Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 giugno 2017, n. 15960

Sgravi ex art. 44, L. n. 448/2001 - Presupposti - Incremento dell’occupazione mediante nuove assunzioni - Spettanza

 

Rilevato in fatto

 

Che, con sentenza depositata il 18.4.2011, la Corte d'appello di Cagliari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di E. di C. & C. volta a fruire degli sgravi ex art. 44, I. n. 448/2001;

che avverso tale statuizione ha interposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 44, cit., per avere la Corte di merito ritenuto che gli sgravi spettassero anche nell'ipotesi in, cui l'incremento dell'occupazione derivasse dalla conversione di contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; che l'azienda ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, con cui ha riproposto la questione (ritenuta assorbita dalla Corte territoriale) secondo cui, anche a voler concedere che il diritto allo sgravio non spetti, si verterebbe in ipotesi di omissione e non di evasione contributiva, con conseguente necessità di riliquidare le somme ingiunte per sanzioni ex I. n. 388/2000;

 

Considerato in diritto

 

che, con riguardo all'unico motivo del ricorso principale, questa Corte ha già fissato il principio di diritto secondo cui presupposto per l'applicabilità dello sgravio contributivo di cui all’art. 3, commi 5 e 6, I. n. 488/1998 (su cui è modulato il beneficio di cui all'art. 44, I. n. 448/2001) è che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, onde il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione, che è volta ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle medesime zone (Cass. n. 16378 del 2012); che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il calcolo in unità lavorative annue (c.d. ULA) può rilevare ai fini del computo della forza lavoro in essere al fine di valutare se sussista, a seguito della nuova assunzione, un effettivo incremento dell'occupazione (cfr. in tal senso Cass. n. 9390 del 2014), ma non anche al fine di considerare quale "nuovo assunto ad incremento delle unità occupate" colui il cui rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato, non essendo consentita alcuna interpretazione analogica del disposto dell'art. 3, comma 5, I. n. 448/1998, in ragione della natura eccezionale delle disposizioni che introducono sgravi contributivi; che, dovendo ribadirsi il principio che la conversione di un contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non dà luogo ad incremento di occupazione rilevante ai fini degli sgravi de quibus, la sentenza impugnata, che ad esso non si è uniformata, va cassata in accoglimento del ricorso principale;

che il ricorso incidentale condizionato va reputato inammissibile, dovendosi dare continuità al principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso incidentale per cassazione, ancorché condizionato all'accoglimento del ricorso principale, presuppone comunque la soccombenza, onde non può essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello, tenuto conto che, in caso di accoglimento del ricorso principale, le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d'appello possono essere riproposte in sede di rinvio (cfr. da ult. Cass. n. 139 del 2017), solo essendo necessario che esse vengano coltivate con il controricorso (Cass. n. 4130 del 2014);

che, pertanto, la causa va rinviata per l'esame delle questioni ritenute assorbite ad altro giudice, che s'individua nella Corte d'appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari e che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.