Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 aprile 2017, n. 9303

Contratti a termine - Nullità - Mancanza di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da A. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi con F. L. e, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 28.6.2005, aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 18.4.2007 alla pronuncia giudiziale con interessi e rivalutazione monetaria.

1.1. La Corte territoriale escludeva che il giudice di primo grado fosse incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione, avendo verificato che nel ricorso introduttivo del giudizio era stata dedotta proprio la mancanza di ragioni ed esigenze di carattere tecnico produttivo ed organizzativo da porre a fondamento dell'apposizione del termine al contratto.

1.2. Nel merito poi accertava che, pur nel regime liberalizzato introdotto dal d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, non era stata indicata la temporanea ragione tecnica organizzativa in relazione alla quale si era resa necessaria l'assunzione a termine del lavoratore (ai sensi dell'art. 1 comma 1 del citato d.lgs. n. 368 del 2001) né era precisato il collegamento tra la generica causale indicata e le esigenze dell'ufficio di destinazione (ai sensi del comma 2 del citato art. 1 d. Igs. n. 368 del 2001).

1.3. Riteneva inammissibile la prova testimoniale articolata dalla società sin dal primo grado di giudizio poiché tesa a dimostrare l'esistenza di ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine mai prima enunciate nei contratti.

1.4. Accertava che la conseguenza della nullità del termine era la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato ed escludeva che ai sensi dell'art. 1219 la nullità del termine, in relazione alla convenuta essenzialità dello stesso, travolgesse l'intero contratto.

1.5. Quanto alle conseguenze risarcitorie confermava la decisione di primo grado nella parte in cui riteneva che la società datrice fosse stata validamente costituita in mora con la notifica del ricorso di primo grado e dunque da tale data decorrevano le retribuzioni e gli accessori.

1.6. Escludeva infine che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso ritenendo a tal fine insufficiente il mero decorso del tempo.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la società A. s.p.a. che articola tre motivi di ricorso e chiede, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010 n. 183. F. L. resiste con controricorso.

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. in quanto, come tempestivamente eccepito sin dal primo grado, il ricorrente si era limitato a denunciare l'inesistenza di esigenze temporanee e non anche l'esistenza di vizi formali del contratto quali la mai eccepita genericità della clausola.

3.1. La censura è infondata. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto che nella generale contestazione dell'esistenza di una valida causale per l'apposizione del termine rientrasse anche la genericità della clausola. Il giudice di appello interpreta l'atto nel suo complesso (v. il riferimento alle ragioni di fatto e di diritto a pag. 2) ed integra così il contenuto della censura riassunta nella insussistenza di "alcuna esigenza o ragione di carattere tecnico, produttivo organizzativo". D'altro canto, poi, la censura presenta profili di inammissibilità laddove non riporta il contenuto del ricorso di primo grado così impedendo alla Corte di verificare la fondatezza del denunciato vizio di ultrapetizione. Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa, (cfr. recentemente Cass. 2/08/2016 n.16103). La specificità del ricorso per cassazione è assicurata, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali (nello specifico le censure formulate nel ricorso di primo grado) attraverso la precisazione del contenuto dell'atto e l'indicazione della sede in cui nel fascicolo d'ufficio sia rinvenibile. Ne consegue che essa è inammissibile laddove non sono trascritti gli atti difensivi dai quali dovrebbe dedursi l'estraneità al thema decidendum della questione relativa alla denuncia di vizi relativi alla specificità delle ragioni poste a fondamento del contratto a termine.

4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 12 disp. prel. Cod. civ., dell'art. 1, comma 1, d.lgs 368 del 2001, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. oltre che l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ. nel testo antecedente le modifiche apportate dal d.l. 22/06/2012 n. 83 conv. con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n. 134. Sostiene la ricorrente che la nuova formulazione del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 consentiva il richiamo anche solo ad una delle esigenze indicate dalla disciplina legale e che la legittimità della clausola appositiva del termine era subordinata alla prova dell'esistenza dell'effettiva ragione indicata nel contratto.

4.1. Anche tale censura è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che "In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore ha imposto, con l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, un onere di specificazione delle ragioni giustificatrici "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" del termine finale, che debbono essere sufficientemente particolareggiate così da rendere possibile la conoscenza della loro effettiva portata e il relativo controllo di effettività, dovendosi ritenere tale scelta in linea con la direttiva comunitaria 1999/70/CE e dell'accordo quadro in essa trasfuso, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), la cui disciplina non è limitata al solo fenomeno della reiterazione dei contratti a termine (ossia ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi) ma si estende a tutti i lavoratori subordinati con rapporto a termine indipendentemente dal numero di contratti stipulati dagli stessi, rispetto ai quali la clausola 8, n. 3 (cosiddetta clausola "di non regresso") dell'accordo quadro prevede - allo scopo di impedire ingiustificati arretramenti di tutela nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di armonizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori di lavoro e sicurezza per i lavoratori - che l'applicazione della direttiva "non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall'accordo"."(cfr. cass. 1931 del 27/01/2011 e recentemente 17468 del 07/07/2016).

4.2. Quanto alla mancata ammissione della prova articolata va rilevato che - al di là del carattere assorbente delle considerazioni sulla specificità della causale del contratto - il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Cass. 10.9.2004 n. 18222)" (cfr. Cass. 17468 del 07/07/2016). E questo non è il caso atteso che la decisione è coerente con l'accertata mancata specificazione delle ragioni sottostanti l'apposizione del termine. Peraltro i capitoli di prova articolati non sono stati trascritti in ricorso di tal che non è dato conoscere la decisività dell'incombente istruttorio dedotto, tale da fare ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che dette circostanze, se dimostrate, avrebbero comportato una diversa decisione (cass. ult cit). Va, poi, aggiunto che un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori. Orbene , nel caso in esame nessuna di queste tre situazioni è rappresentata e le relative doglianze sono mal poste.

5. Con riguardo poi alla denunciata violazione degli artt. 1 e 5 del d. Igs. n. 368 del 2001, e degli artt. 1362, 1419 e 1372, primo comma, cod. civ. in relazione alla disposta ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato va rammentato che la statuizione della Corte territoriale, si pone in linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte alla cui stregua "la disposizione dell'art. 1419, secondo comma,cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative,impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del contratto, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico" (cfr. tra le tante Cass. 29/09/2005 n. 19156 e recentemente Cass. n. 24183 del 2014).

5.1. Si tratta di principi che sono stati ribaditi, con riferimento alla disciplina specifica dei contratti a termine, da successivi approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l'apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonché alla stregua dell'interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE. (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato" (cfr. Cass.21/05/2008 n.12985 e più di recente Cass. 27/03/2014 n. 7244 e Cass. 04/11/2016 n. 22489).

5.2. Quanto al mutuo consenso (un anno solo di tempo) la sentenza è in linea con la giurisprudenza di questa corte che esclude rilevanza al solo decorso del tempo (cfr. Cass. n. 22489 del 2016 cit. e recentemente Cass. Sez. U. 16/11/ 2016 n. 23298 in motivazione). Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo dovendosi, peraltro, considerare che l'azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l'assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con norme imperative ex artt. 1418 e 1419, comma 2, cod. civ. di natura imprescrittibile pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege del rapporto a tempo determinato cui era stato apposto illegittimamente il termine (vedi già Cass. 15/11/2010 n. 23057 ed anche Cass. 23.11.2016 n. 23864).

6. E', per contro, fondata la richiesta, formulata in via subordinata, di applicazione dello jus superveniens atteso che da un canto è pacifico che la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della legge n. 183 del 2011, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 29/02/ 2012 n. 3056 e moltissime altre successive) e dall'altro le disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive sono applicabili al rapporto, atteso che non è richiesto necessariamente un errore nell'applicazione della legge posto che ad oggetto del giudizio di legittimità non è l'operato del giudice ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico (cfr. Cass. s.u. 27/10/2016 n. 22691).

7. In conclusione, rigettati i primi tre motivi, in accoglimento della richiesta di applicazione dello jus superveniens la sentenza deve essere sul punto cassata e rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà a liquidare l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i primi tre motivi di ricorso. Accoglie il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.