Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24368

Consorzio - Fallimento consorziata - Intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, L. n. 297/1982 - Pagamento di retribuzioni delle ultime tre mensilità e trattamento di fine rapporto - Soddisfacimento del credito del lavoratore da parte del consorzio - Qualificazione del rapporto in termini di subappalto

 

Fatti di causa

 

La Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 547/2011 su appello proposto dall'Inps ha riformato la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda del CNS C. N. S. Soc. Coop. a r.l. intesa ad ottenere la condanna dell'Inps in qualità di gestore del Fondo di garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 2 della I. n. 297/82, al pagamento della somma di euro 29.874, corrisposta da CNS, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, in favore dei dipendenti della propria consorziata E. S.r.l. dichiarata fallita con sentenza in data 16 dicembre 2005.

A fondamento della sentenza la Corte d'appello sosteneva che, come riconosciuto nel diverso giudizio promosso dai lavoratori della E. ed in forza del quale era avvenuto il pagamento in loro favore delle somme in questione, CNS C. N. S. Soc. Coop A r.l., fosse da considerare condebitore solidale della E., talché non aveva titolo per richiedere al fondo di garanzia il pagamento delle ultime tre mensilità e della quota di TFR; posto che nel rapporto tra consorzio e consorziata l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori a una singola impresa consorziata costituisce un fenomeno qualificabile come subappalto, con conseguente responsabilità solidale del consorzio per le spettanze dovute ai lavoratori dell'impresa assegnatala dell'opera, in applicazione dell'articolo 1676 c.c. Sosteneva inoltre che, ai fini della responsabilità del Fondo di Garanzia, mancasse il presupposto indefettibile del mancato soddisfacimento del credito del lavoratore previsto dalla legge, nè poteva farsi luogo alla surrogazione legale del consorzio nei diritti dei lavoratori.

Contro la sentenza ha proposto ricorso il CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop a r.l. con due distinti motivi di doglianza ai quali ha resistito l'Inps con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1676, 1703, 2511 e seguenti, 2609 c.c., articolo 27 della c.d. I. Basevi e successive modifiche e integrazioni. Omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, lamentando l'erronea qualificazione del rapporto fra consorzio e società consorziate o associate, nel contesto di un consorzio di secondo grado, in termini di subappalto, con conseguente responsabilità solidale ex articolo 1676 c.c.

1.2 II primo motivo è inammissibile e comunque infondato.

Va infatti rilevato che con il presente motivo il consorzio ricorrente, lamentando la qualificazione del rapporto tra consorzio e consorziato in termine di sub-appalto piuttosto che di mandato, intenderebbe sostenere, in qualità di mandatario, la propria estraneità rispetto all'obbligazione ex art. 1676 c.c. nei confronti dei dipendenti della consorziata (mandante), affermata invece in altro diverso giudizio (sia in primo grado che in appello) promosso dai lavoratori della E. ed in forza del quale era avvenuto il pagamento in loro favore delle somme per ultime retribuzioni e tfr. Non si intuisce però, ove dovesse sostenersi l'estraneità della mandataria CNS per l'obbligazioni assunte dalla mandante consorziata nei confronti dei propri dipendenti, sulla base di quale titolo il medesimo consorzio intenda agire nella presente causa nei confronti del Fondo di Garanzia tenuto a corrispondere le prestazioni in discorso ai lavoratori o ai loro aventi causa.

1.3 In ogni caso va affermato che correttamente la sentenza impugnata abbia riconosciuto l'applicazione dell'art. 1676 c.c. al rapporto tra consorzio e consorziata, avendo accertato in fatto che, nel caso in esame, il consorzio di cooperative CNS avesse il compito di partecipare alle gare di appalto, stipulare con le committenti i relativi contratti, di seguito assegnati ed interamente eseguiti dalle cooperative associate; e che inoltre, in base al regolamento dei rapporti economici con le associate, fosse prevista una minuziosa disciplina del pagamento in favore delle associate esecutrici dei proventi degli appalti, incamerati dal consorzio in base allo stato di avanzamento dei lavori, ma poi girati immediatamente alle società consorziate esecutrici degli stessi ovvero trattenuti a conguaglio in caso di precedenti anticipazioni.

1.4 Giudicando una analoga fattispecie in materia di appalto di lavori pubblici, questa Corte di Cassazione ha riconosciuto (sentenza 6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per ciò che concerne la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c., a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell'impresa sub- appaltatrice nei confronti del sub-committente, giusto il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n. 12048/2003).

1.5 Pertanto non può ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del sub- appaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche dell'art. 29 I. 276/2003), all'interno della cui disciplina garantistica ricade, per le già viste considerazioni (come peraltro già accertato nella causa pregiudiziale intentata dai lavoratori della E. ed in forza del quale era avvenuto il pagamento in loro favore delle somme in questione, da parte del parte del CNS).

2. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 della I. n. 297/1982, 1203 n. 3 c.c.; insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine un punto decisivo della controversia, lamentando l'erronea esclusione della surrogabilità del garante obbligato solidale che abbia adempiuto in luogo del debitore principale-datore di lavoro, nei diritti che il lavoratore-creditore soddisfatto vanta nei confronti del Fondo di garanzia.

2.1 II motivo è infondato atteso che, dovendo essere ritenuto debitore solidale in qualità di sub-committente per il pagamento delle somme in questione, il CNS non può essere considerato, in pari tempo, nella diversa veste di "avente diritto" dei medesimi lavoratori ai quali subentrerebbe "a qualsiasi titolo" nei confronti dell'INPS; il Consorzio infatti adempie ad un debito proprio e non è ammesso a surrogarsi nei diritti del creditore, come chi paga un debito altrui e non ha pertanto alcun diritto ad agire nei confronti del Fondo (cfr. per l'esclusione del diritto di agire in surrogazione nei confronti del Fondo nella fattispecie della responsabilità del committente ex art. 29 d.lgs.276/2003 Cass. 10544/2016, 10663/2016).

2.3 Neppure è vero che tra CNS (sub-committente adempiente in luogo del datore di lavoro) e Fondo di Garanzia ricorra un'ipotesi di solidarietà dal lato passivo del rapporto obbligatorio, posto che come affermato in plurime sentenze da questa Corte di Cassazione (10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n. 12852) il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale e la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido.

3. - In conclusione, alla luce delle premesse, la sentenza impugnata resiste alle critiche sollevate col ricorso che va quindi rigettato, con condanna del CNS ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio come da dispositivo

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'INPS in € 4200, di cui 4000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese aggiuntive ed oneri accessori.