Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 luglio 2019, n. 275

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fattura elettronica - Provvista fondi per l’esecuzione del mandato - Esenzione imposta di bollo

 

Con l’interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La srl [ALFA], di seguito istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L’istante è una società c.d. "letturista" che svolge l’attività di conteggio delle spese condominiali per approvvigionamento idrico e riscossione dai singoli condomini delle quote di competenza.

In particolare, poiché generalmente il contatore del consumo idrico del condominio è unico e l’ente distributore emette una sola fattura (soggetta all’imposta sul valore aggiunto) nei confronti del condominio in relazione ai consumi complessivi registrati dal contatore condominiale, l’istante ha il compito di ripartire detta spesa proporzionalmente tra i condomini e di raccogliere da ciascuno la provvista per pagare la fattura.

A tal fine l’istante provvede a:

- esaminare i sotto-contatori installati in corrispondenza degli snodi dell’impianto idrico condominiale unitario verso i singoli appartamenti;

- individuare le percentuali di consumo di ciascun appartamento rispetto al totale consumato dal condominio e ad esso fatturato dagli enti distributori;

- calcolare la quota parte di spesa idrica condominiale addebitabile a ciascun appartamento;

- inviare a ciascun condomino una fattura per addebitare sia la quota parte del suo corrispettivo per il servizio svolto (oltre all’IVA di rivalsa), sia la quota di spesa per il servizio idrico ad esso riferibile;

- allegare alla fattura un bollettino per consentire l’agevole versamento del complesso del totale addebitato in fattura sul conto dell’istante;

- riversare all’ente erogante il servizio idrico le somme riscosse dai condomini (al netto del suo compenso), a pagamento della fattura emessa nei confronti del condominio.

Tanto premesso, poiché con la fattura sono documentate sia operazioni soggette ad IVA (il corrispettivo per il servizio svolto) sia operazioni già assoggettate a IVA (la ripartizione delle spese per il servizio idrico), il documento è esente da imposta di bollo.

In particolare:

- il corrispettivo per il servizio svolto dall’istante è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

- la quota parte di spesa per il servizio idrico addebitata a ciascun condomino, già fatturata con IVA al condominio dalla società distributrice, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della stessa Tabella, nonché dell'articolo 13, comma 1, nota 3, della Tariffa A, allegata al medesimo dPR n. 642 del 1972.

Tanto premesso, poiché dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria la fatturazione elettronica, l’istante chiede come compilare il documento mediante il software approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, al fine applicare le disposizioni del dPR n. 642 del 1972, sopra menzionate.

In particolare, chiede come vada qualificata la componente di spesa per il servizio idrico addebitata a ciascun condomino (calcolata proporzionalmente sulla somma al lordo dell’IVA fatturata al condominio dalla società distributrice).

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante ritiene che alla somma per il servizio idrico, addebitata pro-quota a ciascun condomino (riscossa e successivamente riversata alla società distributrice) si applichi quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della tabella B allegata al dPR n. 642 del 1972.

In particolare, considerato che il software per la compilazione della fattura elettronica non contiene un campo specifico per indicare in fattura le somme corrispondenti a corrispettivi già assoggettati ad IVA, l’istante è dell’avviso che tali somme possano essere qualificate come "rimborso anticipazioni fatte in nome e per conto del condomino" ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

D'altronde - come anche chiarito con la documentazione integrativa presentata il 29 maggio 2019 su richiesta della scrivente - l’istante agisce in qualità di delegato del condominio (ovvero dei singoli condomini - mandanti) per la raccolta della provvista e per il pagamento del corrispettivo al gestore del servizio idrico.

A nulla rileva poi, ad avviso dell’istante, la circostanza che le somme siano versate al gestore del servizio idrico soltanto dopo aver ricevuto la provvista da parte del condomino mandante, in quanto alcuni documenti di prassi (risoluzione 12 marzo 1987, n. 427019 e risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E) ricomprendono nella fattispecie di cui al n. 3 dell’articolo 15 del dPR n. 633 del 1972, anche le somme richieste anticipatamente a titolo di "provvista di fondi per l’esecuzione del mandato".

Pertanto l’istante intende emettere le fatture elettroniche indicando:

a) nel campo "somme imponibili IVA", in esenzione da bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della Tabella B allegata al dPR n. 642 del 1972, il corrispettivo corrispondente alla prestazione di letturista;

b) nel campo "NI escluso IVA ex art. 15", in esenzione di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Tabella B allegata al dPR n. 642 del 1972, la provvista necessaria per eseguire il pagamento nei confronti della società fornitrice del servizio idrico.

Al fine di ottemperare al disposto della norma sopra citata, l’istante intende, poi, inserire nel tab "dati beni servizi" - campo "descrizione", l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni già assoggettate ad IVA, ovvero che trattasi di ricevute di addebito di spese condominiali esenti da bollo anche ai sensi dell’articolo 13, comma 1, nota 3, della Tariffa A allegata al medesimo dPR n. 642 del 1972.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

 

L’articolo 6 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che sono esenti dall’imposta di bollo le " Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto" (comma 1). Il successivo comma 2 prevede che "Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto".

Nel caso di specie, risulta che le fatture emesse dall’istante nei confronti di ciascun condomino si compongono di due voci: 1) il corrispettivo soggetto ad IVA ordinaria per la prestazione di letturista; 2) la quota dell’importo fatturato al condominio dalla società distributrice addebitabile al singolo condomino, che l’istante ha incarico di riscuotere e riversare alla società distributrice.

Per quanto concerne il corrispettivo per la prestazione di letturista svolta dall’istante, si conviene con l’istante che a tali somme si applica il regime di esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 6, comma 1, della Tabella B allegata al dPR 642 del 1972, in quanto trattasi di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad IVA.

Per quanto concerne l’ulteriore somma addebitata al singolo condomino, anche alla luce della documentazione integrativa prodotta, risulta che tra i singoli condomini, l’amministratore del condominio e l’istante si configura un rapporto di mandato con rappresentanza (cfr. articolo 1131 del c.c.) e successiva delega per la ripartizione delle spese (cfr. articolo 1123 del c.c.), in quanto gli atti giuridici compiuti dal delegato (l’istante), nei limiti dei poteri a lui conferiti, sono immediatamente riferibili ai mandanti (i condomini) nei cui confronti producono i loro effetti. In particolare, il riversamento da parte dell’istante all’ente erogante il servizio idrico delle quote riscosse dai singoli condomini, è fatto nell’interesse di questi ultimi al fine di estinguere l’obbligazione contratta per la fornitura del servizio idrico.

Nel mandato con rappresentanza torna applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 15, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in base alla quale "Non concorrono a formare la base imponibile: (...) 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate".

Pertanto, sono escluse dalla base imponibile IVA e quindi sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta, a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura:

- le somme anticipate dal mandatario (o suo delegato) nei confronti di terzi e poi rimborsate specificatamente dal mandante;

- le somme anticipate dal mandante al mandatario (o suo delegato) come provvista fondi per l’esecuzione del mandato.

Nel caso di specie il mandante (il singolo condomino) corrisponde anticipatamente al soggetto delegato per l’esecuzione (l’istante) le somme per l’esecuzione del mandato con rappresentanza (pagamento nei confronti della società distributrice il servizio idrico).

Tali importi sono qualificabili come "provvista fondi" per l’esecuzione del mandato e, pertanto, non costituiscono base imponibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3 (cfr. risoluzione n. 133/E del 15 novembre 2004). Resta fermo l’obbligo per l’istante di tenere distinta contabilizzazione delle somme al fine di individuarne la successiva destinazione, ad esempio attraverso un modulo intestato al cliente-committente dell’ordine e a quest’ultimo rimesso per ottenere l’anticipazione (cfr. risoluzione n. 427019 del 12 marzo 1987).

Per quanto sopra si ritiene condivisibile la soluzione proposta dall’istante.

[...]