Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 14 luglio 2016, n. 2777

Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione - Documentazione occorrente ai fini dell’ingresso, al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co. 1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98

 

In relazione a quanto raccomandato nell'Agenda europea sulla migrazione, in particolare laddove si fa riferimento alla necessità che "L'Europa deve continuare ad essere una destinazione attraente per il talento e l'intraprendenza di lavoratori, studenti e ricercatori", l'immigrazione per motivi di lavoro di cui agli articoli 27 e 27-quater del D.lgs 286/98 può contribuire ad aumentare la competitività e la vitalità dell'economia, tenendo presente che la globalizzazione delle imprese, l'aumento degli scambi, la crescita e l'espansione dei gruppi multinazionali hanno intensificato negli ultimi anni gli spostamenti di dirigenti e personale altamente qualificato.

Appare, pertanto, necessario, semplificare le procedure riducendo gli oneri amministrativi per le imprese, al fine di facilitare l'ingresso e il trasferimento di lavoratori altamente qualificati, di cui agli articoli del D.lgs 286/98 richiamati in oggetto, per rispondere in modo rapido ed efficace alla domanda, assicurando un omogeneo iter procedurale nell'attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, con la presente circolare si fornisce, di seguito, l’elenco dei documenti da richiedere per la definizione delle domande ai fini dell'ingresso dei suddetti lavoratori.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Dirigenti degli Sportelli stessi e delle Direzioni Territoriali del Lavoro affinché si attengano scrupolosamente a quanto indicato, sensibilizzando in tal senso anche i propri collaboratori.

Si invitano le SS.LL a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, alle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro ed alle Associazioni rappresentative degli stranieri, operanti sui territorio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

 

Allegato 1

Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dall'art. 27, co. 1 e dell'art. 27-quater del D.Lgs. 286/98

 

ART. 27, comma 1 D.lgs. 286/98

 

- lett. a) Distacco dirigenti o personale altamente specializzato

dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea

- lett. f) Distacco o trasferimento temporaneo per attività lavorativa a finalità formativa

persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato

- lett. g) Distacco lavoratori qualificati

lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati

 

1) Lettera di distacco (Nota 1) della società/ organizzazione/ impresa (di seguito: società) distaccante - sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore contenente:

- dichiarazione della società estera di voler distaccare in Italia il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (indicare il numero di mesi) nella società distaccataria (filiale/consociata/gruppo internazionale/multinazionale/contratto comm.le/joint venture). Il legame societario dovrà essere dimostrato con apposita documentazione (Nota 1).

Per i distacchi per formazione, ai sensi della lettera f), la società in Italia dove si svolgerà l'attività di formazione (con progetto formativo approvato dalla Regione) può essere anche non collegata o partecipata alla società estera, potendosi effettuare anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

- data di prima assunzione (all'estero) del lavoratore da distaccare;

- qualifica, mansione e settore in cui opera (indicare a partire da quale data e, per le ipotesi di cui alla lettera a), un periodo non inferiore a sei mesi);

- titolo di studio in possesso del lavoratore;

- indirizzo della sede operativa italiana presso la quale il lavoratore svolgerà il maggior numero di ore lavorative;

- indirizzo della società italiana presso la quale il lavoratore svolgerà l'attività di formazione (lettera f);

- la qualifica e la mansione che verrà a ricoprire in Italia:

lett. a): dirigente o quadro (Nota 1);

lett. g): lavoratore qualificato con esperienza specifica nel settore (attestato da: diploma di qualifica professionale, perfezionamento aziendale, abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa (Nota 1) coerente con l'esecuzione di opere o servizi che è tenuto a svolgere);

- per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale: indicazione del luogo ove la retribuzione e la contribuzione verrà erogata (estero o Italia). In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel Paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (Nota 1);

- per i Paesi non firmatari degli accordi di sicurezza sociale: impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana;

- impegno al rispetto delle condizioni di previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori della società distaccataria.

 

2) Verifica della capacità reddituale:

- bilancio della società distaccataria (verificato in back office);

- nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all’estero - in presenza di accordo di sicurezza sociale o nell’ipotesi di holding in cui la società distaccataria non produce reddito - bilancio della società distaccante (Nota 1).

 

3) Per le ipotesi di cui alla lettera f) copia del progetto formativo approvato dalla Regione relativo al singolo lavoratore da distaccare.

 

4) Documenti di identità

copia del passaporto del lavoratore;

fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della Ditta richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);

 

- Proroga del Distacco: Il trasferimento temporaneo non può superare:

- quattro anni (incluso il primo distacco autorizzato), ad eccezione delle ipotesi di cui alla lett a): cinque anni (incluso il primo distacco autorizzato);

 

La richiesta di proroga della durata del distacco autorizzato con nulla-osta al lavoro deve essere trasmessa (All.1- Mod. richiesta proroga) in modalità cartacea allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha proceduto al primo rilascio. Acquisito il parere di competenza della DTL (valutazione di regolarità contributiva riferita al lavoratore distaccato, etc. .......), il SUI rilascia relativa proroga (All. 2 - Mod. rilascio proroga).

Qualora sia stato stipulato un Protocollo d'Intesa (art. 27 - commi 1-ter e 1-quater), la richiesta di proroga della durata del distacco deve essere trasmessa con modalità cartacea (all. 3 - Modello richiesta proroga) allo Sportello Unico per l'Immigrazione al quale è stata inoltrata - per il primo ingresso - la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno. Acquisito il parere della DTL (a seguito delle verifiche da effettuarsi sul sistema informativo del SUI in merito alla valutazione di regolarità contributiva riferita al lavoratore distaccato, condizioni contrattuali indicate nella comunicazione effettuata dal datore di lavoro a seguito di Protocollo, ecc.) il SUI rilascia la relativa proroga (All. 4 - Mod. rilascio proroga comunicazione).

 

NELL'IPOTESI DI ASSUNZIONE ESCLUSIVAMENTE PER DIRIGENTI E QUADRI LETT. A):

 

la società distaccataria può assumere il lavoratore distaccato secondo le modalità vigenti per i lavoratori italiani o comunitari (UNILAV):

- alla scadenza del primo periodo di distacco indicato sul contratto di soggiorno;

- successivamente, entro il termine del periodo massimo di distacco (cinque anni).

 

- Professori universitari destinati a svolgere incarico accademico

lett. c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico

- titolo di studio del docente e curriculum vitae (Nota 1);

- copia del passaporto del docente;

- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Università (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);

- nell'ipotesi di Università - Ente pubblico - occorre la delibera consiliare di approvazione della nomina e di stanziamento dei fondi, nell'ipotesi di Università privata la verifica della capacità reddituale è effettuata direttamente in back office.

 

- Traduttori e interpreti

lett. d) traduttori e interpreti

- titolo di studio o attestato di traduttore o interprete indicante la conoscenza della lingua richiesta dalla società (Nota 1);

- in assenza di titolo di studio o attestato specifici per la professione di interprete, certificazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 49 del DPR 200/67) della Rappresentanza diplomatico-consolare contenente i: dati anagrafici del lavoratore.

- copia del passaporto del lavoratore;

- fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro e del legale rappresentante della società richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno).

 

- Collaboratori familiari al seguito

lett. e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico

- contratto di lavoro domestico regolarmente in corso all'estero da almeno un anno con cittadino italiano o comunitario residente all'estero, autenticato dalla Rappresentanza Diplomatico Consolare italiana;

- dichiarazione del datore di lavoro richiedente, attestante il suo rientro definitivo in Italia;

- possesso dei requisiti reddituali;

- copia del passaporto del lavoratore;

- fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro (se straniero anche copia del titolo di soggiorno)

 

- Lett. i) Trasferimento di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto

lett. i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 e delle norme internazionali e comunitarie

 

1. Lettera di distacco (Nota 1) della società distaccante - sottoscritta per accettazione anche dal lavoratore - contenente:

- dichiarazione della società estera di voler distaccare il lavoratore (dati anagrafici) per un periodo temporaneo di mesi (indicare il numero dei mesi) presso la società (nome della società) in Italia per l’esecuzione del contratto di appalto ( estremi contratto);

- data di prima assunzione (all'estero) del lavoratore da distaccare;

- settore in cui opera, mansione e qualifica

- indirizzo della società italiana presso la quale il lavoratore sarà distaccato;

- la qualifica e la mansione che verrà a ricoprire in Italia ed il settore in cui opererà;

- impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza; in presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall'Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (Nota 1);

- impegno al rispetto delle condizioni di lavoro e retributive previste dal contratto collettivo di categoria applicato ai lavoratori dell'azienda distaccataria;

 

2. Copia della comunicazione preventiva di distacco da parte della società committente alle OO.SS. provinciali di settore (con attestazione di ricezione delle OO.SS.), contenente il numero dei lavoratori da distaccare e le mansioni da svolgere per la realizzazione dell'appalto;

 

3. Copia del contratto di appalto (Nota 1) oppure estratto con espressa indicazione dei lavoratori da utilizzare, la durata dell'appalto, l’importo necessario per la realizzazione dell'appalto stesso.

 

4. Documenti di identità:

- copia del passaporto del lavoratore;

- fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della società italiana (se straniero anche copia del titolo di soggiorno).

 

- Trasferimento di lavoratori dipendenti da persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, per prestazioni oggetto di contratto di appalto

comma 1-bis Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

- Ingressi all'interno di accordi internazionali (scambi di giovani - vacanze-lavoro - collocamento alla pari)

lett. r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"

 

1. copia del contratto per lavoro alla pari. Tale ingresso è consentito soltanto ai cittadini di quei Paesi che hanno stipulato l’accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari del 24/11/1969, ratificato dall'Italia con legge n. 304 del 18/5/1973. Il trattato, i testi, la lista dei Paesi aderenti e firmatari è reperibile sul sito istituzionale del Consiglio d'Europa/Ufficio Trattati Internazionali:

http://conventions.coe.int/Treatv/Commun/OueVoulézVous.asp?NT=Q68&CM=7&DF=03/12/2009&CL=ITA.

 

2. l'ingresso con visto di vacanze-lavoro avviene in presenza di uno specifico accordo bilaterale tra l'Italia ed uno Stato terzo (attualmente con Australia, Nuova Zelanda, Canada e Corea del Sud). Tali accordi - a seguito di successive ri-negoziazioni e d'intesa con le altre Amministrazioni interessate - hanno stabilito una semplificazione delle procedure per l'accesso al lavoro da parte dei titolari dei permessi di soggiorno per vacanze-lavoro, superando la necessità del rilascio di un nulla osta al lavoro per l'assunzione di cittadini stranieri con il rispetto, comunque, degli adempimenti previsti dalla legge italiana in caso di instaurazione dei rapporti di lavoro. Prevedono, inoltre, disposizioni in deroga alla normativa vigente con riguardo alla possibilità per lo straniero di lavorare per un periodo complessivo non superiore a sei mesi con lo stesso datore di lavoro.

 

- Infermieri assunti da strutture sanitarie

lett. r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private

Nel caso l'assunzione sia richiesta direttamente da una struttura sanitaria:

1. Riconoscimento del titolo di studio di infermiere professionale da parte del Ministero della Salute (allegare Decreto Ministero della Salute);

2. Documento di identità del legale rappresentante della struttura sanitaria (se straniero anche copia del permesso di soggiorno);

3. Fotocopia passaporto del lavoratore

Nel caso l'assunzione sia richiesta da un'agenzia di somministrazione:

1. Riconoscimento del titolo di infermiere professionale da parte del Ministero della Salute (allegare Decreto Ministero della Salute);

1. Contratto di appalto o di somministrazione

2. Documento di identità del legale rappresentante dell’agenzia di Somministrazione (se straniero anche copia del permesso di soggiorno)

3. Fotocopia passaporto del lavoratore

 

ART. 27-quater D.lgs 286/98

Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta Blu UE

 

1. Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresenta diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza del lavoratore, relativa al titolo di studio di istruzione superiore di durata almeno triennale rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito (Nota 1)

2. Per le professioni non regolamentate, la proposta di contratto di lavoro deve essere relativa allo svolgimento di una attività lavorativa riferita a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011 (http://cp2011.istat.it/) e deve riportare l’importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 24.790 per l'anno 2015).

3. Nell'ipotesi di professione regolamentata (di cui al D.Lgs. 206/2007), occorre il riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e l'eventuale iscrizione all'albo professionale ove richiesto (http://www.politicheeuropee.it/attivita/19160/guida-utente); la proposta di contratto di lavoro deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria euro 24.790 per l’anno 2015).

4. Documenti di identità:

- fotocopia passaporto del lavoratore;

- fotocopia documento del datore di lavoro o del legale rappresentante della società (se straniero anche fotocopia del titolo di soggiorno)

 

CAMBIAMENTI DATORE DI LAVORO:

se effettuati nei primi due anni, è necessario inviare preliminarmente il nuovo contratto di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per luogo di attività lavorativa per il rilascio della relativa autorizzazione, che si intenderà acquisita, decorsi inutilmente 15 giorni dalla ricezione della documentazione.

 

PROROGA:

è sufficiente la proroga del permesso di soggiorno in costanza del rapporto di lavoro (Verifica dell'UNILAV con comunicazione di assunzione).

 

Legge 103 del 24 maggio 2002

Docenti di scuole ed università straniere operanti in Italia

 

1. Copia del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca attestante il possesso dei requisiti da parte della scuola/università ai sensi della L. 103/2002

2. Attestazione dei requisiti professionali per l'espletamento dell’attività di docente (titolo di studio) (Nota 1)

3. Se filiazioni di istituti stranieri occorre la lettera di distacco (Nota 1) contenente:

- indicazione se la retribuzione e la contribuzione (per i Paesi aderenti agli accordi di sicurezza sociale) avverranno all’estero o in Italia. In presenza di accordo di sicurezza sociale allegare attestato di copertura previdenziale rilasciato dall’Istituzione previdenziale alla quale il lavoratore è iscritto nel paese di origine con l'indicazione del periodo di copertura (Nota 1);

- impegno ad ottemperare a tutti gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza;

- copia del passaporto del docente;

- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante (se straniero anche copia del titolo di soggiorno) dell’Università;

- nell'ipotesi di Università quale Ente pubblico, occorre la delibera consiliare di approvazione della nomina e stanziamento dei fondi.

Nell'ipotesi di Università privata la verifica della capacità reddituale è effettuata direttamente in back office.

Si precisa, in riferimento a tutto quanto sopraindicato, che la società richiedente potrà:

a) presentare i documenti richiesti, la prima volta "in originale";

b) autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate successivamente entro un anno dalla prima, solo qualora non siano verificati cambiamenti, rispetto alla documentazione già presentata:

Potranno essere autocertificati da parte delle Aziende i seguenti documenti:

1. documento attestante il rapporto di filiazione tra l’azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall’autorità diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato);

2. visura camerale estera della società distaccante;

3. visura camerale della società italiana non antecedente a sei mesi;

4. impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi.

 

---

Note:

(1) ogni qual volta a fianco della documentazione appare l'asterisco si intende che la documentazione dovrà essere tradotto/a in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità diplomatico/consolare italiana all’estero (fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia)

Allegato 2

(Modelli)