Giurisprudenza - TRIBUNALE DI ROMA - Sentenza 05 ottobre 2016, n. 8395

Rapporti di lavoro subordinato - Giornalisti - Contributi obbligatori e sanzioni accessorie - Pagamento

 

Svolgimento del processo

 

(...) ha depositato - in data 22.9.2015 - ricorso poi notificato con il quale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5563/15, con il quale questo Tribunale le ha ordinato il pagamento della somma complessiva di € 31.711,00, in favore dell’I.N.P.G.I., a titolo di contributi obbligatori e sanzioni accessorie, relativi ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi con i giornalisti (...) e (...).

La Società opponente ha dedotto: che le predette giornaliste hanno sottoscritto contratti di collaborazione autonoma a progetto, per il periodo dal 6.12.2011 al 5.6.2012, prorogato fino al 4.6.2013 (per (...), e dall‘1.3.2012 fino al 30.9.2013, prorogato fino al 30.9.2013 (per (...) ); che il rispettivo contratto di collaborazione autonoma "...consisteva nel progetto di sviluppo dell'area blog del sito ... con la precipua finalità di ricercare nuovi blog, oltre che assicurare il coordinamento con la attività di social network creare e implementare nuovi blog, oltre che assicurarne il coordinamento con le attività di social network; che entrambe le predette collaboratrici hanno altresì sottoscritto, in data 26.2.2013. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con "...qualifica di operatore redazionale ... per la redazione di testi anche avvalendosi di linguaggi ipertestuali..."; (...): che non si è trattato di prestazioni giornalistiche a carattere subordinato, sicché è infondata la pretesa dell'INPGI.

Pertanto l’opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi non dovuta la somma di cui al decreto stesso.

L’I.N.P.G.I., costituitosi in giudizio con articolata memoria, ha ribadito la fondatezza della complessiva pretesa azionata, ha domandato la conferma del decreto opposto e, in via subordinata, ha domandato la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui al decreto opposto oltre sanzioni ed ulteriori accessori a far tempo dal 16.2.2013.

Nel corso del procedimento, acquisita la documentazione, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparsi e sentiti i difensori, all’esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

 

Motivi della decisione

 

L'opposizione non può trovare accoglimento.

(...) contesta l'oggetto delle prestazioni in esame e la relativa natura subordinata, come ritenuto dall’lINPGI, riportandosi ai contratti di collaborazione a progetto (che allega), che prevedono (per entrambe le predette giornalista) la seguente attività: "...progetto dell'area blog del sito (ricerca nuovi blogger, creazione ed implementazione singoli blog, coordinamento con lo attività di social network), individuazione implementazione di buone pratiche riguardanti il SEO e sviluppo e implementazione dei social network.".

Si legge - tra l'altro - nel verbale INPGI del 15.2.2013 (in atti), con riferimento ad entrambe le predette giornaliste: "La giornalista lavora quotidianamente e a tempo pieno all'interno della redazione di Roma, svolgendo di fatto attività di coordinamento dogli oltre 400 blogger del (...) online, oltre alla gestione e alla pubblicazione delle notizie sui social network. In particolare ... verifica la attendibilità e la correttezza delle notizie riportate all'interno del post, propone frequentemente ai blogger gli argomenti su cui focalizzare gli interventi, stabilisce discrezionalmente le posizioni dei blogger sulla "home page" del giornale online in base alla rilevanza della notizia, talvolta rielaborando i titoli dei post dei blogger, aggiorna i social network Facebook e Twitter postando il link rotativo alla notizia da evidenziare, correda tali link di un breve titolo rielaborato dalla stessa giornalista e riassuntivo dei contenuti della notizia, seleziona occasionalmente il materiale fotografico che completa il post, segnala alla redazione eventuali Notizie del giornale online e controlla i contenuti: modificandoli so necessario.. Tali attività sono svolte ... sotto il coordinamento della responsabile dell’area, che è a sua volta supervisionata dal direttore della testata online".

Il predetto verbale riporta i fatti riferiti dalle stesse (...) e (...) ed altresì dagli altri giornalisti sentiti, (...) con le rispettive dichiarazioni, di contenuto preciso e circostanziato (come in atti).

In particolare (...) "responsabile del blog e dei social network", (come la medesima ha riferito), che ha reso dichiarazioni conformi a quelle di (...) e, tra l’altro ha precisato: ''La mia attività consiste in Aggiornamento dei social network ... riprendere le notizie dal sito, i blog o i video e confezionarli per il pubblico di fb o tw mediante un linguaggio accattivante su fb o che metta in risalto la notizia su twitter...controllo dei contenuti a rischio querela...La mia attività viene coordinata da un punto di vista sia tecnico che giornalistico...Attualmente lavoro per 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana su turni che coprono dalle 8.30 alle 20 7 giorni su 7, Questa fascia oraria viene coperta da me e dalle collaboratrici (...) e (...). Il lavoro delle collaboratrici viene coordinato costantemente da me anche quando non sono presente, a mia volta sollecitata da (...) saltuariamente. In alcuni casi anche la redazione del sito può fare richieste a me e alle mie collaboratrici per segnalare notizie particolari per i social network. Le attività che distinguono il mio lavoro da quello delle mie collaboratrici: Supervisione.. .Selezione e avvio nuovi blogger".

I complessivi elementi di fatto sopra riportati evidenziano sia la natura giornalistica delle prestazioni in oggetto, sia lo stabile inserimento della (...) nell'organizzazione aziendale dell’odierna opponente, nonché la preposizione della medesima alla attività di e (...) (...), a loro volta inserite stabilmente nella stessa organizzazione aziendale, quotidianamente, secondo un orario fisso e predeterminato (tanto da dover assicurare sempre la presenza in redazione, a turno, di una delle tre predette giornaliste; anche gli altri giornalisti escussi hanno tutti confermato, per (...) e (...) la presenza quotidiana in redazione e con orario pieno).

Come ha precisato la Suprema Corte: "... il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti..." (Cass., sez. L, sent. n. 23800 del 7.11.2014).

Inoltre: "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio é liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (Cass., sez. L, sent. n. 15073 del 6.8.2008; cfr., Cass., sez. L. sent. n. 10427 del 14.5.2014).

L'opponente, che non contesta la veridicità delle attestazioni contenute nel predetto verbale e nei verbali delle dichiarazioni rese dai giornalisti escussi, neppure contesta specificamente gli elementi di fatto riferiti dai predetti giornalisti all'INPGI (risultanti dai relativi verbali) e, d'altro canto, propone una generica descrizione delle collaborazioni in esame (ciò sia nella parte narrativa, che nei capitoli di prova, sicché non si è dato corso all'istruttoria).

In effetti l'opponente contesta il giudizio cui è pervenuto l'Ente Previdenziale convenuto, affermando: "Le conclusioni dell’accertamento operato dall'INPGI non appaiono condivisibili" ...l'erroneità del giudizio espresso dagli accertatori, in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro in oggetto".

Emerge dai verbali dell'INPGI che (...) e (...) hanno "confezionato notizie" ed hanno coordinato i (400) "blogger" del (...), proponendo gli argomenti da trattare, indicando le notizie di maggiore rilievo da evidenziare, eventualmente modificando i titoli ed anche il contenuto dei testi, ciò che è proprio del giornalista (altresì in posizione sovraordinata).

D'altro canto il "blogger" svolge un'attività analoga a quella del giornalista: "Nel gergo di Internet, un blog (bbg) è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo). In genere il blog è gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale" (definizione di "wikipedia").

Come ha precisato la Suprema Corte: "La nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive..." (Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007).

Il giornalista svolge una complessa attività di natura intellettuale, volta alla diffusione di notizie tramite vari strumenti di comunicazione (nei tempi recenti la notizia viaggia, oltre che mediante il tradizionale giornale cartaceo, anche attraverso la radio, la televisione e, da ultimo, anche via "internet"), sicché l’attività stessa può atteggiarsi diversamente a seconda dello strumento di diffusione utilizzato.

La stessa opponente afferma (a pag. 14 del ricorso) che il blog "è un contenitore...di commenti in merito alle notizie già note e aliunde divulgate al pubblico", così confermando che tale strumento comporta elaborazione e diffusione della notizia, ciò che è proprio del giornalista (essendo irrilevante il fatto che le notizie elaborate e diffuse siano eventualmente già note).

L'opponente afferma altresì che, nel caso in cui i "blogger" indicavano fatti non noti, le predette collaboratrici richiedevano ai medesimi "l’allegazione di link ipertestuali a conforto delle relative affermazioni" sicché emerge anche l’attività di verifica dell’attendibilità delle notizie (che pure spetta giornalista).

Peraltro il fatto che l’opponente si sia avvalsa della collaborazione di due giornalista professioniste, (...) e (...), regolarmente iscritte all’albo (come documentato dall'INPGl), arreca ulteriore suffragio alla natura - giornalistica - degli incarichi attribuiti alle medesime.

I rapporti di lavoro in esame hanno dunque comportato lo svolgimento di prestazioni giornalistiche a carattere subordinato (ciò risulta confermato anche dai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intervenuti in data 26.2.2013. in pendenza dei contratti a progetto: come richiamati e allegati dalla stessa opponente).

La Suprema Corte, in tema di subordinazione del giornalista, ha precisato: "L'elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, por l'assoggettamento del ¡adoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consento di distinguere il rapporto di lavoro di cui all’art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva vantazione (e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro, come quello giornalistico, aventi natura professionale od intellettuale)..." (Cass., sez. L, sent. n. 13935/06).

In effetti la subordinazione assume, per i giornalisti, connotazioni particolari, in relazione alla peculiarità delle relative prestazioni, di natura prettamente intellettuale (si veda, al riguardo, Cass., sez, L, sent. n. 19231/06) e, d'altro canto, la subordinazione del giornalista deve riconoscersi in presenza dello stabile inserimento delle relative prestazioni nella struttura produttiva (si vedano, tra le altre, Cass., sez. L, sent., n. 3320/08, Cass., sez. L. sent. n. 8068/09, Cass., sez. L, sent. n. 22785/13).

In tale ultima decisione, riguardante la posizione di un redattore, la Suprema Corte ha ritenuto decisivo, per riconoscere la subordinazione, "...il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori ... rispetto alla mera redazione di articoli)".

Nello specifico (...) e (...); hanno utilizzato esclusivamente strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro, (ciò è pacifico), hanno osservato l’orario di circa 8 ore al giorno per cinque giorni a settimana, così stabilmente inserite nell'area "Blog", della società opponente, diretta da (...) altresì secondo le direttive di impartite dal direttore del sito (...), (la stessa opponente riferisce che, allorché le giornaliste verificavano la veridicità delle notizie indicate dai "blogger", sottoponevano l'esito dei propri accertamenti "alla redazione per le opportune valutazioni").

All'esito delle precedenti considerazioni, emergendo univocamente la natura giornalistica e subordinata delle collaborazioni in oggetto, il ricorso in opposizione va integralmente respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso in opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto opposto; condanna la (...), al pagamento delle spese processuali dell'INPGI, liquidate in € 3.604,00, ivi comprese " spese forfettarie", oltre iva e cpa come per legge.