Prassi - INPS - Circolare 14 luglio 2016, n. 132

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Operatività del Fondo e modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo - Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: prime indicazioni sull’operatività del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle prestazioni integrative garantite dal Fondo correlate alla CIGS, Mobilità, Aspi/Naspi e alle prestazioni integrative di durata della Mobilità e dell’Aspi/Naspi.

1. Quadro normativo.

2. Entrata in vigore.

3. Prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà.

4. Beneficiari

5. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento.

6. Presentazione della domanda di accesso: condizioni, termini e modalità.

6.1 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di CIGS.

6.2 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di Mobilità - ASpI/NASpI

6.3 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di durata.

6.4 Termini di presentazione delle domande per eventi intervenuti durante il periodo transitorio di adeguamento del Fondo Speciale del Trasporto Aereo al Fondo di Solidarietà.

6.5 Domanda di accesso al finanziamento di programmi formativi

7. Istruzioni Operative per la presentazione delle domande.

8. Contribuzione di finanziamento.

8.1 Codifica aziende.

8.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens.

9. Istruzioni contabili

10. Disposizioni di rinvio.

 

1. Quadro normativo

 

Il D.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 40, c. 9, nel confermare quanto già previsto dall’art. 3, comma 44, della L. n. 92/2012, dispone l’adeguamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all’art. 1-ter del DL n. 249/2004 alle disposizioni del medesimo D.lgs. 148/2015.

Con il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, in attuazione degli artt. da 26 a 40, del D.lgs. 148/2015, la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata adeguata alle disposizioni del decreto legislativo medesimo.

Da tale decorrenza il Fondo speciale assume la denominazione di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il novellato Fondo di solidarietà non possiede autonoma personalità giuridica, costituendo una gestione dell’INPS.

Il Fondo di solidarietà acquisisce tutto il patrimonio in dotazione al preesistente Fondo speciale ed assume i diritti e gli obblighi facenti capo al Fondo Speciale, proseguendo in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, anteriori alla riconversione.

Con la presente circolare, si forniscono le prime istruzioni operative per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo relativamente alle prestazioni integrative di CIGS, Mobilità, Aspi/Naspi, nonché a quelle integrative di durata e in riferimento agli interventi formativi conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Con successiva circolare saranno fornite le ulteriori indicazioni in ordine alla disciplina delle singole prestazioni nonché al pagamento delle stesse.

 

2. Entrata in vigore

 

La disciplina del Fondo Speciale, per espressa volontà delle parti sociali di cui all’accordo dell’11 novembre 2014, è adeguata a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Come precisato dal Ministero del lavoro con nota prot. 29/0003664/L del 09/06/2016, anche al Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo si applica l’orientamento già espresso, relativamente all’adeguamento dei Fondi di solidarietà istituiti ai sensi della legge n. 662 del 1996, per i quali la data di entrata in vigore del decreto di adeguamento coincide con il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: nel caso di specie la nuova disciplina si applica dal 6 giugno 2016.

A partire dalla suddetta data, dunque, non sarà più possibile ricevere, né istruire secondo le regole del preesistente Fondo Speciale, le domande di accesso alle prestazioni ed eventuali domande presentate con le vecchie modalità non potranno avere effetto e dovranno essere ripresentate secondo le modalità descritte nella presente circolare.

 

3. Prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà

 

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa rispetto all’ASpI/NASpI o indennità di mobilità;

b) assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;

c) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.

Il Fondo di solidarietà, dunque, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale, può erogare le seguenti prestazioni:

1. prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, dell’indennità ASpI/NASpI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, le cui durate massime sono pari alla durata dell’ammortizzatore sociale di riferimento;

2. prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, per i soggetti che, al 1 gennaio 2016, sono beneficiari dell’indennità di mobilità, eventualmente estendibile, previa specifica valutazione della sostenibilità economica da parte del Comitato, a quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1 luglio 2014, sono cessate alla data del 31 dicembre 2015;

3. assegni straordinari a sostegno del reddito, finalizzati a processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

4. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 

4. Beneficiari

 

Ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D. m. n. 95269/2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha lo scopo di erogare interventi e trattamenti nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’art. 20, co. 3, lett a) del D.Lgs. n. 148/2015.

Le prestazioni integrative del Fondo, in quanto accessorie, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento che integrano e delle quali seguono le sorti e il regime normativo ordinario.

In particolare, la prestazioni integrative del citato Fondo di solidarietà spettano agli stessi soggetti beneficiari delle prestazioni pubbliche di riferimento, ovvero:

a) se connesse al trattamento di CIGS, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti;

b) se riferite all’indennità di mobilità, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, aventi la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dall’azienda, con esclusione dei dirigenti;

c) se relative all’indennità di ASpI/NASpI, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Si precisa inoltre che, atteso quanto disposto dall’art. 26, comma 7, del D. Lgs. n. 148/2015, in generale, tutte le prestazioni erogate dal Fondo, ivi comprese quelle di finanziamento dei programmi formativi, non si applicano ai dirigenti in quanto non espressamente previsto dal decreto interministeriale.

 

5. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento

 

Per le prestazioni integrative della misura delle indennità di mobilità e di ASpI/NASpI e del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, nonché per la prestazione integrativa della durata pari ad un massimo di due anni, il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

Ai fini della corretta individuazione della predetta retribuzione lorda complessiva si evidenzia che la stessa dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Pertanto i periodi di mancata prestazione (malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda) - ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari - saranno sterilizzati e, quindi, non entreranno nel calcolo della retribuzione media di riferimento.

Nello specifico, la retribuzione calcolata, con i criteri suindicati, per i dodici mesi precedenti l’istanza, considerata al netto delle somme percepite nei giorni di assenza deve essere divisa per il numero di ore/giornate lavorative cui si riferisce, in modo da ottenere la retribuzione media oraria/giornaliera. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore/giornate che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

Per i lavori con part-time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale non deve essere divisa per 12 mensilità, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell’attività per part-time non viene corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base.

Ai fini della corretta determinazione della retribuzione lorda di riferimento si allega un esempio di calcolo contenente tutte le voci retributive ammesse al computo (All. n. 1).

 

6. Presentazione della domanda di accesso: condizioni, termini e modalità

 

Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate dal datore di lavoro, in via telematica, secondo le modalità delineate nella presente circolare.

L’art. 5, comma 7, del D.I. prevede che l’accesso alle prestazioni da parte delle aziende sia subordinato al possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all’Istituto, ivi compresi i versamenti dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 6 quater, comma 2, D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni, dalla L. n. 43/2005 e all’art. 4, comma 75 della Legge n. 92/20012.

La regolarità contributiva verrà verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le aziende interessate, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda al Comitato del Fondo di Solidarietà, esclusivamente in via telematica, secondo le istruzioni operative di cui al paragrafo 7, tramite la Filiale di Coordinamento di Roma Eur. La domanda di prestazione integrativa deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare, ovvero del legale rappresentante, la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla domanda, resa ai sensi degli artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e ss. mm. e ii.

Le domande presentate con modalità difformi rispetto a quelle previste all’art. 7 del decreto, così come delineate nella  presente circolare, oppure oltre i termini perentori appresso specificati in relazione a ciascuna tipologia di domanda, o mancanti degli allegati richiesti dal modello di domanda, non potranno essere acquisite e conseguentemente istruite.

 

6.1 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di CIGS

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del decreto, le domande di accesso alle prestazioni integrative al trattamento di integrazione salariale straordinaria, derivante anche dalla stipula di un contratto di solidarietà, sono subordinate al decreto ministeriale di concessione e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla data di adozione del decreto stesso.

In caso di domande presentate prima di tale termine iniziale, la procedura non consentirà l’inoltro della domanda invitando l’utente a ripresentarla nei termini di legge.

La domanda di accesso, oltre ai dati e requisiti di forma indicati al precedente paragrafo 5, deve contenere:

1) gli estremi del decreto Ministeriale concessivo del trattamento di integrazione salariale straordinaria;

2) il periodo di fruizione della CIGS concesso;

3) la stima dell’importo complessivo riferita al periodo concesso;

4) l’elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro (Qualifica - Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento (risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario);

5) il verbale di accordo OO.SS con l’indicazione della data di sottoscrizione.

Le prestazioni integrative dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai fini del monitoraggio della spesa, sono erogate ai lavoratori direttamente dall’INPS.

 

6.2 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di Mobilità - ASpI/NASpI

L’erogazione delle prestazioni integrative dei trattamenti di Mobilità, ASpI/NASpI avviene ad integrazione delle indennità medesime ed è, quindi, subordinata al loro riconoscimento.

Con particolare riferimento alle prestazioni integrative della mobilità, l’art. 7, comma 4, D.I. n. 95269/2016, ha previsto che le domande devono essere presentate all’INPS entro 60 giorni dalla data di licenziamento. In caso di domande presentate prima di tale termine iniziale, la procedura non consentirà l’inoltro della domanda invitando l’utente a ripresentarla nei termini di legge.

Ciascuna istanza dovrà essere riferita a lavoratori aventi la medesima data di licenziamento.

Pertanto, qualora nell’accordo fossero presenti licenziamenti scaglionati nel tempo e, quindi, con decorrenze diverse, si procederà mediante l’invio di successive istanze nel termine di 60 giorni dal licenziamento.

La domanda di accesso alle prestazioni integrative di Mobilità - ASpI/NASpI oltre ai dati e requisiti essenziali indicati al precedente paragrafo 5, deve contenere:

1) l’indicazione della tipologia di prestazione integrativa richiesta: occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione;

2) i dati analitici dei beneficiari riferiti ai dati anagrafici, al rapporto di lavoro (Qualifica - Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento (risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario), data del licenziamento.

Inoltre, con riferimento alle prestazioni integrative della mobilità, è necessario indicare altresì:

1) il verbale di accordo OO.SS., indicando la data di sottoscrizione;

2) la comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati di cui all’art.4, comma 9, della L. 223/1991.

 

6.3 Domanda di accesso alle prestazioni integrative di durata

Come precisato dal Ministero del lavoro con nota prot. 40/0014187 del 28/06/2016, alla prestazione integrativa nella durata, per un massimo di due anni, accedono quei lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, siano state richieste e godute per il periodo decorrente dal 1 luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, vale a dire, quei lavoratori per i quali sia la data del licenziamento che la domanda della prestazione di sostegno al reddito si collochino nel suddetto periodo e che, alla data del 1 gennaio 2016, siano ancora beneficiari, a seconda dei casi, dell’indennità di mobilità o di ASpI/NASpI.

Alla predetta prestazione possono accedere anche quei lavoratori i cui trattamenti di mobilità o ASpI/NASpI, ancorché richiesti dal 1 luglio 2014, siano già conclusi alla data del 31 dicembre 2015. Per questa seconda tipologia di soggetti, il decreto, all’art. 7, comma 5, prevede che le domande dell’azienda devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto citato.

La domanda di accesso alle prestazioni integrative di durata di Mobilità - ASpI/NASpI, oltre ai dati e requisiti essenziali indicati al precedente paragrafo 2.1, deve contenere:

1. l’indicazione della tipologia di prestazione integrativa richiesta, che deve essere riferita esclusivamente ad un solo tipo di prestazione principale;

2. i dati analitici dei beneficiari riferiti ai dati anagrafici, al rapporto di lavoro (Qualifica - Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento (risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario).

 

6.4 Termini di presentazione delle domande per eventi intervenuti durante il periodo transitorio di adeguamento del Fondo Speciale del Trasporto Aereo al Fondo di Solidarietà

Il citato decreto n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato sulla G.U. del 21 maggio 2016, come chiarito nella nota n. 3664 del 9 giugno 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è entrato in vigore il decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione.

Ne consegue che, attese le disposizioni previste dall’art. 8 del menzionato decreto, secondo cui le novellate disposizioni si applicano alle prestazioni a carico del Fondo decorrenti dal 1° gennaio 2016, per tutti gli eventi intervenuti nel periodo transitorio di adeguamento del Fondo, i termini perentori di presentazione delle domande, come sopra indicati e stabiliti dal citato art. 7, decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, ossia dalla data del 6 giugno 2016.

Ne deriva che il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 5 agosto 2016.

 

6.5 Domanda di accesso al finanziamento di programmi formativi

Il Fondo assicura un contributo di finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di Aspi/Naspi attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Con successivo messaggio verranno rese note le modalità di presentazione delle domande di formazione. A tal fine di precisa che le nuove domande non possono più essere presentate tramite procedura Diresco (msg. 4560/2013). Il decreto n. 95269 del 7 aprile non prevede termini perentori di presentazione delle domande di finanziamento della formazione.

 

7. Istruzioni Operative per la presentazione delle domande

 

Di seguito si forniscono le indicazioni per l’accesso al servizio telematizzato, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto, per le istruzioni di dettaglio.

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce Servizi per aziende e consulenti", opzione "Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà".

Si accede alla procedura tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto.Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l’invio telematico delle domande

nonché l’allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.

L’azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il "Fondo Trasporto Aereo" e scegliere il tipo di prestazione.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta per l’istruttoria della domanda, a seconda del tipo di prestazione, così come disciplinato nella presente circolare e recepito dalla procedura informatica.

La domanda può essere salvata in uno stato di bozza e poi recuperata successivamente, rientrando nel sito dell’Istituto, per permettere l’acquisizione degli allegati in momenti differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza tutti gli allegati richiesti.

Pertanto, completata l’acquisizione della domanda ed effettuato l’invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Con apposito servizio applicativo le domande, dopo essere state protocollate, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria; successivamente sarà possibile procedere all’inoltro delle domande istruite al Comitato Amministratore, per il tramite della Direzione Generale.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line con le modalità sopra indicate. Eventuali domande presentate con modalità diverse dovranno essere ripresentate con modalità telematica.

 

8. Contribuzione di finanziamento

 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine di finanziare le prestazioni del Fondo di solidarietà di cui si tratta è dovuto, mensilmente, al Fondo medesimo un contributo ordinario pari allo 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.

Al contributo di finanziamento del Fondo si applicano, ai sensi dell’art. 33, co.4 del D.Lgs. n. 148/2015, le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e del decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Fondo affluisce anche l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’articolo 6 quater del decreto legge n. 7 del 2005.

 

8.1 Codifica aziende

Come sopra descritto, il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale, di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. L’ambito di applicazione coincide, pertanto, con le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le aziende che possono richiedere i trattamenti e gli interventi erogati dal Fondo sono quelle classificate ai fini previdenziali con c.s.c. 1.15.04, codici Ateco2007 511010- 511020 - 512100) con c.a. "2X"; con c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06, codici Ateco2007 522410 522300) con c.a. "1D" e "2X"; con c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06, codici Ateco2007 522410 - 522300) con c.a. 0M. Sono comprese, inoltre, le posizioni contributive classificate nel terziario cui è stato attribuito il c.a. 0M, per i datori di lavoro che svolgono attività ausiliaria o strettamente funzionale al trasporto aereo.

Al fine di ottimizzare la gestione operativa relativa alle disposizioni normative in argomento, le Sedi avranno cura di verificare la correttezza della classificazione previdenziale (CSC-CA) assegnata alle imprese destinatarie della presente disciplina.

Le posizioni contributive delle predette aziende, rientranti nel campo di applicazione della normativa in esame, continueranno ad essere contraddistinte anche dal c.a. "4P" che, a partire dal 1 gennaio 2016, assume il nuovo significato di "Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale".

Le sedi sono tenute a verificare la corretta attribuzione del c.a. 4P a tutte le aziende come sopra individuate, e avranno cura di eliminare, con decorrenza gennaio 2016, il predetto c.a. 4P alle posizioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione straordinaria del sistema aeroportuale (articolo 20, comma 3, lettera a), del d.lgs n. 148/2015).

 

8.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Il versamento del contributo ordinario continuerà con le medesime modalità già esposte nella circolare n. 102/2007, con riferimento al Fondo speciale trasporto aereo. I datori di lavoro, ai fini del versamento del contributo dello 0,50%, si atterranno alle seguenti modalità.

Le aziende valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M112" avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di solidarietà per il personale del settore Trasporto aereo";

- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo del contributo, pari allo 0,50% dell’imponibile relativo al mese per cui si presenta la denuncia, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dirigenti.

 

9. Istruzioni contabili

 

In applicazione dell’art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, alla gestione contabile istituita presso l’INPS per rilevare i fenomeni economico-finanziari di pertinenza del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, di cui all’art. 1- ter, del decreto legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, adeguato alle disposizioni degli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo n. 148/2015, si è provveduto a variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato:

GV - Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016.

In seno alla citata gestione contabile, istituita con circolare n. 108 del 7 ottobre 2005, è presente la contabilità separata GVR - Gestione assicurativa a ripartizione.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento del Fondo, evidenziati nel flusso UNIEMENS con il codice in uso "M112", secondo le istruzioni operative previste nel precedente paragrafo 6.2, si istituiscono i nuovi conti:

- GVR21111 per l’imputazione del contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;

- GVR21171 per l’imputazione del contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

Al conto esistente GVR24111 andrà imputata la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legge n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005, con le modalità in uso descritte, da ultimo, nella circolare n. 39 del 23/02/2016.

Ulteriori istruzioni contabili verranno fornite con le rispettive circolari che illustreranno le istruzioni operative.

Nell’allegato n. 2 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

10. Disposizioni di rinvio.

 

Con apposite circolari sarà illustrata la disciplina di dettaglio delle singole prestazioni e saranno fornite le ulteriori istruzioni contabili e contributive relative alle prestazioni integrative del Fondo di cui alla presente circolare, nonché quelle applicative riferite alle domande di finanziamento di programmi formativi.

 

Allegato 1

 

FONDO SOLIDARIETA’ TRASPORTO AEREO

RETRIBUZIONE LORDA DI RIFERIMENTO
La retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della determinazione degli specifici trattamenti previsti a carico del Fondo è quella risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro. Per i lavoratori con part - time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell’attività per part time non viene invece corrisposto il trattamento integrativo a carico del Fondo, in analogia a quanto avviene per la prestazione base

A titolo esemplificativo si fornisce di seguito un elenco degli istituti retributivi utili al calcolo della retribuzione di riferimento:

Istituti fissi

- stipendio base

- Indennità di volo mimino garantita - scatti di anzianità

- aumenti di merito, superminimi, ad personam e differenze minimo tabellare

- mensilità supplementari

- EDR

- Indennità di contingenza

- Assegni legati ad inquadramento/mansione

Indennità variabili correlate alla tipologia dell’attività

- indennità di volo

- Diarie/Trasferte

- Provvigioni vendite

- maggiorazioni lavoro notturno/festivo e relative incidenze

- altri istituti (ad es. indennità funzione, certificazione, maneggio denaro, presenza, turno, campo, trasferimento)

 

ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA CIGS

Lavoratore full time
VOCI DATI
A) totale retribuzioni di riferimento lorde corrisposte nei 12 mesi precedenti l’istanza 35.000,00
B) retribuzione mensile di riferimento (A:12) 2.916,67
C) 80% della Retribuzione di riferimento mensile (Bx80%) 2.333,33
D) nr giornate o ore lavorabili nel mese 21,00
E) importo netto integrazione salariale mensile per CIGS 1.099,70
F) importo integrazione salariale giornaliera/oraria (E:D) 52,37
G) 80% della Retribuzione lorda di riferimento giornaliera/oraria (C:D) 111,11
H) importo lordo giornaliero/orario della indennità integrativa a carico del Fondo (G-F) 58,74
I) nr giornate/ore di integrazione salariale nel mese 2gg
L) importo lordo mensile della indennità integrativa a carico del Fondo (H*I) 117,50

 

ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA CIGS

Lavoratore Part Time Verticale MENSILE - 6 MESI ON 6 MESI OFF
VOCI DATI
A) totale retribuzioni di riferimento lorde corrisposte, per i soli mesi lavorati nei 12 mesi precedenti l’istanza. 15.000,00
B) n° mesi lavorati nei 12 mesi precedenti l'istanza 6,00
C) retribuzione mensile di riferimento (A:B) 2.500,00
D) 80% della Retribuzione di riferimento mensile (Cx80%) 2.000,00
E) nr giornate o ore lavorabili nel mese 21,00
F) importo netto integrazione salariale mensile per CIGS 1.099,70
G) importo integrazione salariale giornaliera/oraria (F:E) 52,37
H) 80% della Retribuzione lorda di riferimento giornaliera/oraria (D:E) 95,24
I) importo lordo giornaliero/orario della indennità integrativa a carico del Fondo (H-G) 42,87
L) nr giornate/ore di integrazione salariale nel mese (ovviamente solo nel caso di MESE ON, ad esclusione dei MESI OFF di part time) 21,00
M) importo lordo mensile della indennità integrativa a carico del Fondo (IxL) 900,30

 

ESEMPIO DI STIMA DELLA PRESTAZIONE INTEGRATIVA MOBILITA’

VOCI DATI
A) totale retribuzioni di riferimento lorde corrisposte nei 12 mesi precedenti l’istanza 35.000,000
B) retribuzione mensile di riferimento (A:12) 2.916,670
C) 80% della Retribuzione di riferimento mensile (Bx80%) 2.333,330
D) importo integrazione salariale mensile 1.099,700
E) importo lordo mensile della indennità integrativa a carico del Fondo (C-D) 1.233,630

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

Codice conto GVR21111
Denominazione completa Contributo ordinario dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 6, comma 1, del D.I. n. 95269/2016
Denominazione abbreviata CTR ORD. DM ART.6 C.1 D.I. 95269/16 A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GVR21171
Denominazione completa Contributo ordinario dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 6, comma 1, del D.I. n. 95269/2016
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.6 C.1 D.I. 95269/16 A.C.