Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 13 dicembre 2018, n. 87/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati - TAX CREDIT LIBRERIE - art. 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

 

L’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che, a decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo.

L’articolo 1, comma 320, della citata legge n. 205 del 2017, stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Con il decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, il modello F24 è presentato a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante.

Inoltre, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2018, è stato stabilito che, per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia stessa effettua controlli automatizzati, con riferimento ai dati dei crediti spettanti e delle eventuali variazioni e revoche, comunicati dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBAC. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito residuo, il relativo modello F24 è scartato.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, è istituito il seguente codice tributo:

- "6894" denominato "TAX CREDIT LIBRERIE - credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati - art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBAC, la richiesta di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato "AAAA".