Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 ottobre 2016, n. 45225

Locale commerciale - Pizzeria - Molestia e disturbo inquilini - Molestie di tipo olfattivo - Normale tollerabilità - Valutazione

Ritenuto in fatto

 

1.- Con sentenza del 22 ottobre 2015 il Tribunale di Vicenza ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda, oltre che al risarcimento del danno alla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, con liquidazione di provvisionale provvisoriamente esecutiva, in relazione al reato di cui all'art. 674 cod. pen., a lei contestato per avere cagionato, quale titolare di una pizzeria, molestia e disturbo agli inquilini residenti negli appartamenti posti al di sopra del locale, a causa degli odori derivanti dalla cottura.

2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Si rammenta, in particolare, che si tratterebbe di una delle tante cause proposte dei vicini nei confronti della pizzeria, la quale si era trasferita altrove anche per atti di sabotaggio che aveva subito in ore notturne. Non si sarebbe considerato che, in presenza di molestie di tipo di tipo olfattivo, la valutazione della normale tollerabilità è rimessa al giudice, che la deve effettuare in base al criterio di stretta tollerabilità.

Si sostiene, in secondo luogo, che vi sarebbe stato un travisamento dei fatti, perché gli odori caratteristici della pizza erano inidonei a cagionare molestie olfattive vere e proprie, e che le prove le prove orali sul punto risultavano contraddittorie. Nessuno dei testimoni, infatti, avrebbe ritenuto insopportabili le esalazioni, pur avendole percepite. E non si sarebbe tenuto conto degli accertamenti svolti dai funzionari dell'Agenzia regionale per l'ambiente.

In terzo luogo si deduce la violazione degli artt. 75 e 80 cod. proc. pen., in relazione alla mancata estromissione della parte civile del giudizio. Questa, in data 25 luglio 2014, avrebbe notificato all'imputata un atto di citazione in un giudizio civile avente lo stesso oggetto. Si chiede, in ogni caso, l'annullamento delle statuizioni civili della sentenza.

3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza davanti a questa Corte, il difensore della parte civile evidenzia che il reato per il quale si procede è di mero pericolo, con la conseguenza che non è necessario che l'emissione provochi un effettivo nocumento alle persone. E, del resto, vi sarebbe un unico testimone che dichiara di non avere mai percepito odori molesti nella sua abitazione, correttamente ritenuto dal giudice inattendibile. Quanto alle statuizioni civili, si sostiene che il giudizio civile introdotto con citazione del 25 luglio 2014 avrebbe un oggetto diverso rispetto alla costituzione di parte civile nel presente giudizio. In ogni caso, l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. consentirebbe la permanenza della costituzione di parte civile con l'eventuale sospensione del procedimento civile.

 

Considerato in diritto

 

4. - Il ricorso è infondato.

4.1. - I primi due motivi di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla motivazione della sentenza in punto di responsabilità penale - sono infondati.

Infatti la sentenza impugnata reca sul punto una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia che le prove testimoniali risultano sostanzialmente convergenti nell'affermare che i cattivi odori derivanti dalla cottura delle pizze nell'esercizio dell'imputata si avvertivano anche a finestre chiuse e comunque sul vano scala e nella zona del garage e, in alcuni orari, invadevano le stanze dei vari appartamenti. Tali odori erano stati percepiti anche dal funzionario della ASL che aveva proceduto all'accertamento dei fatti e, seppure in misura minore dal tecnico dell'Agenzia regionale per l'ambiente. Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha concluso per la sussistenza del superamento del limite delle normale tollerabilità, che funge da criteri di legittimità delle emissioni ai sensi della seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (ex plurimis, in tema di molestie olfattive, Cass., sez. 3, 3 luglio 2014, n. 45230, rv. 260980; sez. 3, 14 luglio 2011, n. 34896, rv. 250868). E non può essere sindacato in questa sede - risultando sufficientemente motivata - l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il teste (...), unico che non aveva percepito cattivi odori, deve essere ritenuto inattendibile, per la sua dichiarata inimicizia con le persone offese.

4.2. - Infondato è anche è il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 75 e 80 cod. proc. pen., in relazione alla mancata estromissione della parte civile del giudizio. Dalla lettura dell'atto di citazione nel giudizio civile notificato il 25 luglio 2014 emerge che lo stesso ha per oggetto l'inibitoria delle immissioni ritenute intollerabili nonché il risarcimento del danno, ovvero un oggetto sovrapponibile a quello della costituzione di parte civile nel presente giudizio. Nondimeno, deve rilevarsi che, a norma dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale - come avvenuto nel caso di specie - il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione; con la conseguenza che l'introduzione del giudizio civile non provoca l'estromissione della parte civile nel presente giudizio penale. Del tutto generiche, perché basate su indimostrate asserzioni, risultano, infine, le deduzioni difensive con le quali si chiede l'annullamento delle statuizioni civili della sentenza.

5. - Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.