Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 settembre 2016, n. 18239

Tributi - Contenzioso tributario - Appello - Sentenza - Rinvio meramente adesivo ed acritico alla pronuncia di primo grado - Nullità della sentenza per assenza della motivazione

 

Svolgimento del processo

 

Per l'anno di imposta 2002, l'Agenzia delle entrate emise, nei confronti della società V.M. s.r.l., esercente attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, avviso di accertamento, basato sul riscontro documentale di una percentuale media di ricarico (del 26.31%), di gran lunga inferiore a quella rilevata al momento della verifica (del 60%).

Avverso l'avviso di accertamento la società contribuente propose ricorso alla commissione provinciale, che lo accolse, con sentenza confermata dalla commissione regionale, che respinse sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale della società contribuente.

Contro la sentenza di appello, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione in due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità, per intempestività, del ricorso per cassazione promosso dall'Agenzia.

Come risulta dalla stessa narrativa del controricorrente, al riguardo, va rilevato che, in relazione a sentenza di appello depositata il 9.9.2010, il ricorso dell'agenzia risulta affidato all'Ufficio postale per la notifica in data 31.10.2011, e, dunque, tempestivamente, nella prospettiva di cui all'art. 327 c.p.c., in considerazione dei periodi di sospensione feriale 9 - 15.9.2010 e 1.8 -15.9.2011.

Tanto premesso, va osservato che, nel suo essenziale nucleo argomentativo la decisione di appello è così motivata: "... ritenuta corretta la ripresa a tassazione dei costi per € 8.140,00, privi di supporto documentale; considerato quanto ulteriormente motivato nella sentenza emessa dai giudici di prime cure, che, non meritando censura alcuna, va confermata, ritiene di respingere l'appello principale nonché quello incidentale..." E, che, tale essendo il tenore della sentenza impugnata, l'Agenzia deduce - con il primo motivo di ricorso - "nullità per assenza della motivazione in violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c.", in relazione alla previsione dell'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c., e - con il secondo motivo di ricorso - "insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.", in relazione alla previsione dell'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c..

La prima censura è fondata.

Le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano, invero, espresse in termini del tutto tautologici - senza il benché minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06,      24580/05, 11488/04, 2196/03, 18296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado - sicché, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi (nemmeno attraverso la correlazione della motivazione con la parte narrativa), la decisione deve ritenersi corredata di decisione meramente apparente (cfr. Cass- 26825/09, 16762/06).

Alla stregua delle considerazioni che precedono - restando assorbito il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia (e risultando solo enunciato nelle conclusioni della società contribuente un ricorso incidentale assolutamente ignorato in narrativa), il ricorso dell'Agenzia va accolto.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell'Agenzia; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.