Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2017, n. 2012

Trasferimento ad altro reparto - Mobbing - Danno biologico - Responsabilità dell’Azienda ospedaliera - Non sussiste

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d'Appello di Catania, con la sentenza n. 512 del 2010, depositata il 22 novembre 2010, accoglieva l'appello proposto da G.B. nei confronti di G.V. e dell'Azienda Ospedaliera Gravina di Ragusa, e per l'effetto, rigettava tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti del B.; rigettava l'appello proposto da G.V. nei confronti di B. G. e della Azienda Ospedaliera (avente ad oggetto la statuizione relativa al mancato, riconoscimento del danno biologico e l'esclusione della responsabilità dell’Azienda ospedaliera).

2. Entrambe le impugnazioni erano state proposte avverso la sentenza n. 225 del 2005, emessa dal Tribunale di Caltagirone il 3 novembre 2005, con la quale in parziale accoglimento del ricorso proposto dal V., il B. veniva condannato al pagamento della somma di euro 16.400,00, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno morale esistenziale conseguente a mobbing, mentre veniva esclusa la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera mancando inadempimento ex art. 2087 cc.

3. G.V. ausiliario socio sanitario e successivamente O.T.A. in servizio presso il blocco operatorio centralizzato dell'Ospedale Gravina di Caltagirone fino al 17 ottobre 2001, allegava di aver subito, a partire da fine anno 1997 e fino al suo trasferimento ad altro reparto, un lungo, costante e duraturo processo di azioni vessatorie intenzionali da parte del caposala B., il quale ogni qualvolta impartiva ordini di lavoro, seppure legittimi, utilizzava un linguaggio scurrile ed ingiurioso ed un tono aggressivo, cercava ogni pretesto per rimproverarlo davanti a tutti, lo vessava ordinandogli di pulire luoghi già puliti pochi minuti prima o che non dovevano essere puliti quotidianamente, lo minacciava sistematicamente con frasi ingiuriose al fine di umiliarlo ed intimava ai colleghi di non rivolgergli la parola, allo scopo di isolarlo ed emarginarlo. A fronte di tali condotte persecutorie, che gli avevano causato problemi di salute quali mal di testa, nausea e reflussi gastro-esofagei, l'amministrazione datrice di lavoro, messa tempestivamente a conoscenza dei fatti, manteneva un atteggiamento disinteressato e omissivo, lasciando che le cose degenerassero, per poi intervenire tardivamente, portando per giunta a compimento il disegno illecito del B. di liberarsi di lui, mediante il trasferimento ad altro reparto. Pertanto, il ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali.

4. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei termini sopra detti nei confronti del B..

5. La Corte d'Appello riteneva che dal materiale probatorio raccolto in primo grado non era emersa idonea prova della fattispecie dedotta in giudizio.

6. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre G.V. prospettando cinque motivi di ricorso.

7. Resistono con autonomi controricorsi sia il B. che l'Azienda ospedaliera.

8. L'azienda ospedaliera ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.

 

Ragioni della decisione

 

1. Prima di esaminare i motivi del ricorso, è opportuno ricordare quanto segue, tenuto conto che, ratione temporis (la sentenza di appello veniva depositata il 22 novembre 2010), trova, nella specie, applicazione l'art. 360, n. 5, cpc, nel testo anteriore alla novella introdotta dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, cpc; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., sentenza n. 9233 del 2006).

Lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può, dunque, riguardare il convincimento in sé stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (Cass., n. 16526 del 2016, n. 14929 del 2012; Cass., n. 5205 del 2010; Cass., n. 10854 del 2009).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5 cpc, non equivale dunque alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

Ed infatti, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., sentenza n. 13054 del 2014).

Pertanto, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014).

3. Va altresì ricordato (Cass., n. 17698 del 2014) che ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

4. Nella specie, la Corte d'Appello, con articolata motivazione che ha ripercorso e valutato, in modo circostanziato, l'esito dell'espletamento della prova per testi, ha affermato che quella risultante dall'istruttoria espletata era una situazione non riconducibile alla fattispecie del mobbing lavorativo.

5. Tanto premesso, può passarsi ad esaminare i motivi del ricorso.

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'intento persecutorio del caposala nei confronti del ricorrente, fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).

La Corte d'Appello escludeva l'intento persecutorio del caposala nei confronti di esso ricorrente, nonostante fosse risultato provato che tra i due soggetti erano intercorsi eventi che avevano incrinato un precedente rapporto di amicizia e causato l'acrimonia del caposala nei suoi confronti.

In particolare, il ricorrente e il caposala avevano comprato una piccola imbarcazione insieme ad una terza persona, e si era poi verificato uno scontro tra i due in relazione al mancato pagamento di una rata da parte del caposala, che veniva escluso dalla possibilità di esercitare l'hobby della pesca con la suddetta barca.

Il caposala, quindi, aveva inteso esercitare la propria rivalsa sul luogo di lavoro.

Comunque, le presunte mancanze del ricorrente non erano mai state sindacate a mezzo delle procedure disciplinari previste e nessuna delle stesse poteva giustificare il comportamento vessatorio del caposala.

Il ricorrente, quindi, nel richiamare, in particolare, le statuizioni della Corte d'Appello che escludevano l'intento persecutorio, deduce il carattere tautologico e apodittico della relativa motivazione, esponendo che la Corte non avrebbe chiarito, argomentato, motivato le diverse statuizioni relative alla ritenuta mancanza dell'intento persecutorio.

6.1. Il motivo è inammissibile, in ragione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, in quanto si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione degli esiti probatori, pur in presenza di circostanziata, congrua e logica motivazione della Corte d'Appello, come di seguito illustrato.

Ed infatti, si afferma nella sentenza di appello, che era risultato in modo pressoché unanime il giudizio positivo sulle capacità professionali e, soprattutto, organizzative del caposala, sia da parte dei medici, che del collega caposala anch'esso, che dei sottoposti, che avevano riconosciuto allo stesso alto senso di responsabilità e disponibilità a svolgere, in caso di emergenza, anche attività che non erano di sua competenza.

Dal complesso delle testimonianze era emerso, infatti, un caposala sempre attento alle necessità del reparto, capace di distribuire efficacemente il lavoro tra gli addetti, esigente con tutto il personale sottoposto il suo coordinamento, nei confronti del quale utilizzava tuttavia modi autoritari e a tratti anche sgarbati, alzando spesso la voce quando qualcosa non andava bene ed in particolare quando i medici segnalavano problemi riguardanti la pulizia dei ferri chirurgici o della sala operatoria.

Poteva dirsi anche provato e non contestato che tra il ricorrente e il B. iniziarono, intorno al 1997, dissapori causati da motivi extra lavorativi collegati all'acquisto di una barca in società con un terzo collega, dal che i rapporti personali, prima buoni, si fecero tesi, ma ciò a parere della Corte d'Appello, non era di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie dedotta sotto l'aspetto soggettivo.

Ha affermato il giudice di secondo grado che, in pratica, leggendo le varie deposizioni (di cui riporta diversi passi), si aveva l'impressione che i colleghi del ricorrente pur ammettendo che il caposala aveva un brutto carattere, che alzava ordinariamente la voce, e che aveva un atteggiamento aggressivo nei confronti di tutto il personale, si fossero convinti che perseguitasse il collega ricorrente più che altro perché influenzati dalla conoscenza del fatto che i due avevano litigato per via della barca.

Dopo avere esaminato le numerose testimonianze raccolte, riportandone i passi, dunque, la Corte d'Appello affermava che poteva dirsi che anche i testi che avevano confermato che il B. rimproverava il ricorrente davanti a tutti ed usava un tono aggressivo, avevano dovuto, allo stesso tempo, ammettere che lo faceva anche con gli altri.

L'essere autoritario e severo, magari anche usando espressioni inurbane, non appariva pertanto indice di intento persecutorio rivolto al ricorrente, quanto piuttosto di un modo personale, seppure senz'altro discutibile, di esercitare le prerogative del superiore gerarchico, ma ciò con la finalità di scongiurare disservizi e garantire l'efficienza del reparto.

Non era poi risultato provato che utilizzasse sistematicamente nei confronti del ricorrente espressioni ingiuriose o un linguaggio scurrile. Infatti, i testi sul relativo capitolo di prova si limitavano a confermare che il caposala utilizzava un linguaggio scurrile, senza mai specificar la frase o la parola in concreto pronunciata dal caposala stesso, il che rendeva inutilizzabile la loro deposizione.

Per quanto riguardava le asserite minacce l'unico episodio degno di nota (v. pag. 12 della sentenza di appello), e come tale nella sua unicità non conducente, era quello relativo alla reazione verbale del caposala alla notizia che il figlio, per cui quel giorno era preoccupato perché da poco guidava il motorino, lo aveva cercato per telefono, e che il ricorrente non gli aveva passato la telefonata, una reazione sfociata in una frase senz'altro incivile, ma che, ad avviso della Corte d'Appello, era apparsa tutto sommato comprensibile in considerazione dello stato di ansia del B. e, comunque, del tutto estranea al contesto lavorativo, il che rendeva irrilevante, per quel che interessava la sua eventuale natura criminosa.

7. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la sussistenza delle aggressioni ingiuriose del caposala nei confronti del ricorrente, fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).

Ad avviso del ricorrente l'adozione di una medesima condotta, uso di espressioni ingiuriose, nei confronti di più soggetti non ne può giustificare la legittimità.

7.1. La censura, nel prospettare vizio di motivazione, non coglie la ratio deciderteli della statuizione della Corte d'Appello, ed è pertanto inammissibile.

Il giudice di secondo grado, come si è sopra richiamato, infatti, da un lato, ha affermato che non era risultato provato che il caposala utilizzasse sistematicamente nei confronti del ricorrente espressioni ingiuriose o un linguaggio scurrile, poiché i testi sul relativo capitolo di prova si limitavano a confermare che il caposala utilizzava un linguaggio scurrile, senza mai specificare la frase o la parola in concreto pronunciata dallo stesso, il che rendeva inutilizzabile la loro deposizione; dall’altro ha dato rilievo alla generalità del comportamento del caposala, emersa dall’istruttoria, non per mitigarne il disvalore, ma per escludere, con logica e congrua motivazione, l'intento persecutorio nei confronti del ricorrente, che costituisce specifico elemento costitutivo del mobbing.

8. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la sussistenza della volontà di isolamento del ricorrente, fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).

La Corte d'Appello aveva escluso che il caposala intendesse isolare il V. qualificando le frasi che invitavano i colleghi a non parlare con lo stesso come espressione della volontà di non creare distrazioni sul lavoro.

Ad avviso del ricorrente la mancata adozione di tale condotta rispetto agli altri assistenti OTA ne evidenziava l'intento volto all'isolamento, atteso che eventuali mancanza potevano essere sanzionate in ragione della specifica disciplina prevista.

8.1. Il motivo è inammissibile atteso che si sostanzia in una richiesta di rivalutazione degli esiti probatori, preclusa nei termini anzidetti a questa Corte.

Il giudice di secondo grado, con congrua motivazione che tiene conto e valuta le testimonianze raccolte nel giudizio, ha infatti affermato che quanto alla asserita volontà di isolare o emarginare il ricorrente, le risultanze testimoniali evidenziavano che il caposala invitava gli altri ausiliari a non parlare troppo con il ricorrente, altrimenti lo stesso non avrebbe lavorato, non si sarebbe concentrato sul lavoro, dal che emerge lo scopo dichiarato di non creare occasioni di distrazione.

In proposito, esponeva, altresì, la Corte d'Appello che alcuni infermieri e tutti i medici hanno ricordato che il ricorrente eseguiva il lavoro in modo lento, non puliva in modo scrupoloso i locali e i ferri chirurgici, veniva a volte trovato nascosto in una stanza con la luce spenta, oppure dormiente, ovvero intento a chiacchierare, oppure non lo si trovava in reparto.

Il ricorrente, dunque, si limita ad offrire una propria lettura delle prove testimoniali, alternativa a quella del giudice di appello, e, nella sostanza, chiede a questa Corte di avvallare la stessa, così esulando dagli ambiti di deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc.

9. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la censura di omessa o contraddittoria motivazione circa la sussistenza del danno alla salute subito dal ricorrente, fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).

Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello, nonostante l'acquisizione di numerose testimonianze che accertavano lo stato di malessere e lo legavano alle discussioni con il caposala e ad ordini di servizio vessatori, ha escluso che fosse provato il danno alla salute e il nesso di causalità con la situazione mobbizzante, fondando la propria decisione sulle deposizioni dei testi medici o dirigenti medici, senza prendere in considerazione le testimonianze dei testi non aventi tale qualifica, ritenuti forse meno affidabili.

9.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello rilevava che dalle testimonianze (A., V., D.P.) emergeva che il ricorrente soffriva di ipertensione, disturbo non collegato ai rapporti con il caposala. Il teste Leggio aveva dichiarato di avergli più volte misurato la pressione perché non si sentiva bene, senza saper dire se ciò avveniva dopo un litigio con il caposala. Anche dalla deposizione del teste P. non emergeva che il malessere, mal di testa, fosse emerso durante o dopo una discussione con il caposala.

A fronte di tale adeguata motivazione il ricorrente, senza riportare - al fine di precisarne la rilevanza con riguardo alla specifica censura formulata con il quarto motivo di ricorso - il contenuto delle testimonianze che sarebbero state disattese, chiede una inammissibile rinnovata valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio, peraltro prospettando esso stesso in modo generico e dubitativo una forse minore ritenuta affidabilità dei testi non medici (peraltro il teste P. non rivestiva tale qualifica, come si rileva dallo stesso motivo di ricorso).

10. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cc e dell'art. 2059 cc, alla luce dell'art. 2 e dell'art. 3 della Costituzione (art. 360, n. 3, cpc).

Il ricorrente lamenta la mancata liquidazione del danno esistenziale subito in ragione di mobbing da liquidare in via equitativa.

11. All'inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso segue il rigetto del quinto motivo.

12. Il ricorso deve essere rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duecento per esborsi, euro tremila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento dei compensi e accessori di legge/per ciascun controricorrente.