Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2017, n. 18502

Contratti di formazione e lavoro - Sgravio contributivo - Recupero da parte dell'Inps - Illegittimità degli aiuti di Stato

 

Rilevato

 

che la Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata il 24.12.2004 dall'ente di previdenza nei confronti della società B. s.p.a. a titolo di recupero di somme concesse per uno sgravio contributivo connesso ad assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995 - maggio 2001, rigettando la domanda dell'appellata; che il recupero da parte dell'Inps era avvenuto a seguito della decisione dell'11.5.1999 della Commissione Europea sulla ritenuta illegittimità degli aiuti di Stato;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società B. s.p.a. con quattro motivi;

che per la difesa dell'Inps vi è delega in atti;

 

Considerato

 

che col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e per vizio di motivazione, la ricorrente contesta il riparto dell'onere probatorio operato dalla Corte di merito, assumendo che la prova della quantificazione delle somme dovute ricadeva sull'Inps e che non era condivisibile il ragionamento seguito nell'impugnata sentenza secondo cui l'onere della prova della riconducibilità degli sgravi ad ipotesi escluse dall'azione di recupero gravava sul soggetto che invocava la legittimità dell'aiuto di Stato e non sull'istituto previdenziale;

che col secondo motivo si denunzia vizio di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 88 n. 2 del Trattato Europeo (ora art. 107 T.F.U.E.) nella parte in cui nell'impugnata sentenza è affermata la legittimità del recupero degli sgravi contributivi;

che col terzo motivo, proposto per violazione degli artt. 87 e 88 (ora art. 107 T.F.U.E.) del Trattato CE, la ricorrente lamenta la mancata applicazione della regola del cosiddetto de minimis, cioè della previsione di non incompatibilità degli aiuti di Stato che, per la loro modesta entità, determinano un impatto limitato a livello europeo sul rapporto di libera concorrenza tra imprese;

che col quarto motivo, formulato per violazione dell'art. 3 della legge n. 335/1995, la ricorrente invoca l'applicazione della prescrizione quinquennale contemplata da tale norma;

che i quattro motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;

che per costante giurisprudenza di questa Corte nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21898 del 2010); né la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie può alterare i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012; in senso conf. V. Cass. Sez. lav. n. 23654/2016);

che questa Corte si è già espressa in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 6671 del 3.5.2012), statuendo che "agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali con decisione della Commissione europea dell’ 11 maggio 1999), vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio, mentre il "periodo limite" decennale ex art. 15 cit. riguarda l'esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell'aiuto e l'eventuale decisione di recupero. Né si può ritenere che si applichi il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ., perché lo sgravio contributivo opera come riduzione dell'entità dell'obbligazione contributiva, sicché l'ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non agisce in ripetizione di indebito oggettivo. Né, infine, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, poiché questa disposizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, mentre l'incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto, senza che si possa fare ricorso all'applicazione analogica della norma speciale, in quanto la previsione dell'art. 2946 cod. civ. esclude la sussistenza di una lacuna normativa; che si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 6756 del 4.5.2012) che "in tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici (sia in tema di prescrizione che di decadenza) deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. (Fattispecie in tema di recupero di sgravi contributivi, fruiti per assunzioni con contratto di formazione e lavoro, incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, secondo la decisione della Commissione europea dell' 11 maggio 1999, ritenuti recuperabili dalla S.C. senza il limite del termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999)";

che nella stessa sentenza di questa Corte n. 6671/2012 (conf. anche da Ord. sez. 6 - Lav. n. 16581/2013 e n. 2555/2016) si è affermato che il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può essere collocato in data anteriore a quella di notifica alla Repubblica Italiana (4.6.1999) della decisione della Commissione europea dell'11.5.1999 che, sancendo l'incompatibilità con il mercato comune - nei limiti indicati - degli sgravi configuranti aiuti di Stato ha imposto l'azione diretta al loro recupero;

che si è affermato (Cass. Sez. 5 n. 11228 del 20.5.2011) che "in tema di agevolazioni tributarie, con riguardo al regime degli aiuti "de minimis" che, proprio perché tali, giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato e, quindi, sono compatibili con l'art. 87 (ora 107) del Trattato istitutivo della Ue, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l'aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento n. 2001/69/CE"; che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che sussistono motivi di equità per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in quanto il presente ricorso, concernente una questione particolare, è stato depositato in epoca antecedente a quella in cui cominciava ad affermarsi il summenzionato orientamento giurisprudenziale;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.