Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 luglio 2017, n. 16355

Contratto a progetto - Conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Recesso - Accertamento

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Nola che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la conversione del contratto a progetto intercorso con la Azienda Speciale ASM in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la conseguente dichiarazione di illegittimità del recesso comunicato con lettera del 22 febbraio 2006.

2. La Corte territoriale, respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, ha rilevato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva fondato la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato su una causa petendi diversa da quella indicata nell'atto di appello, perché aveva fatto leva sulle modalità di svolgimento della prestazione, protrattasi anche dopo la scadenza indicata nel contratto, ma non aveva eccepito la mancanza del requisito di forma, sicché detto profilo di illegittimità costituiva un novum, non consentito in sede di impugnazione. Ha aggiunto che i testi escussi non avevano riferito circostanze utili a dimostrare che le attività in concreto svolte dall'appellante fossero andate oltre i compiti analiticamente descritti nel contratto a progetto e che la missiva del 22 febbraio 2006, con la quale il rapporto di consulenza era stato risolto, non poteva essere qualificata licenziamento né dal contenuto della stessa si poteva desumere la asserita natura subordinata delle prestazioni.

3. Infine la Corte territoriale ha ritenuto infondata anche la domanda subordinata relativa al mancato pagamento dei compensi maturati per il periodo successivo al 21 giugno 2005, perché la società aveva prodotto copia delle fatture sottoscritte dall'appellante, il quale non aveva dimostrato di avere lavorato continuativamente per periodi ulteriori rispetto a quelli indicati nei documenti contabili.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.M. sulla base di tre motivi. La Azienda Speciale ASM ha resistito con tempestivo controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo P.M. denuncia ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. «violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112, 115 e 116 del c.p.c. nonché dell'art. 62 d.lgs. 276/2003 in uno al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione». Si duole il ricorrente della ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello e rileva che nel ricorso di primo grado era stata dedotta la natura subordinata del rapporto in relazione al periodo 20 ottobre 2004/22 febbraio 2006 e, quindi, la questione della natura delle prestazioni rese dopo la scadenza del contratto a progetto era già entrata a far parte del thema decidendum. Aggiunge che il divieto di nova in appello impedisce solo la allegazione di una realtà fattuale diversa da quella inizialmente prospettata, ma non è ostativo alla qualificazione giuridica difforme dei fatti già dedotti nel primo grado di giudizio. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto esaminare la missiva del 22 febbraio 2006 perché la stessa dimostrava che il rapporto era stato prorogato solo in via di fatto sino a detta data, senza essere regolato da alcuna pattuizione.

2. La seconda critica, formulata ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata «violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 2094, 2697, 2118, 2119 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c. nonché per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia».

Sostiene il ricorrente che la Corte, errando nella interpretazione del secondo motivo di gravame, avrebbe limitato l'esame alle sole mansioni svolte quando, in realtà, il ricorrente aveva fatto leva su tutti gli elementi tipici della subordinazione per dimostrare la sussistenza di un rapporto lavorativo diverso da quello a progetto. Aggiunge che, in ogni caso, le risultanze processuali erano state erroneamente valutate perché i testi avevano descritto lo svolgimento di compiti diversi rispetto a quelli indicati nel contratto ed inoltre avevano anche precisato che la prestazione era stata svolta quotidianamente, nel rispetto delle direttive impartite la azienda che ne controllava la esatta esecuzione.

3. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2118 c.c. e 115, 116 c.p.c. nonché per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia». Rileva il ricorrente che le fatture prodotte dalla appellata si riferivano ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2005, mentre i compensi erano stati richiesti per i periodi 21 giugno/30 luglio 2005 e 1° novembre 2005/22 febbraio 2006. Aggiunge che la prova dello svolgimento della attività di consulenza in detti periodi emergeva già dalla lettura della missiva con la quale il rapporto era stato risolto e, comunque, era stata fornita attraverso le deposizioni dei testi escussi, i quali avevano riferito di un rapporto protrattosi dall'ottobre 2004 al febbraio 2006.

4. Il primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, perché è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. e, inoltre, non coglie la ratio della decisione impugnata.

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 10.10.2014 n. 21421).

Peraltro questa Corte ha precisato che condizione imprescindibile per l'esercizio di detto potere-dovere è l'ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n. 23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità dell'appello Cass. 5.2.2015 n. 2143; Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012 n. 86).

Dal principio di diritto discende che, ove il ricorrente denunci la erroneità della pronuncia di inammissibilità del motivo di appello per violazione del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (nel rito del lavoro art. 437 cod. proc. civ.), affinché la censura possa essere valutata, è necessario che nel ricorso vengano riportati, quantomeno nel loro contenuto essenziale, le deduzioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'appello, di modo che la Corte, ancor prima di effettuare la verifica degli atti, possa valutare ex actis la fondatezza del rilievo.

Detto onere non è stato assolto dal ricorrente il quale, pur ponendo a fondamento della censura la errata interpretazione delle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado, non ha trascritto le parti rilevanti dell'atto utili per sostenere che la questione ritenuta nuova dalla Corte territoriale in realtà era già entrata nel thema decidendum.

4.1. Il motivo, inoltre, non coglie la ratio della decisione, perché insiste solo nel sostenere che la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto si riferiva anche al periodo successivo alla scadenza del contratto a progetto, quando, in realtà, il giudice di appello ha fondato la pronuncia di inammissibilità non sulla novità del petitum, bensì sulla ritenuta allegazione di una causa di nullità del contratto a progetto diversa da quella originariamente prospettata. La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che nell'atto introduttivo non era stato dedotto che «seppure formalmente e sostanzialmente valido il contratto a progetto, la prosecuzione del rapporto per il periodo dal 21.6.2005 al 22.2.2006 in assenza di forma scritta (che è necessaria per il contratto a progetto) aveva dato luogo all'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, limitatamente a tale periodo».

5. La seconda censura, oltre a presentare i medesimi profili di inammissibilità già evidenziati al punto 4 nella parte in cui lamenta la errata interpretazione dei motivi di gravame, quanto alla natura del rapporto finisce per sollecitare una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita alla Corte di legittimità.

Va premesso che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla "lettura" della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero lo sia stata quando non si poteva farlo, oppure sia stata "male" applicata, cioè riferita a fattispecie non esattamente sussumibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicché, il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Il motivo, pur denunciando nella rubrica la violazione di plurime disposizioni di legge, in realtà contesta la lettura delle deposizioni testimoniali sulla base della quale il giudice di appello ha escluso la asserita natura subordinata del rapporto e ciò fa senza formulare la censura nel rispetto dei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che la novella legislativa ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il " fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato le deposizioni testimoniali per escludere che il rapporto si fosse di fatto svolto in termini difformi rispetto al regolamento contrattuale e nella lettura delle dichiarazioni rese dai testi non ha valutato, come asserito dal ricorrente, solo la natura delle mansioni espletate, tanto che ha richiamato le deposizioni anche in relazione al rispetto dell’orario e delle direttive impartite dal preteso datore di lavoro.

Il M., oltre a denunciare inammissibilmente la «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia», contrappone a quella della Corte territoriale una propria diversa lettura, sostenendo che sarebbero state trascurati altri indici quali la continuità, il rispetto dell’orario di lavoro, le direttive impartite, il controllo esercitato, ma ciò fa in termini del tutto generici, omettendo di formulare la censura nel rispetto dei requisiti precisati dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite.

6. Analoghi profili di inammissibilità presenta il terzo motivo, perché anche in tal caso il ricorrente, pur denunciando in rubrica la violazione di norme processuali, oltre che degli artt. 2697 e 2118 cod. civ., sostanzialmente si duole della valutazione della prova documentale, senza riportare nel ricorso il contenuto dei documenti valorizzati dalla Corte territoriale e senza cogliere pienamente la ratio della decisione, fondata non solo sulla produzione effettuata dalla resistente, ma anche sulla insufficienza delle deposizioni testimoniali, ritenute non idonee a dimostrare che il M. avesse lavorato «continuativamente per periodi ulteriori rispetto a quelli indicati nelle date indicate nelle fatture », in quanto i testi escussi non avevano riferito alcunché «in ordine al tipo di collaborazione prestata dall'appellante ed al numero di ore di lavoro che avrebbero dovuto essere remumerate».

7. Il motivo, infine, è infondato nella parte in cui si duole della condanna al pagamento delle spese processuali perché la Corte territoriale, respinto il gravame, ha correttamente regolato le spese secondo il principio della soccombenza, principio che comporta la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, attesa la infondatezza del ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal M.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.