Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21104

Tributi - Consorzio di bonifica - Contributi consortili - Terreni soggetti a contribuzione - Fondi compresi nel perimetro consortile

 

Rilevato che

 

1. Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 933/13/2016 del 23 maggio 2016, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittime le cartelle di pagamento per suo conto notificate dall'agente della riscossione (nel 2012) a G.P.B. e G.B.B.; ciò in recupero di contributi consortili anno 2010 relativi a taluni terreni di proprietà di questi ultimi e ricompresi nel perimetro di contribuenza.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - in base al consolidato orientamento della corte di cassazione, in caso di mancata contestazione della inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, era onere del contribuente fornire la prova della insussistenza di beneficio fondiario specifico derivante dalle opere di bonifica e di manutenzione del Consorzio; - nel caso di specie, i contribuenti avevano in effetti fornito tale dimostrazione 'con prove certe e documentate', mentre l'ufficio si era limitato a 'generiche affermazioni'.

Resistono con controricorso i contribuenti.

2.1 Con il primo motivo di ricorso il Consorzio lamenta - ex art. 360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza per motivazione contraddittoria ed illogica. Per avere la Commissione Tributaria Regionale, dapprima escluso che i contribuenti avessero fornito la prova, posta a loro carico, di insussistenza di beneficio fondiario e, dall'altro, invece affermato che tale prova era stata fornita; inoltre, la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato di dover accogliere l'appello del Consorzio, salvo poi respingerlo nel dispositivo.

2.2 Il motivo è infondato, dal momento che la contraddittorietà segnalata nella censura è soltanto apparente.

La sentenza impugnata risulta infatti lineare là dove - pur in presenza di una svista di ordine puramente materiale (lapsus calami) - afferma che: - l'onere probatorio in questione gravava sulla parte contribuente, non avendo questa contestato l'inserimento del terreno nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica (secondo quanto stabilito dal consolidato orientamento di legittimità); - tale prova, nella concretezza del caso, era stata fornita, poiché "I contribuenti hanno dimostrato il mancato beneficio con prove certe e documentate mentre l'ufficio si è limitato a generiche affermazioni" - in conseguenza di questo ragionamento, l'appello del Consorzio andava dunque respinto.

E' pertanto evidente che i refusi evidenziati non sono tali da impedire l'individuazione di una ben precisa ratio decisoria (infatti perfettamente colta dalle parti); nè integrano, proprio perché non sostanziali, una reale contraddittorietà intrinseca al ragionamento motivazionale, e neppure tra motivazione e dispositivo.

3.1 Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio deduce - ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 codice civile. Per avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato illegittime le cartelle, nonostante che la prova di carenza di beneficio fondiario - allorquando, come nella specie, non fosse in contestazione l'inserimento dei terreni nel perimetro di contribuzione e nel piano di classifica ex LR 34/1994 - gravasse sui contribuenti, e che costoro tale prova non avessero fornito.

3.2 Il motivo è infondato.

Non c'è stata violazione dell'articolo 2697 codice civile, perché la CTR ha fatto corretta applicazione - espressamente richiamandolo con riferimento a Cass. SSUU n. 2600/08 - del consolidato orientamento di legittimità in materia; secondo cui, in caso di mancata contestazione del piano di contribuenza e del piano di classifica, è onere del contribuente fornire la prova di carenza di vantaggiosità fondiaria (utilitas) dipendente dall'esecuzione delle opere di bonifica e di manutenzione idraulica; salvo concludere nel senso che tale prova era qui stata fornita.

4.1 Con il terzo motivo di ricorso il Consorzio lamenta - ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 codice civile e 7, 8 u.c., 18 RD 523/1904.

Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente accolto l'opposizione dei contribuenti in ordine al difetto di beneficio specifico, nonostante che dalle risultanze in atti (e come anche comprovato da una pregressa sentenza della CTP Pistoia per altre annualità, oltre che da una relazione tecnica allegata al ricorso per cassazione) fosse emerso che: - il Consorzio aveva realizzato le opere di 'esercizio' e 'manutenzione' di sua competenza (sul Rio Fossone e sul Rio Bechini, confluenti nel Torrente Nievole e classificate quali opere idrauliche di terza categoria ex RD cit.); - la circostanza che l'esecuzione di tali opere (comunque costituenti realizzazione di difese idrauliche recanti intrinseco vantaggio ai fondi) non avesse prodotto i risultati attesi non dipendeva dal Consorzio, ma dalle carenze nella realizzazione di strutture e nella loro manutenzione la cui competenza gravava su enti diversi (Comune, Provincia e Società Autostrade).

4.2 Il motivo è infondato.

Anche in tal caso, rileva la corretta applicazione della regola sull'onere probatorio, fermo restando che l'esito della relativa valutazione è qui insindacabile.

Va d'altra parte considerato che tale regola non avrebbe subito sovvertimenti quand'anche si fosse trattato - secondo la distinzione recepita anche dalla legislazione regionale qui applicabile ratione temporis, poi superata dalla LR Toscana 79/2012 - di opere di difesa idraulica invece che di opere di bonifica e manutenzione; dal momento che anche per le opere di difesa idraulica, c.d. di terza categoria, (ancorché presuntivamente comportanti un beneficio intrinseco 'generale') si richiedeva il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile (dunque non 'generico') in capo al fondo preso in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di quest'ultimo nel perimetro di contribuenza (Cass. n. 24066/14).

5.1 Con il quarto motivo di ricorso il Consorzio deduce - ex art. 360, 1° co. n. 5 cod.proc.civ. - 'omesso esame' circa un fatto decisivo per il giudizio; costituito dalle seguenti circostanze: - i contributi erano stati richiesti per opere di 'esercizio' e 'manutenzione', non di vera e propria 'bonifica', con la conseguenza che il vantaggio doveva ritenersi intrinseco alle opere stesse (difesa idraulica); - come affermato dal CTU, le opere del Consorzio arrecavano in effetti beneficio ai fondi, non essendo ad esso imputabili le mancanze dovute ad altri enti.

5.2 Il motivo è infondato.

Non vi è stato 'omesso esame' ma valutazione probatoria dei fatti decisivi di causa, segnatamente quello costituito dalla mancata derivazione - dall'attività manutentiva del Consorzio - di apprezzabile beneficio fondiario specifico. Il fatto che non vi sia stato omesso esame risulta, del resto, dall'avvenuta considerazione da parte del giudice di merito di quelle stesse fonti probatorie che il Consorzio assume essere state erroneamente valutate.

Ne segue il rigetto del ricorso; la parte ricorrente viene condannata alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.