Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 marzo 2017, n. 6951

Tributi - Accertamento - Studi di settore - Dichiarazione dei redditi

 

Fatto

 

L'Agenzia delle entrate ha ricostruito con metodo analitico - induttivo a carico del contribuente, esercente attività d'installazione di opere idrauliche, impianti di riscaldamento e di protezione incendio ed opere di lattoneria in genere, in relazione all'anno 2003, maggiore materia imponibile ai fini dell'Irpef, dell'Iva e dell'Irap. Ne è scaturito un avviso di accertamento delle maggiori imposte, oltre alle addizionali regionale e comunale, ai contributi previdenziali ed alle sanzioni, che il contribuente ha impugnato, senza successo né in primo, né in secondo grado. In particolare, la Commissione tributaria regionale ha osservato che: -quanto al metodo seguito, al ricorso ad esso non è d'ostacolo la presenza di documentazione contabile formalmente corretta, né è rilevante la circostanza che il reddito dichiarato sia congruo rispetto allo studio di settore applicabile;

- le presunzioni valorizzate dall'Ufficio derivano da dati dichiarati dallo stesso contribuente e comunque dall'illogicità della sua condotta, e, in particolare dalla perdita dichiarata, dall'importo di euro 434.510,76 di materiale venduto, comprensivo di lavori commessi a terzi, senza ricarico alcuno, dal notevole costo di lavoro dipendente per dodici collaboratori, impiegati per 323 settimane lavorative, dalla differenza tra i ricavi dichiarati ed i materiali installati, dalla totale mancanza d'indicazione nelle fatture del monte ore impiegato per i servizi svolti presso i clienti e dall'evidente antieconomicità della gestione dell'impresa prolungata per più anni, di modo che le valutazioni svolte hanno fatto leva su dati oggettivi, sviluppati in favore del contribuente, in quanto non hanno tenuto conto del costo del lavoro straordinario e comunque sono stati defalcati del 10%;

- i vizi di notificazione rappresentati consistono in mere irregolarità;

- l'assenza di prova della delega è smentita dall'allegato quattro prodotto dall'Agenzia, da cui emerge che l'atto impositivo è stato sottoscritto da persona qualificata;

- la mancanza d'indicazione dell'ente al quale rivolgersi per l'impugnazione è mera irregolarità, soprattutto in mancanza di dimostrazione di decività dell'errore in cui si sia incorsi per effetto della mancanza di quest'indicazione;

- nel calcolo delle sanzioni l'Amministrazione ha tenuto conto del cumulo più favorevole, a norma dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/97 e correttamente non ha tenuto conto, ai fini dell'attenuazione della pretesa, delle condizioni economiche lamentate, in mancanza di adeguata dimostrazione di quanto asserito;

- la natura delle violazioni non consente di scorporare l'Iva, perché dell'Iva non è consentito il calcolo;

- corretta è stata la determinazione delle spese di lite.

Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida ad otto motivi, il primo dei quali articolato in quattro censure, cui l'Agenzia replica con controricorso.

 

Diritto

 

1. - Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c., col quale il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 1° co., lett. d) del d.P.R. n. 602/73 (recte, 600/73), 42, 3° co., del d.P.R. n. 600/73, 2697 c.c. ed il vizio di motivazione per omessa pronuncia, è infondato in relazione a tutti i profili dedotti.

Ciò in base al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l'accertamento di cui all'art. 39, 1° co., lett. d) del d.P.R. n. 600/73 è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza, facendo leva sulle incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (tra varie, Cass. 13 maggio 2015, n. 9716 e ord. 30 dicembre 2015, n. 26036). E la Commissione ha passato in rassegna, come sunteggiato in narrativa, i numerosi profili d'incongruenza dei dati desumibili dalle scritture, valorizzando elementi a queste alternativi; il che evidenzia l'infondatezza del primo profilo di censura, che contesta il ricorso al metodo di accertamento seguito.

1.3.- I tre ulteriori profili della censura, che denunciano vizi di omessa pronuncia in ordine all'applicazione del margine di ricarico, delle inferenze tratte dal numero dei dipendenti e dalle ore lavorate e dal difetto di istruttoria sono inammissibili, perché si risolvono in una revisione del ragionamento decisorio. Giova ribadire che la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involge un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a confutare tutte le allegazioni difensive (tra varie, Cass. 2 agosto 2016, n. 16056).

2. - Volto ad ottenere una inammissibile revisione del ragionamento decisorio è anche il secondo motivo di ricorso col quale, sebbene evochi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 53 del d.P.R. n. 917/86, 6 d.P.R. n. 633/72 e 5 d.lgs. n. 446/97, il contribuente lamenta l'omessa pronuncia in ordine alle critiche svolte sulla valutazione del monte ore lavorato, del costo del venduto e della percentuale di ricarico: la valutazione d'inconsistenza delle critiche svolta in sentenza trova adeguata giustificazione nel percorso seguito dal giudice d'appello, che ha soppesato gli elementi addotti.

3. - Infondato è il terzo motivo di ricorso, col quale il contribuente lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 62-sexies del d.l. n. 331/93, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.P.R. n. 917/86, 6 del d.P.R. 633/72, 5 d.lgs. n. 446/97, là dove il giudice d'appello esclude rilevanza al dato della congruità dei ricavi con quelli dello studio di settore applicabile, trascurando che per le annualità precedenti non si è proceduto ad attività accertativa. Ciò in quanto il metodo di accertamento contemplato dall'art. 62-sexies del d.l. n. 331/93, convertito con I. n. 427/93, è soltanto uno degli strumenti utilizzabili dall’amministrazione finanziaria per accertare in via presuntiva, al cospetto di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente. Quest'accertamento, infatti, ben può essere condotto anche sulla base del riscontro -nella specie operato in base agli elementi presuntivi indicati in narrativa- di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Sicché, anche a prescindere dagli studi di settore, è ben possibile all’amministrazione far leva su tali incongruenze a fini accertativi, essendo le stesse di per sé idonee ad evidenziare che le condizioni economiche della società presentano caratteristiche di stranezza, o comunque di singolarità, tali da renderle immediatamente percepibili come inattendibili secondo la comune esperienza (tra varie, Cass. 24 settembre 2014, n. 20060). Congruo è per conseguenza il ragionamento del giudice d'appello, che fa leva giustappunto sugli ulteriori elementi, dei quali si è dato conto in narrativa; laddove è del tutto irrilevante la circostanza che in altri anni l'Ufficio non abbia proceduto ad accertamenti.

4. - Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, col quale il contribuente lamenta l'omessa pronuncia e la violazione di legge là dove il giudice d'appello ha liquidato l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto impositivo per la mancanza di data e sottoscrizione nella relativa relata ascrivendo a tali vizi valenza di mere irregolarità. Ciò in quanto il ricorrente ha tempestivamnete impugnato l'atto impositivo, come emerge dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello e trascritta nel punto rilevante in controricorso, di modo che i vizi, anche qualora sussistenti, sono stati sanati ex art. 156 c.p.c.

5. - Queste considerazioni fanno giustizia anche del quinto motivo di ricorso, che ripropone per altri profili la questione della nullità della notificazione dell'atto impositivo.

6. - Infondati sono il sesto ed il settimo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, con i quali il contribuente si duole dell'omessa pronuncia sulla procedura di formazione della delega a sottoscrivere l'atto impositivo e sulla mancanza della qualifica dirigenziale del funzionario che ha sottoscritto l'atto: è infondato il sesto, giacché la pronuncia è stata resa, là dove il giudice d'appello ha rimarcato la pretestuosità dell'impugnazione facendo leva sull'allegato quattro presentato dal contribuente nel primo grado di giudizio; è infondato altresì il settimo, alla luce dell'orientamento di questa Corte, in base al quale a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73 l'avviso di accertamento non è nullo se reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio finanziario o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (vedi, tra varie, Cass. 11 dicembre 2015, n. 25017).

7. - Infondato è, infine l'ultimo motivo di ricorso, col quale il contribuente lamenta la violazione e mancata applicazione dell'art. 67, 1° co., lett. a) e dell'art. 68 del d.lgs. n. 300/99, nonché la violazione e mancata applicazione dell'art. 1, lett. b), dell'art. 4, 1° co., del r.d. n. 262/42, dell'art. 71, 3° co., del d.lgs. n. 300/99 e dell'art. 4, 1° co., della delibera 30 novembre 2000, n. 4, là dove il giudice d'appello ha escluso che potesse essere scorporata l'Iva.

Si ha riguardo ad un volume d'affari ricostruito in maniera analitico-induttiva, ossia prendendo le mosse dall'inattendibilità della documentazione contabile, ivi comprese le fatture. Il che evidenzia la correttezza della statuizione impugnata, giacché il contribuente non ha dedotto, né tampoco provato che l'importo dell'imposta sia stato incorporato nel prezzo delle operazioni specifiche a valle, ossia nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nell'ambito delle sue attività economiche (come chiarito, tra varie, da Corte giust. 29 ottobre 2009, causa C-29/08, SKF, punto 60 e da Corte giust. 16 febbraio 2012, causa C-118/11, Eon Aset Menidjmunt o.o.d, punto 48).

7.1.-La caratteristica di neutralità dell'Iva esclude la fondatezza della censura: il regime dell'Iva è difatti volto a sollevare interamente l'imprenditore dall'onere dell'imposta dovuta o versata nell'ambito di tutte le sue attività economiche, al fine di garantire la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA.

Qualora l'Iva non sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essa non può essere scorporata.

8. - Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, liquidate in euro 7200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.