917/86 in relazione all'art. 1 comma 5 DL 669/96 conv. in L. n. 30/1997; all'art. 13, comma 9 d.lgs. 124/1993 e all'art. 11, comma 3, L. 335/1995, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e art. 62, comma 1, d.lgs. 546/92), avendo la CTR erroneamente ritenuto che si potesse operare un sistema di tassazione misto, dovendosi invece fare riferimento alla causa prevalente, ricollegabile alla indennità di fine rapporto.

6. Col sesto motivo, in via subordinata, si deduce violazione di legge (artt. 16, comma 1 lett. A-bis) e 17; nonché artt. 41 primo comma lett. G) quater e 42, quarto comma del d.P.R. 917/1986, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e art. 62, comma 1, d.lgs. 546/92), essendo stata la somma liquidata in data successiva al primo gennaio 2001, per cui non era più applicabile l'art. 42 comma 4 tuir.

Il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso vanno accolti nei termini di cui in prosieguo.

Sulla questione oggetto della presente controversia si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13642 e 13643 del 2011, rese in controversie analoghe - ed il Collegio intende uniformarsi a tale autorevole e consolidato orientamento - che hanno affermato il seguente principio: «In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino ai 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui ai D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17».

Alla stregua di tale principio, i! meccanismo impositivo di cui all'art. 6 della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo), si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione dei rendimento del capitale, (cfr., tra le tante, Cass. n. 15594 del 2016; nn. 2602 e 2600 del 2016; n. 13723 e 15627 del 2015; n. 3785 del 2013; n. 287 e 5376 del 2012).

La CTR pertanto, verificata la data in cui è stata liquidata la somma al Milano, dovrà conseguentemente applicare il relativo regime di tassazione, in base ai principi sopra enunciati.

7. Conclusivamente, rigettati i primi tre motivi del ricorso, il ricorso va accolto in relazione ai restanti motivi nei termini indicati, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.