Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 agosto 2017, n. 19279

Rapporto di lavoro - Maggiorazioni retributive - Indennità di volo - Spettanza

Fatti di causa

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 15/2/2011 dichiarava inammissibili gli appelli riuniti proposti da A.-Linee Aeree s.p.a. nei confronti di S. O. e quindici litisconsorti avverso le sentenze del Tribunale di Roma nn.17770, 17768, 17773, 17823, 17824/2007 con le quali era stata condannata al pagamento in favore dei dipendenti, di maggiorazioni retributive rivendicate in relazione alla indennità di volo ad essi spettante. Deducevano i giudici del gravame che gli atti di impugnazione erano stati depositati in data 28 ottobre e 31 ottobre 2008, oltre il termine annuale dal deposito delle sentenze di primo grado, perfezionato in data 16 ottobre 2007.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dalla A.-Linee Aeree s.p.a. in amministrazione straordinaria sulla base di unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con unico motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 328 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma primo nn.3 e 4 c.p.c.

Sul rilievo della intervenuta collocazione in Amministrazione Straordinaria in data 29/8/2008 - accertata in forza di sentenza del Tribunale di Roma in data 5/9/2008 n. 287 versata in atti - la ricorrente deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per non aver disposto applicazione dei dettami di cui all'art. 328 comma terzo c.p.c. alla cui stregua "se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c. il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento".

2. Il motivo è fondato.

Come è stato chiarito da questa Corte in numerosi approdi, la disposizione citata esprime la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato (cfr. Cass. 14/2/2007 n. 3351, in motivazione, Cass. 30/9/2009 n. 21031, Cass. 7/10/2011 n. 20611), con la conseguenza che l'impugnazione effettuata alla parte non più legittimata è affetta da nullità rilevabile d'ufficio e suscettibile di sanatoria.

3. Va inoltre, sempre in via di premessa rimarcato, che l'art. 328 c.p.c. si applica anche nel caso della perdita della capacità di stare in giudizio a seguito del fallimento di una delle parti (vedi Cass. 23/09/2016 n. 18759). E' stato al riguardo considerato come in base ad un risalente indirizzo di questa Corte, sia ammissibile il ricorso per Cassazione che sia stato proposto dopo il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza di secondo grado, se, durante la decorrenza del termine per proporre ricorso, sia intervenuto il fallimento della controparte; ciò in quanto, ai sensi dell'art. 328 c.p.c., la dichiarazione di fallimento interrompe il termine predetto ed il nuovo termine decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è stata rinnovata. Poiché non vi sono ragioni per ritenere che, nel caso di fallimento della parte destinataria dell'impugnazione, l'articolo 328 c.p.c. trovi applicazione solo per il primo comma, e non anche per il terzo, si è affermata la applicabilità della disposizione anche alle ipotesi di instaurazione di procedura fallimentare nei confronti di una delle parti successivamente alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. cit. n. 18759/2016).

E' stato rilevato altresì, con riferimento alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, che le stesse difettino del potere di rappresentanza, trattandosi di soggetti che non hanno il libero esercizio dei propri diritti ex art. 75 cod. proc. civ. (vedi sul punto Cass. 25/7/1996 n. 6720).

4. Nello specifico, l'evento previsto dall'art. 299 c.p.c. si era verificato per la società A., dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (16/10/2007).

Dal momento in cui la società è stata collocata in Amministrazione Straordinaria, decorreva, quindi, il nuovo termine di impugnazione annuale (art. 327 c.p.c. nella versione di testo anteriore alla entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).

Corollario di quanto sinora detto è che i ricorsi in appello, depositati in data 28-31/10/2008, erano da ritenersi tempestivi.

Erroneamente, dunque, la società è stata dichiarata decaduta dall'impugnazione.

5. Alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello designata in dispositivo che, applicando i summenzionati principi, provvederà a scrutinare la vicenda di merito provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.