Decreto fiscale, approvazione definitiva

La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.

Di seguito sono indicate alcune delle modifiche apportate al testo del Decreto Legge n. 119/2018 recante le "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria".

- È stato introdotto l’art. 01 che contiene la "Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti" che passa da 30 a 20 milioni di euro.

- L’art. 1 "Definizione agevolata dei Pvc" stabilisce che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

- In materia di "Reverse charge", art. 2, il meccanismo dell’inversione contabile viene prorogato al 30 giugno 2022 per alcune specifiche operazioni (esempio cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet pc e laptop).

- Gli art. 3 e 4 riguardano la "Rottamazione-ter"; le novità previste sono quelle della modalità di pagamento rateale, degli effetti della definizione agevolata sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e, delle conseguenze del tardivo versamento.
In alternativa alla possibilità di pagare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, c’è quella di dilazionare il pagamento (il numero massimo delle rate viene elevato da 10 a 18, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, devono essere versate, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti rate, invece, devono essere di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020).
È consentito il rilascio del documento unico di regolarità contributiva a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge.
In caso di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non è prevista l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi.

- Art. 6 "Definizione agevolata delle controversie tributarie". A seguito della conversione sono state introdotte modifiche alla percentuale del valore delle controversie da pagare per la definizione, alla definizione delle controversie per le quali il ricorso sia pendente nel primo grado di giudizio, alla definizione delle controversie pendenti in Cassazione, all’ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, alla definizione agevolata ed enti territoriali.

- L’art. 9 del decreto legge "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale" è stato completamente sostituito dalle "Irregolarità formali". Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta.

La regolarizzazione in esame non riguarda gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure, l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

- Artt. 10 a 15 - bis "Fatturazione elettronica". Sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica anche le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario (legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 65mila euro.

Le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica previste dal decreto legge si applicano fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile.

Per il 2019, i soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) sono esonerati, con riferimento alle informazioni già trasmesse, dall’obbligo di emettere fattura elettronica.

A partire dalle operazioni Iva 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in un’apposita area riservata del sito proprio internet, dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze del registro delle fatture emesse, del registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati, delle liquidazione periodica Iva, delle dichiarazione annuale Iva.

I soggetti Iva che convalidano, ovvero integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei documenti, non hanno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

- Art. 17 "Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi". Nel 2019 e nel 2020, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il contributo per ogni strumento è massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.
La tenuta dei registri dei corrispettivi con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
A partire dal 1° gennaio 2020 sussiste il mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata. E permane l’obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

- Viene introdotto l’art. 25-novies "Imposta sui trasferimenti di denaro all’estero" che prevede dal 1° gennaio 2019 un’imposta sui trasferimenti di denaro (pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata), a esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all’Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.