Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 settembre 2016, n. 18238

Tributi - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisti da "cartiere" - Indeducibilità e indetraibilità

 

Svolgimento del processo

 

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia, per quanto ancora rileva, aveva accertato maggiori imponibili Ires, Irap ed Iva, per l'annualità 2004; ciò per effetto del riscontro: a) della contabilizzazione e conseguente deduzione a fini d'imposizione diretta e detrazione Iva di fattura (rilasciata dall'impresa individuale C.S., accertatamente costituente mera "cartiera", priva di effettiva consistenza aziendale, ed istituita al solo fine della realizzazione di frodi intracomunitarie nel settore dell'Iva), concernente operazione (di acquisto di autovettura V. "T.") soggettivamente inesistente; b) della vendita extracomunitaria, in esenzione d'imposta ex art. 8 d.p.r. 633/1972, di tre autovetture usate, in assenza di prova dell'effettiva esportazione dei veicoli medesimi.

L'adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata dalla commissione regionale.

I giudici di appello affermarono la regolarità dell'acquisto della autovettura "T.", risultando emessa la relativa fattura da parte della venditrice C. s.r.l. ed attestato da documentazione bancaria il correlativo pagamento; ritennero, poi, che la produzione in giudizio delle bollette doganali dimostrava l'avvenuta esportazione extracomunitaria delle tre autovetture usate cedute in esenzione d'imposta.

Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione in quattro motivi.

La società contribuente non ha depositato controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 23 e 28 d.p.r. 633/1972 nonché 4, lett. d, d.l. 42)/1982 (convertito in l. 516/1982), modificato dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 - censura la decisione impugnata per aver ritenuto l'illegittimità del recupero delle deduzioni e detrazioni connesse all'acquisto dell'autovettura V. "T." in funzione dell'oggettiva inesistenza dell'operazione, ancorché ne risultasse, invece, contestata la mera soggettiva inesistenza.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate censura la decisione impugnata, per il medesimo profilo sopra considerato, sul piano del vizio di motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 d.p.r. 600/1973, 54 d.p.r. 633/1972 e 2697 c.c. - censura la decisione impugnata, per il medesimo profilo sopra considerato, lamentando il malgoverno del criterio di distribuzione dell'onere della prova;

Con il quarto motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.p.r. 633/1972 e 32 d.p.r. 600/1973 - censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto utilizzabile la documentazione prodotta a sostengo della avvenuta esportazione extracomunitaria della autovetture, nonostante che la stessa non fosse stata esibita a seguito di espressa richiesta effettuata in sede di verifica.

I primi tre motivi di ricorso, che per la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

La stessa analisi della decisione impugnata rivela, invero, che - essendo l'accertamento fondato sulla soggettiva inesistenza dell'acquisto dell'autovettura V. T. - il giudice di appello ne ha motivato l'infondatezza in funzione dell'assenza dei presupposti probatori del carattere oggettivamente inesistente dell'operazione.

Anche il quarto motivo di ricorso è fondato.

In merito alla vendita extracomunitaria, in esenzione d'imposta ex art. 8, comma 1 lett. c, d.p.r. 633/1972, di tre autovetture usate, la commissione regionale ha, invero, ritenuto provata la destinazione extracomunitaria dei veicoli, in violazione della sanzione di inutilizzabilità della documentazione che non era stata esibita dal contribuente in sede di verifica nonostante espressa richiesta (attestata dai brani del p.v.c. riportato in ricorso in prospettiva di autosufficienza); sanzione sancita dagli artt. 32 d.p.r. 633/1972 in materia di imposte dirette e dall'art. 52 d.p.r. 633/1972, così violando il dettato normativo e che già aveva condotto ad opposta determinazione il giudice di primo grado.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.