Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 marzo 2018

Ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo

 

Art. 1

Modifiche al decreto 9 dicembre 2014

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 8 è inserito l'art. 8-bis, con la seguente formulazione:

«Art. 8-bis (Interventi nel capitale di rischio). - 1. Relativamente alle iniziative oggetto degli accordi di cui agli articoli 4, comma 6 e 9-bis, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta, il soggetto proponente può richiedere al Soggetto gestore l'assunzione di una partecipazione temporanea e di minoranza nel capitale del medesimo soggetto proponente.

2. La partecipazione di cui al comma 1 deve essere:

a) riferita ad imprese, anche di nuova costituzione, ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) acquisita, gestita e dismessa dal Soggetto gestore nel rispetto delle condizioni previste dal «test dell'operatore in un'economia di mercato» di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 19/04) citata in premessa, prevedendo l'apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 50 per cento dell'operazione. A tal fine per investitore privato indipendente si intende colui che non è socio dell'impresa in cui investe e che, a seguito dell'investimento, a prescindere dall'assetto proprietario, sostiene interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla medesima società;

c) detenuta per un arco temporale non superiore a 5 anni.

3. Il Soggetto gestore, in aggiunta all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 1, può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei predetti strumenti in favore delle impresa partecipata, nel rispetto delle condizioni stabilite nei commi 1 e 2.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Soggetto gestore utilizza le risorse finanziarie trasferite dal Ministero attraverso l'erogazione di un finanziamento di importo pari a euro 20.000.000, a valere sulla contabilità speciale 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Tali risorse finanziarie sono versate su un apposito conto corrente, aperto presso una primaria banca individuata dal Soggetto gestore mediante selezione comparativa idonea a garantire le migliori condizioni di remuneratività. Gli interessi maturati, tempo per tempo, sulle somme giacenti sul predetto conto corrente sono interamente riconosciuti in favore del Ministero.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 e le somme derivanti dalle dismissioni degli investimenti possono essere reinvestite dal Soggetto gestore negli interventi previsti dal presente articolo.

6. Il Soggetto gestore restituisce al Ministero in un'unica soluzione il finanziamento di cui al comma 4 alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione dello stesso, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, al netto di:

a) una commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento) del valore della singola partecipazione;

b) una commissione di performance pari al 10% (dieci per cento) applicata alla differenza tra il valore complessivo di smobilizzo degli investimenti alla scadenza del termine decennale e l'ammontare del finanziamento di cui al comma 4, qualora eccedente un rendimento minimo annuo composto del 4% (quattro per cento) dell'importo del finanziamento di cui al comma 4.».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 giugno 2018, n. 144.