Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 giugno 2019, n. 16448

Imposte indirette - IVA - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Controllo automatizzato delle dichiarazioni

 

Rilevato che

 

- Con sentenza n. 4556/3/17 depositata in data 21 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (in seguito, la CTR) rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - oggi Agenzia delle Entrate e del Territorio - avverso la sentenza n. 5022/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Palermo (in seguito, la CTP) che aveva rigettato il ricorso proposto da P. Sas di O.G. (in seguito, la contribuente) avente ad oggetto una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno di imposta 2009. La cartella era stata emessa in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni da cui emergeva il mancato riconoscimento di un credito riportato nel periodo precedente;

- La CTR condivideva la decisione dei giudici di prime cure ritenendo che la contribuente non potesse far valere il credito, riportato in dichiarazione presentata l'anno successivo il 6.5.2010, oltre il termine ordinario, in quanto non aveva dimostrato i requisiti sostanziali a dimostrazione del credito di cui chiedeva di fruire ai fini della detrazione;

- Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. L'Agenzia si è costituita depositando controricorso.

 

Considerato che

 

- Con il primo motivo - ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.- la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per inadeguata motivazione della cartella impugnata, in particolare in quanto non sono state allegate le comunicazioni ivi richiamate;

- La censura è inammissibile, per più ragioni. Da un lato, come eccepito in controricorso, la stessa ricorrente a pag.2 rende noto che la cartella era stata preceduta da c.d. avviso bonario. In ogni caso, i giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio hanno concordemente escluso l'esistenza del vizio motivazionale della cartella e, dunque, la riproposizione della censura in Cassazione incappa nella preclusione della "doppia conforme". Va infatti ribadito che «Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Cass. 22 dicembre 2016 n. 26774). Nel caso di specie all'evidenza la ricorrente non ha assolto a tale onere, evidenziando diverse rationes decidendi da parte dei due gradi di merito circa la decisione della questione qui riproposta;

- Con il secondo motivo - ex art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.- la contribuente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per aver la CTR ritenuto necessaria la prova del credito riportato nella dichiarazione IVA depositata il 6.5.2010;

- Il motivo è destituito di fondamento. Va rammentato che: «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016 - Rv. 640943 - 01);

Va poi ribadito che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097);

- Lo sviluppo della censura collide con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali in quanto, in presenza di dichiarazione tardiva correttamente la CTR ha ritenuto di dover accertare l'esistenza dei requisiti sostanziali in capo alla contribuente per fruire del credito e, sulla base di un accertamento di fatto non revocabile in dubbio in questa sede in assenza di elemento di prova decisiva contraria ritualmente introdotto nel processo, i giudici di appello hanno escluso l'assolvimento dell'onere probatorio da parte della società;

- Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, e il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Da atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.