Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 giugno 2017, n. 14946

Tributi - Imposta di registro e INVIM - Acquisto per usucapione - Base imponibile - Valore venale

 

Rilevato

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che G. e G.R. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto.

Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione dei danti causa delle contribuenti avverso un avviso di accertamento imposta di registro e INVIM, in relazione all'anno 1998;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che nell'acquisto per usucapione, la base imponibile sarebbe stata costituita dal valore venale complessivo dei beni trasferiti e che, nella specie, il fabbricato costruito sul suolo avrebbe costituito pertinenza di quest'ultimo;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 24 DPR n. 131/1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: l'immobile acquisito per usucapione sarebbe stato un suolo di mq 204, sicché la tassazione avrebbe colpito un bene non risultante dal titolo;

che, col secondo, le R. lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 6 DPR n. 643/1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: il valore complessivo calcolato dall'Ufficio sarebbe stato di gran lunga superiore a quello della rendita catastale;

che, mediante il terzo, le ricorrenti denunziano l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di spiegare dove aveva rilevato l'esistenza dell'immobile tassato; che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema d'imposta di registro, con riguardo alla registrazione della sentenza che ha dichiarato l'avvenuta usucapione di un terreno, la base imponibile, costituita dal valore di tale bene al momento del passaggio in giudicato della sentenza, va determinata tenendo conto, in virtù del principio dell'accessione, delle costruzioni realizzate prima del compimento dell'usucapione ed escludendo, invece, quelle realizzate dopo, che sono accessioni a favore non dell'usucapiente, ma direttamente del nuovo proprietario (Sez. 5, n. 23580 del 18/11/2015);

che, nella specie, sono state le stesse ricorrenti ad affermare che i loro danti causa costruirono il fabbricato nel 1959 e lo ampliarono nel 1964 e nel 1972, ottenendo però l'accoglimento della domanda di usucapione solo nel 1995; che il secondo motivo è inammissibile giacché, a fronte del rilievo della CTR, che sarebbe mancata la prova documentale "atta a confutare le argomentazioni offerte dall'Ufficio", le ricorrenti hanno replicato che la prova della rendita catastale sarebbe stata implicita nel valore dell'immobile, limitandosi così ad esporre un argomento puramente tautologico: in tal modo, la censura è priva di specificità, non evidenziando quali siano le affermazioni di diritto in tesi erronee;

che il terzo motivo è parimenti inammissibile, giacché la censura non individua un fatto preciso ed, inoltre, non ne spiega la decisività.

che al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 1.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.