Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 giugno 2017, n. 16300

Rapporto di lavoro subordinato - Contestazione - Verbale ispettivo - Sottoposizione alle decisioni del consiglio di amministrazione - Accertamento

 

Rilevato che

 

M.L. ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona contro il provvedimento di accertamento emesso in data 23/5/2012 da ispettori dell’Inps, in forza del quale era stato annullato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra lui e la società F.lli L. s.r.L;

il Tribunale ha accolto la domanda e ha dichiarato esistente tra il ricorrente e la società un rapporto di lavoro subordinato: su appello dell’Inps, anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., la Corte d’appello di Ancona, con sentenza pubblicata PI 1/5/2015, ha accolto l’impugnazione ritenendo che, nel periodo in contestazione, in cui il L. era amministratore delegato, non vi fosse prova dell’assoggettamento del ricorrente-appellato alle determinazioni altrui e che la limitazione della sua autonomia decisionale non era espressione di eterodirezione quanto piuttosto di una particolare modalità di esercizio dei poteri di gestione sociale; ricorre la parte soccombente con tre motivi;

l’INPS resiste con controricorso, mentre non svolge attività difensiva la F.lli L. s.r.l.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata; il ricorrente ha depositato memoria;

il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

 

Considerato che

 

il primo motivo è svolto sotto la rubrica «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio» ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. e con esso la parte si duole della mancata pronuncia della Corte sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 434 cod.proc.civ.;

il motivo risulta dedotto in modo inadeguato, come vizio di motivazione, anziché come violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod.proc.civ.;

la differenza sta nel rilievo che l’omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. suppone l'omesso esame di una domanda o di una eccezione introdotta in causa, mentre l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione (Cass. 05/12/2014, n. 25761; Cass. ord. 4/12/2014, n. 25714);

nel caso in esame la parte si duole della omessa pronuncia sull’eccezione processuale di inammissibilità dell’appello, sicché essa deve essere inquadrata tra gli errores in procedendo, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod.proc.civ.;

tuttavia, essa non è stata correttamente devoluta: la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., infatti, richiede, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (in tal senso, Cass. 19/03/2007, n. 6361; Cass. 04/07/2014, n. 15367; v. pure Cass., Sez. Un. 22/5/2012, n. 8077); nel caso in esame, la parte non trascrive il ricorso in appello dell’Inps, di cui assume l’inammissibilità, né la memoria di costituzione, in cui avrebbe sollevato l’eccezione; non deposita tali atti unitamente al ricorso per cassazione, né offre precise indicazioni per un loro facile reperimento in questa sede, - apparendo al riguardo generico il mero rinvio alla comparsa di costituzione risposta in appello - sicché non risulta rispettato il principio di specificità dei motivi di ricorso (v. pure Cass. 10/01/2012, n. 86; Cass. 21/05/2004, n. 9734); il secondo motivo è svolto sotto la rubrica «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ. sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri previsti dall’art. 2094 cod.civ. per individuare il prestatore di lavoro subordinato»;

anche questo motivo è inammissibile dal momento che il ricorrente non indica quale affermazione della Corte territoriale si pone in violazione delle norme indicate, in particolare dell'art. 2094 cod.civ. (cfr., sulle modalità di deduzione del vizio di violazione di legge Cass. 26/6/2013, n. 16038; Cass. 28/2/2012, n. 3010; Cass. limimi n. 4178; Cass. 8/3/2007, n. 5353);

l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione;

nel caso in esame, il motivo è tutto condotto sulla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice dell’appello e sul rilievo che avrebbe assegnato ad alcune circostanze, piuttosto che ad altre; in particolare, il ricorrente argomenta dalla natura delle mansioni svolte «compatibile con lo schema del rapporto di lavoro subordinato, in quanto etero dirette dal consiglio di amministrazione», e dalla sua sottoposizione alle decisioni del consiglio di amministrazione, secondo quanto dichiarato dai testimoni escussi, per inferire la natura subordinata del rapporto;

si tratta tuttavia di circostanze fattuali che il giudice del merito ha esaminato e valutato pervenendo ad un diverso risultato, sicché, per un verso, si è evidentemente fuori dallo schema normativo della violazione di legge, perché la critica si esaurisce tutta nella sostanziale sollecitazione ad una rivisitazione del merito, sulla base di una contestazione della valutazione probatoria, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16/12/2011, n. 27197; Cass. 18/3/2011, n. 6288; Cass. 19/3/2009, n. 6694); e, per altro verso, non appaiono riscontrabili vizi di ragionamento logico, per la corretta e congrua motivazione adottata dalla Corte territoriale;

deve peraltro aggiungersi che la parte non trascrive se non per brevissimi e incomprensibili stralci le deposizioni dei testi che sarebbero state male interpretate o del tutto trascurate dal giudice del merito, né deposita i verbali in cui sarebbero state raccolte, così non assolvendo il duplice onere imposto dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod.proc.civ.;

il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, l’errata applicazione dell’art. 2697 cod.civ., ritenendo che l’onere della prova gravava sull’istituto previdenziale, il quale non aveva formulato alcuna istanza istruttoria;

anche quest’ultima censura non merita accoglimento; la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., integrante motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma; per contro, la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) può essere fatta valere ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 (Cass. 17/06/2013, n. 15107); ora, in nessun passo della sentenza si legge che la decisione è stata presa sulla base della regola di giudizio prevista dall’art. 2697 cod.civ.: al contrario la Corte, ritenendo le risultanze istruttorie conferenti nel senso che l’attività svolta dal ricorrente rientrasse nella più ampia attività di gestione dei poteri sociali conferiti all’amministratore, ed escludendo ogni potere direttivo, disciplinare e di controllo sull’attività svolta dal L. da parte del consiglio di amministrazione, non ha modificato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio, ma ha ritenuto positivamente provata l’assenza di subordinazione; né rileva che le prove siano state offerte dallo stesso ricorrente, perché il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 cod. civ., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (Cass. 19/01/2010, n. 739);

in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza; nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva;

poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.500,00, per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli altri accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.