Adeguamento speranza di vita: dal 2019 esclusi i lavoratori "gravosi" e gli addetti ad attività usuranti

Con circolare 28 dicembre 2018, n. 126, l’Inps illustra le modalità attuative del beneficio consistente nell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose (Allegato B, L. n. 205/2017) o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011).

Come noto, dal 1° gennaio 2019, nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose (Allegato B, L. n. 205/2017) o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011), a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, non si applica l’adeguamento alla speranza di vita (art. 24, commi 6 e 10, L. n. 214/2011) in relazione ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata. Pertanto, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, commisurati rispettivamente a 3 e 4 mesi, non si applicano quelli relativi per il biennio 2019/2020, pari a 5 mesi (D.M. 5 dicembre 2017). Ne consegue, pertanto, che nei confronti dei soggetti beneficiari il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato, anche per il biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, mentre il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Nei confronti dei lavoratori interessati, peraltro, non trovano applicazione:
- le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi (L. n. 228/2012), considerato che il conseguimento del diritto a pensione avviene solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate e dunque l’impossibilità di individuare, alla data di presentazione della domanda di pensione, il periodo richiesto ai lavoratori dipendenti di svolgimento da almeno sette anni nei dieci anni precedenti il pensionamento;
- le disposizioni per cui, per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n. 335/1995), i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni. Ove poi, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici. In altri termini, perciò, nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, il requisito anagrafico previsto di 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021.
Ai fini dell’individuazione dei lavoratori cd. "gravosi", si considerano i seguenti profili lavorativi (D.M. 5 febbraio 2018): operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs. n. 67/2011); marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita si applica a condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività cd. "gravosa", avendo riguardo ai periodi di svolgimento effettivo di attività desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa e con esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, contribuzione figurativa correlata all’indennità di mobilità). Per gli addetti, invece, alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, il riferimento è alle seguenti categorie di lavoratori (art. 2, D.M. 19 maggio 1999):
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, svolti: in galleria, cava o miniera, con carattere di prevalenza e continuità; nelle cave di materiale di pietra e ornamentale; nelle gallerie, dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; in cassoni ad aria compressa; dai palombari; ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione; dai soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; per asportazione dell'amianto, con carattere di prevalenza e continuità.
Anche in tali ipotesi, il diritto al beneficio richiede che i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle predette attività lavorative per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Ai fini del computo dei periodi, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
In ogni caso, rimangono esclusi dal beneficio coloro che accedono al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (L. n. 232/2016) e i soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale.