Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 settembre 2016, n. 18593

Lavoro - Differenze retributive - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Stabilità dell’attività lavorativa - Sussistenza di un orario di lavoro predeterminato

 

Svolgimento del processo

 

E.F. proponeva di fronte al Tribunale di Pescara due distinti ricorsi: con il primo, chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento di differenze retributive in relazione al lavoro svolto dall'ottobre 1997 al maggio 1999 alle dipendenze dell’A. - Associazione nazionale difesa consumatori; con il secondo, chiedeva il riconoscimento di differenze retributive in relazione al lavoro svolto dal giugno 1999 al 1 marzo 2006 alle dipendenze dell'A.A. - Associazione regionale difesa consumatori. Il Tribunale di Pescara, riuniti i due ricorsi e dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive in relazione al periodo dall'ottobre 1997 al maggio 1999, rigettava la domanda in relazione all'ulteriore periodo.

La Corte d’appello di L'Aquila, con la sentenza n. 209 del 2011, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, confermata la statuizione di intervenuta prescrizione per il periodo sino a tutto il maggio 1999, condannava l’A.- Associazione regionale difesa consumatori, al pagamento in favore di E.F. della somma di € 25.344,75 oltre rivalutazione ed interessi. Argomentava che le acquisite risultanze processuali si erano rivelate univoche e concordanti in ordine: alla natura del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'A., di natura subordinata e non di collaborazione volontaria consona alle finalità associative ed assistenziali istituzionalmente perseguite dall'associazione; all'effettiva durata del medesimo rapporto, formalizzato solo a decorrere dal 1/3/2001; all'espletamento di mansioni di segretaria e ragioniera inquadrabili nella qualifica di impiegata di quarto livello; alla continuità e stabilità dell’attività lavorativa, svolta sotto le direttive del presidente dell'associazione; alla sussistenza di un orario di lavoro predeterminato (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, con rientro il giovedì pomeriggio fino alle 19,30 dopo la pausa pranzo). Ciò posto, riteneva non proporzionata né sufficiente la retribuzione corrisposta, di lire 500.000 al mese fino al febbraio 2001 e commisurata a quattro anziché cinque ore giornaliere nel periodo successivo.

Per la cassazione della sentenza A. - Associazione regionale difesa consumatori ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso E.F., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato anch’esso ad un motivo.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Con il ricorso principale, A. deduce violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo del 10/12/2010, in combinato disposto con I' art. 7 dello statuto dell’A. e carenza di motivazione.

Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, laddove il rapporto era nato nell'ambito dello schema associativo-collaborativo previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'A., a mente del quale le prestazioni sono fornite dai soci "normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retributivo per delibera del consiglio direttivo", ed in assenza di alcuna delibera in tal senso.

Richiama anche la L.R. Abruzzo 10/12/2010 che prevede che la regione promuove "tutte le forme associative fra i consumatori e gli utenti, purché siano costituite e dirette democraticamente e svolgano iniziative, non riconducibili ad attività di natura privata con scopi di lucro, volte a tutelare i diritti di consumatori e utenti".

1.1. Il motivo non è fondato.

Il giudice di merito, cui compete dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, ha correttamente dato la prevalenza al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso piuttosto che alla qualità di socio della F., applicando il principio di diritto condiviso e consolidato secondo il quale ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti (v. ex plurimis ancora da ultimo Cass. n. 22289 del 21/10/2014 e Cass. n. 19568 del 26/08/2013).

1.2. In ordine poi alla ricostruzione del compendio istruttorio, occorre qui ribadire che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134/2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione del giudice del merito per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità: con la conseguente estraneità all'ambito del vizio di motivazione della possibilità per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694). Sicché, per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio deciderteli appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione e perciò tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 18368 del 2013, Cass. n. 16655 del 2011; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011).

Nel caso, la Corte ha valorizzato le risultanze fattuali dalle quali risultava la realizzazione di una prestazione di lavoro subordinato, che rendevano di fatto non operanti le previsioni formali che qualificavano la prestazione svolta, inidonee a pregiudicare le tutele effettivamente applicabili al rapporto così come realizzato.

La ricorrente si limita quindi a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono già stati esaminati dalla Corte d'appello: in tal modo, si chiede a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso patrocinato. Quella che si sollecita in sostanza è una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità del fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (così da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

2. Il ricorso incidentale di E.F. attinge la sentenza di primo grado laddove ha accolto l’eccezione di prescrizione relativa al periodo dal 1997 al maggio 1999. Argomenta che in entrambi i giudizi di merito aveva resistito in giudizio A. - Associazione regionale difesa consumatori, sicché doveva ritenersi la successione di due rapporti di lavoro alle dipendenze dello stesso soggetto, l'uno a termine e l'altro a tempo indeterminato, con il risultato che la prescrizione doveva iniziare a decorrere dalla fine del secondo.

2.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d'appello ha rigettato il motivo con il quale si prospettava la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del secondo rapporto di lavoro, argomentando che era stata la stessa lavoratrice a dedurre l'esistenza di due distinti rapporti di lavoro, oggetto dei due distinti ricorsi introduttivi.

Tale ricostruzione non è puntualmente censurata, considerato che non viene dedotta in ricorso la tempestiva deduzione in giudizio (sin dal primo grado) dell'unicità dei due rapporti di lavoro o della sussistenza di una successione di contratti a tempo determinato, rilevante ai fini prescrizionali.

3. Segue il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese in considerazione della soccombenza reciproca.

 

P.Q.M.

 

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese processuali.