Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2017, n. 8146

Professionisti - Geometri - Cancellazione dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Rapporto di pubblico impiego - Incompatibilità

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 1°.12.2010, la Corte d'appello di Potenza confermava, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la cancellazione di F.G.C.R. dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti nel periodo 1977-1989, in cui questi aveva intrattenuto un rapporto di pubblico impiego.

La Corte, in particolare, riteneva che la Cassa non avesse alcun potere autonomo di disconoscere ai fini pensionistici i contributi versati da un iscritto all'albo, competendo esclusivamente al Consiglio dell'Ordine di statuire circa l'eventuale incompatibilità in cui questi si fosse venuto a trovare successivamente all'iscrizione.

Ricorre contro tale pronuncia la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, articolando quattro motivi di censura. F.G.C.R. resiste con controricorso, con cui tra l'altro risolleva censure ritenute assorbite dalla sentenza impugnata.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: a suo avviso, infatti, la questione della spettanza della potestà di disconoscimento dei contributi non era stata devoluta in appello, dal momento che il giudice di primo grado si era limitato a ritenere la prescrizione del diritto e che l'assicurato appellato non aveva riproposto nelle forme di rito la questione dell'insussistenza della potestà, implicitamente disattesa dal pronunciamento di prime cure.

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 4°, I. n. 773/1982, e dell'art. 3.4 del Regolamento di attuazione delle norme statutarie della Cassa italiana di previdenza e assistenza a favore di geometri liberi professionisti, nonché dell'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che essa Cassa non avesse alcuna potestà in ordine all'accertamento di eventuali incompatibilità dell'iscritto all'albo.

Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 4°, I. n. 773/1982, per avere la Corte territoriale assimilato il proprio regime giuridico a quello della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, che viceversa non contemplerebbe tra le sue disposizioni alcuna norma che attribuisca all'ente erogatore delle prestazioni la potestà di accertare autonomamente eventuali situazioni di incompatibilità degli iscritti all'albo.

Infine, con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7, r.d. n. 274/1929, dell'art. 22, comma 4°, I. n. 773/1982, e dell'art. 60, T.U. n. 3/1957, per non avere la Corte di merito comunque rilevato l'incompatibilità scaturente dall'essere stato l'odierno controricorrente un pubblico dipendente e dunque impossibilitato a esercitare la professione.

Ciò posto, il primo motivo è infondato: è sufficiente sul punto rilevare che, come eccepito da parte controricorrente, è stata la Cassa stessa a riproporre alla Corte territoriale le questioni ritenute assorbite dal giudice di prime cure, tra le quali «la legittimità della dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa per gli anni 1977/1989, perché il sig. R. è risultato illegittimamente iscritto all'Albo in quanto dipendente dell'Istituto Tecnico Commerciale di Lagonegro» (cfr. pag. 10 dell'atto di appello, trascritto a pag. 6 del controricorso).

Il secondo e il terzo motivo possono invece essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e sono fondati.

L'art. 22, comma 4°, I. n. 773/1982, nel prevedere che sia «inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274», attribuisce implicitamente (anche) alla Cassa la verifica circa la effettiva sussistenza di tale requisito e di eccepire, in sua mancanza, l'inefficacia ai fini previdenziali degli anni di iscrizione: trattandosi di contribuzione versata in difetto dei presupposti di legge, il rapporto previdenziale è radicalmente nullo (tanto che i contributi debbono essere restituiti: art. 22, comma 4°, secondo periodo, I. n. 773/1982) e dato che la nullità, per principio generale posto dall'art. 1421 c.c., può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non v'ha dubbio che codesto interesse debba riconoscersi anche in capo alla Cassa, in quanto ente preposto all'erogazione delle prestazioni previdenziali, giacché l'esercizio legittimo dell'attività professionale costituisce, secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «un presupposto di fatto necessario [...] per valutare e riconoscere il periodo di attività svolta ai fini previdenziali» (Cass. S.U. n. 2612 del 2017).

Sotto questo profilo, anzi, l'attribuzione in via generale alle Casse di previdenza dei professionisti di potestà pubblicistiche di verifica del legittimo esercizio dell'attività professionale costituisce nient'altro che il pendant dell'onere del professionista di provare, se richiesto, la sussistenza dei presupposti di fatto per il valido instaurarsi del rapporto previdenziale, i quali - come dianzi evidenziato - sono da rinvenirsi non solo nell'esercizio della libera professione in via continuativa, ma nell'esercizio conforme alle norme che disciplinano quest'ultima, a cominciare dall'insussistenza di situazioni d'incompatibilità (in tal senso v. ancora Cass. S.U. n. 2612 del 2017, cit.). Ed essendo del tutto logico che l'esercizio di codesta potestà abbia luogo al momento dell'erogazione delle prestazioni previdenziali, v'è solo da ribadire che non potrebbe ravvisarsi ostacolo alcuno nella carenza di una specifica disciplina che ne sequenzi le modalità, trovando comunque applicazione le disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 (cfr. in termini ancora Cass. S.U. n. 2612 del 2017, cit.). Rimanendo conseguentemente assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo e assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.