Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 luglio 2019, n. 19324
Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - cd. "ecotassa" - Impresa di stoccaggio - Tardivo versamento - Applicazione sanzioni e interessi - Legittimità - Rivalsa su Comuni conferenti che hanno tardato il pagamento del costo del servizio
Ritenuto in fatto
1. E.V. Srl, società attiva nella raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti dai Comuni utenti, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso a suo carico dall'Amministrazione regionale per il 3° e 4 trimestre dell'anno 2004 relativamente al tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi dovuto ai sensi della I. 549/95 e della L.R. nr. 42/98 (c.d. <<ecotassa>>) per un importo complessivo di € 77.835,75.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso disapplicando la normativa nazionale in quanto configgente con la normativa comunitaria.
3. La sentenza veniva impugnata dalla Regione Lazio e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l'appello rilevando che, sulla base della giurisprudenza e della normativa comunitaria, l'impresa di stoccaggio, quale soggetto passivo, è tenuta al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con esclusione delle sanzioni e degli interessi per il ritardo in quanto lo slittamento nei pagamenti è da collegare alle conseguenze dei ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Regione Lazio sulla base di tre motivi. Ha resistito E.V. srl depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge nr. 549/95, art. 3, commi 26 e 31, della L.R. Lazio nr 42/98, art. 3 e 5, dell'art. 13 d.lvo nr 471/1997, in relazione agli artt. 1218, 1219, 1223, 1224, 2056 cc e agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 231/2002,- art. 360 1 comma nr 3 cpc. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 Cost., dei principi vigenti nel diritto interno e comunitario in materia di rapporto tra i due ordinamenti e violazione del diritto interno conformemente a quello comunitario (art. 288 comma 3 del TFUE) nonché dei principi della normativa comunitaria richiamata nella sentenza impugnata in materia di discariche e tardivo pagamento come interpretato dalla sentenza della corte di Giustizia del 25.2.2010. In particolare sostiene l'Ente territoriale che la normativa statale e regionale non è incompatibile la giurisprudenza e le direttive comunitarie in quanto attraverso il meccanismo della rivalsa, attuabile speditamente anche mediante il ricorso misure cautelari e ad azioni monitorie, consente di traslare su chi conferisce i rifiuti non solo il tributo, ma anche l'eventuale sanzione dovuta dal gestore per tardivo pagamento del tributo medesimo sempre che tale ritardo sia dipeso da fatto dell'utente finale.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360, 1° comma nr. 3 e 4 cpc, per avere la Commissione omesso ogni pronuncia sulle argomentazioni dedotte dalla Regione a sostegno dell'appello in merito all'esistenza di disposizioni di legge idonee a garantire il rimborso del tributo da parte delle amministrazioni conferenti.
1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 nr. 4, e dell'art. 118, comma 1 e 2, disp. Att. cpc in relazione all'art. 360 nr. 4 cpc in quanto la CTR avrebbe affermato il contrasto tra la norma interna e quella comunitaria con motivazione apparente ed in particolare omettendo di dar conto della sussistenza di disposizioni normative interne che assicurassero il recupero in termini brevi delle somme versate dal gestore a titolo di tributo.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1 La normativa statale e regionale sopra richiamata (art. 3 comma 26-31 I. 549/1995, art. 3 comma 3 d.lvo 472/97 e art. 5 L.R nr. 42/98) prevede il seguente meccanismo di riscossione della cosiddetta << ecotassa>>: a) stipula di convenzione tra Regione e impresa per lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti; b) determinazione del tributo in base alla quantità dei rifiuti conferiti dai Comuni con termini e modalità di pagamento regolamentati da legge regionale; c) pagamento alla Regione del tributo da parte del gestore, individuato quale soggetto passivo dell'imposta, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui è avvenuto il deposito dei rifiuti con applicazione nei confronti del gestore di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento; d) addebito del tributo dal gestore ai Comuni utenti unitamente al costo del servizio.
2.2 La finalità della tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa) è di natura espressamente ambientale e segnatamente di disincentivare la produzione di rifiuti stimolando, dall'altro, forme di smaltimento o di riciclaggio più compatibili con l'ambiente, mentre il meccanismo di riscossione per una maggiore efficienza tributaria in termini di rafforzamento del credito di imposta prevede che il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta sia il gestore che non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso della produzione di rifiuti.
2.3 In adempimento del principio, di matrice comunitaria, <<chi inquina paga>> i costi del servizio di gestione sono poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi. Si tratta di uno schema non infrequente nell'ordinamento tributario, testimoniato dai casi (tipici quelli delle imposte sui consumi, dell'Iva o delle accise) in cui il tributo, dalla legge posto a carico di un soggetto, viene poi destinato a gravare economicamente su un altro per effetto del riversamento del costo destinato a confluire nel prezzo finale della prestazione, ovvero per effetto dell'attribuzione di un diritto di rivalsa.
2.4 Questa Corte (Cass. n. 19311/2011, 24094/2014, 26196/2018) ha avuto occasione di osservare che <<l'ordinamento conosce anche casi nei quali non c'è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria", ed in tale "categoria di ipotesi (...) rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all'obbligo di pagamento dell'ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa dell'art. 3 I. n. 549/1995 che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull' utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere>>.
2.5 La Corte di Giustizia con sentenza del 25 febbraio 2010 in causa C-172/08, ha affermato la conformità del tributo al diritto comunitario, stabilendo che: <<l'art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori>>. Si legge nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia che << a termini dell'art. 10 della direttiva 1999/31, gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica medesima. Tuttavia tale norma non impone agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche che può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità. Ne consegue che l’art. 10 della direttiva 1999/31 non osta a che uno Stato membro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti la cui corresponsione gravi sui gestori delle discariche e che venga poi ripercossa sul detentore dei rifiuti che li deposita in discarica. Detto articolo non osta nemmeno alla comminazione di sanzioni a carico del gestore che versi il tributo con ritardo, atteso che la previsione di tale sanzione, al pari dell'individuazione del soggetto passivo di un tributo di tal genere, ricade nella sfera di competenza dei soli Stati membri .... Conseguentemente, se uno Stato membro può istituire un tributo sui rifiuti a carico dei gestori delle discariche che debba essere rimborsato ai medesimi dalle amministrazioni che depositano i rifiuti in discarica, ciò è subordinato alla condizione che tale sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine di non far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestione eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio «chi inquina paga». In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell'ambito della loro attività di prestatori di servizi.>>.
2.6 Orbene la normativa statale e regionale, tramite il meccanismo della rivalsa di cui all'art. 3 comma 26 I. 549/95, assicura al gestore lo strumento che consente di traslare gli effetti economici del tributo su chi conferisce i rifiuti.
2.7 Come insegna questo Collegio (cfr. Cass. nr 13123/2016) la sanzione è direttamente riferibile ad un comportamento del gestore che consiste nel mancato rispetto del termine ad esso imposto dalla legge di pagare il tributo del quale è soggetto passivo immediato; la possibilità di esperire fruttuosamente e in tempi rapidi azione di rivalsa per il recupero della sanzione connessa ad un eventuale ritardo del soggetto conferitore nell'adempimento delle proprie obbligazioni, rimessa all'iniziativa del gestore stesso, è assicurata dal sistema di tutela del credito previsto dal diritto interno o attraverso il ricorso a strumenti negoziali (assicurazione, polizze fideiussorie), il cui costo evidentemente andrà incluso nel corrispettivo per il servizio reso, o alle azioni giudiziarie ordinarie cautelari o monitorie.
2.8 La corte territoriale nell'affermare l'incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria perché in esse non sarebbe prevista la possibilità del gestore di rivalersi effettivamente ed in breve termine sull'ente locale conferente non si è attenuta ai principi sopra affermati.
3. Gli altri motivi restano assorbiti.
4. Pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; la causa, non essendo necessari altri accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 2° comma cpc, con il rigetto dell'originario ricorso proposto dalla contribuente. Sussistono giusti motivi in relazione al consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
- Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente.
- Compensa tra le parti le spese relative all'intero giudizio.