Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 settembre 2016, n. 17595

TFR - Fallimento - Intervento del Fondo di garanzia - Presupposti - Sussistenza

 

Fatto

 

Con sentenza depositata il 14.9.2009, la Corte d’appello di Perugia rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Orvieto lo aveva condannato, quale gestore del Fondo di garanzia ex I. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., a pagare a G.B., già dipendente dell'azienda fallita S. I. & C. s.n.c., il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione.

La Corte, per quanto qui rileva, disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto e, nel merito, riteneva sussistenti i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, condannando l'Istituto a pagare le prestazioni oggetto della domanda.

Contro questa pronuncia ricorre l'INPS con un unico motivo di ricorso.

Resiste G.B. con controricorso, sollevando preliminarmente plurime eccezioni di inammissibilità dell'impugnazione e deducendo nel merito la sua infondatezza.

 

Diritto

 

Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/1992, per non avere la Corte territoriale ravvisato il compimento della prescrizione annuale del diritto alle ultime tre mensilità di retribuzione nonostante il tempo trascorso tra la data di proposizione del ricorso amministrativo (6.10.2005) e quella di deposito (27.10.2006) e notifica (4.11.2006) del ricorso introduttivo di primo grado.

Al riguardo, vanno preliminarmente disattese le plurime eccezioni di inammissibilità del motivo sollevate da parte controricorrente: circa la presunta acquiescenza alla sentenza impugnata, argomentata da parte controricorrente per avere l’INPS effettuato il pagamento ed essersi successivamente insinuato in surrogazione nel passivo fallimentare, è sufficiente rilevare che dalle istanze depositate agli atti del controricorso non è dato evincere che il pagamento sia avvenuto con animus solvendi, facendo piuttosto l'Istituto riferimento alla necessità di dare esecuzione alla sentenza resa inter partes; circa la presunta novità della questione, perché, appartenendo al tema del decidere la questione della prescrizione del diritto alle tre mensilità, resta irrilevante che, contrariamente alla prospettazione nel giudizio di merito, in cui l'INPS ne aveva sostenuto la decorrenza dall'esito negativo del pignoramento mobiliare, nel ricorso per cassazione il dies a quo sia stato ancorato alla data di presentazione del ricorso in via amministrativa (arg. ex Cass. n. 7981 del 2007); circa il suo essere questione di merito, non avendo l'Istituto posto alcun quesito intorno alla corretta applicazione della disposizione presuntamente violata, perché, in tema di prescrizione estintiva, la determinazione della durata dell'inerzia del titolare del diritto, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge (Cass. S.U. n. 10955 del 2002).

Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato, avendo ormai questa Corte consolidato il principio secondo cui, in tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall'INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, la presentazione della prescritta domanda, secondo le norme che regolano il conseguimento delle prestazioni previdenziali, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, cosicché il decorso della prescrizione resta sospeso fino alla sua conclusione (Cass. n. 21595 del 2004, il cui dictum è stato confermato, sia pure con riferimento ad altra fattispecie, da Cass. S.U. n. 5572 del 2012). E poiché nel caso di specie risulta dagli atti al seguito del controricorso che il ricorso al Comitato provinciale dell'INPS è stato rigettato in data 27.12.2005, deve necessariamente ritenersi che, alla data di notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (4.11.2006), la prescrizione annuale non si fosse compiuta.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.100,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.