Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 novembre 2016, n. 22490

Licenziamento - Impugnativa stragiudiziale - Decorrenza del termine decadenziale

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 16.10.2013, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Savona che aveva respinto il ricorso di M.S. per l'annullamento del licenziamento intimato in data 13.7.2010 da A.T.A. s.p.a., impugnato stragiudizialmente con lettera del 30.8.2010, e, successivamente, in via giudiziale mediante ricorso depositato il 30.9.2011.

La Corte territoriale condivideva l'assunto del primo Giudice, secondo il quale il ricorrente era decaduto dall'impugnativa ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. n. 183 del 2010, in quanto questa era stata proposta con ricorso depositato il 30.8.2010, oltre i 270 giorni previsti dalla richiamata disposizione, che dovevano farsi decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 183 (ossia dal 24.11.2010), non potendosi applicare, inoltre, il comma 1 bis dello stesso art. 32, introdotto dall'art. 2, comma 54, D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011, n. 10 da circoscrivere solamente al primo termine di impugnazione (ossia quello di 60 giorni) ed alle fattispecie precedentemente non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 6 della L. n. 604 del 1966.

Per la cassazione della sentenza M.S. ha proposto ricorso, affidato a un motivo, cui ha resistito con controricorso A.T.A. s.p.a. che ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi e 252 delle disposizioni di attuazione c.p.c. (ndr 252 delle disposizioni di attuazione c.c.) nonché vizio di motivazione, vigendo, nell'ordinamento, il principio generale della irretroattività della legge ed avendo introdotto, il D.L. 29.12.2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2011, n. 10) una nuova fattispecie decadenziale (non una mera modifica dell'art. 6 della L.n. 604 del 1966) che impone una applicazione estensiva della proroga dei termini. Ha, pertanto, errato la Corte territoriale ad applicare il nuovo regime decadenziale ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 e, in ogni caso, doveva applicare alla fattispecie la proroga dei termini prevista dal D.L. n. 225 del 2010.

2. Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Il comma 1 dell'art. 32 della L. 183 del 2010 ha così sostituito i primi due commi dell'art. 6 della L. n. 604 del 1966:

"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".

Il D.I. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha poi disposto, con l'art. 2, comma 54, I' introduzione del comma 1-bis, che dispone che:

"In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

Tale differimento, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato (sentenza n. 4913/2016) è stato introdotto per evitare che l'immediata decorrenza del termine decadenziale, prima non previsto, possa pregiudicare chi si trovi ad incorrervi inconsapevolmente.

La L. n. 92 del 2012, con l'art. 1, commi 38 e 39, ha poi ulteriormente modificato l'art. 6, comma 2, sostituendo, per i licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore, il termine di 270 giorni con quello di 180 giorni.

3. Come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 9203/2014 e successive altre conformi, Cass. nn. 14406/2015) l'ambito di novità determinato dal suddetto art. 32 è stato non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale a casi in precedenza non previsti, ma anche il fatto che la stessa impugnazione stragiudiziale diviene inefficace se non sia seguita dal deposito del ricorso giudiziale nel termine disposto dal novellato art. 6, comma 2, della L. n. 604 del 1966, e quindi il diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale (o per le procedure conciliative od arbitrali, anch'esse ridisegnate dall'art. 31 dello stesso Collegato lavoro), sicché il primo e il secondo comma del novellato art. 6 vengono a costituire, integrandosi fra loro, una disciplina unitaria, articolata - e qui sta appunto l'elemento generalizzato di novità - nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza. Da tale collegamento tra i due momenti impugnatori (stragiudiziale e giudiziale o arbitrale), questa Corte, in relazione a licenziamenti intimati prima del 24.11.2010, ha fatto discendere che il differimento previsto dal comma 1 bis dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010 deve intendersi riferito anche alla decadenza di cui al (nuovo) comma 2, la cui operatività viene fatta parimenti decorrere dal 31.12.2011. Così argomentando, si è implicitamente ammesso che il termine (decadenziale) di 270 giorni si applichi anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore del Collegato lavoro, che già erano assoggettati al termine, parimenti decadenziale, di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale previsto dall'art. 6 della L. 604 nella formulazione allora vigente.

4. A tale impostazione occorre dare esplicita continuità, come peraltro già confermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13598/2016). La soluzione discende dal fatto che la novella non ha posto delimitazioni temporali (ad eccezione di quella prevista dal comma 1 bis) per l'applicazione del nuovo regime di impugnativa del licenziamento, per cui non vi è spazio per limitarne l'applicazione a seconda della data in cui il recesso è stato intimato. Né tale applicazione generale si pone in violazione dell'art. 11 delle preleggi, considerato che la previsione non ha portata retroattiva. Deve infatti rilevarsi che nel caso che ci occupa, in cui il licenziamento era già assoggettato all'onere di contestazione stragiudiziale entro 60 gg., l'ulteriore termine decadenziale di 270 giorni ha sostituito il preesistente termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 c.c., previsto in via generale per la proposizione dell'azione giudiziale di annullamento ed applicabile anche all'impugnativa del licenziamento (ex multis, da ultimo ancora Cass. ord., n.. 20586 del 13/10/2015). In tal senso, la nuova disposizione non ha inciso su una situazione sostanziale già esaurita, ma su una situazione ancora in fieri per la pendenza del termine prescrizionale. Secondo un consolidato insegnamento di questa S.C. (v. Cass. n. 2705/82; Cass. n. 2743/75 e da ultimo, con riferimento alla decadenza introdotta dall'art. 32 per il contratto di somministrazione a tempo determinato, Cass. n. 2420 del 8/2/2016), si può parlare di retroattività normativa quando una disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti esauritisi (facta praeterita) sotto la legge anteriore (con l'eccezione data dal limite della cosa giudicata), ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione. Non sussiste, invece, retroattività, ove la nuova norma disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di una diversa normativa), siano da esso distinti antologicamente e funzionalmente, in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina.

Lo ius superveniens è quindi applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr., da ultimo, Cass. n. 4643 del 2016, n. 9462 del 2015, n. 301 del 2014, n. 16620 del 2013 e, meno recentemente, v. in senso conforme Cass. 3.3.2000 n. 2433 e, in epoca più remota, Cass. S.U. 12.12.67 n. 2926). È - quest'ultimo - il caso della sostituzione di un termine di decadenza al precedente termine di prescrizione, in cui il potere d'azione, ossia di impugnare il licenziamento, era indubbiamente già sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 co. 1° della L. n. 183/10, ma non si era ancora consumato, essendo ancora pendente il termine di prescrizione per esercitarlo, di talché la novella non incide sul fatto generatore, ovvero sul licenziamento asseritamente illegittimo e sui suoi effetti sostanziali, ma sul diverso procedimento impugnatorio, ancora in corso.

5. L' introduzione, beninteso ex nunc, del nuovo termine di decadenza per l'azione in giudizio, non determina una compromissione delle tutela giudiziaria, in violazione dell'art. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE, 6 e 13 della CEDU. Ciò in quanto, in primo luogo, il termine per proporre l'azione in giudizio, anche per effetto della proroga disposta "in sede di prima applicazione" dal comma 1 bis, risulta quantitativamente congruo allo scopo di prendere adeguata conoscenza della nuova legge e delle sue modalità applicative ed a predisporre gli atti introduttivi del giudizio (o del procedimento conciliativo o arbitrale); esso risponde inoltre all'interesse generale di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte impatto sociale ed economico, che attiene a diritti primari dell'individuo.

6. Occorre poi ricordare i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 15352 del 2015 - nella quale si è ritenuta l'applicazione della decadenza triennale introdotta dalla L. n. 238 del 1997 alla proposizione della domanda finalizzata al conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post trasfusionale contratta in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa - che operano anche nella fattispecie che ci occupa, che pone analoghi problemi nella successione dei diversi regimi. Le Sezioni Unite hanno ivi premesso che secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma che tale copertura non è posta in termini assoluti e inderogabili. Hanno quindi chiarito che la posizione giuridica che dà luogo ad un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio, ben può essere incisa in senso peggiorativo, in presenza di un determinato interesse pubblico che imponga interventi normativi diretti a incidere anche su posizioni consolidate, a condizione che venga rispettato il limite della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (cfr., da ultimo, C. cost. 10 marzo 2015 n. 56). Il suddetto bilanciamento è stato quindi individuato dal Supremo Collegio con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ. - in base al quale quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge - disposizione cui deve attribuirsi il valore di regola generale, come già ritenuto da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173), che ha ribadito sul punto un'analoga affermazione della Corte costituzionale (C. Cost. 3 febbraio 1994 n. 20).

7. In conclusione, il motivo di ricorso va accolto per le ragioni dinanzi esposte. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, la quale si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, al seguente principio di diritto: Il termine decadenziale di 270 giorni, di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, si applica anche ai licenziamenti intimati prima dell'entrata in vigore della I. n. 183 del 2010, e il differimento previsto dal comma 1 bis dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010 deve intendersi riferito anche alla decadenza di cui al (nuovo) comma 2, la cui operatività viene fatta parimenti decorrere dal 31.12.2011.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.