Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 gennaio 2017, n. 548

Professionisti - Avvocato - Controversie - Liquidazione dei compensi

 

Ritenuto che

 

- G.G. convenne, dinanzi al Tribunale di Roma D.G.R., chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 2.358,00 a titolo di compensi per le prestazioni professionali di avvocato svolte in diverse controversie svoltesi dinanzi al detto tribunale;

- nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22.12.2015, negò la propria competenza ratione valoris, dichiarando competente il Giudice di pace di Roma;

- avverso tale ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., G.G., sulla base di un unico motivo;

- D.G.R., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

- il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento e la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale;

Atteso che:

- il regolamento di competenza è ammissibile, giacché, sebbene nel dispositivo dell'ordinanza il giudice di Roma abbia respinto il ricorso, in realtà la motivazione del provvedimento contiene una vera e propria declaratoria della competenza del giudice adito con conseguente individuazione del giudice ritenuto competente (il Giudice di pace di Roma), cosicché la statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo deve ritenersi ad abundantiam, apparente ed inidonea a passare in cosa giudicata, rimanendo il provvedimento impugnabile col rimedio del regolamento di competenza in coerenza col suo reale contenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555, Sez. 2, Sentenza n. 19754 del 27/09/2011, Rv. 619327);

- il ricorso è fondato, giacché l'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, una vera e propria "competenza funzionale" dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, stabilendo che tali controversie siano trattate col rito sommario di cognizione, rito che va applicato anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda (Sez. 6-3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895);

- trattandosi di competenza funzionale non rileva il valore della controversia;

- è inconferente il precedente richiamato nel provvedimento impugnato (Cass., 23691 del 2011), avendo esso riguardo ad una causa introdotta prima dell’entrata in vigore della riforma di cui al D.lgs. n. 150 del 2011;

- l’art. 14 del richiamato D.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Tribunale decide le controversie in materia di compensi per gli avvocati sempre "in composizione collegiale", rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 12609 del 20/07/2012, Rv. 623299);

- il regolamento va pertanto accolto, spettando al Tribunale di Roma in composizione collegiale la competenza a decidere la causa;

- va pertanto cassato il provvedimento impugnato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta dalle parti nel termine di cui in dispositivo;

- il Tribunale dichiarato competente provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio;

 

P.Q.M.

 

Accoglie l’istanza, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza del Tribunale di Roma in composizione collegiale, dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; spese al merito.