Lavoro "nero", orario di lavoro e sicurezza: prime precisazioni sull'aumento delle sanzioni

Con circolare del 14 gennaio 2019, n. 2, l’INL fornisce i primi chiarimenti sulle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro "nero", orario di lavoro, somministrazione e distacco transazionale, introdotte dalla Legge di bilancio 2019.

Come noto, il comma 445 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. In particolare, l’aumento del 20% riguarda le violazioni relative:
- alla maxisanzione per lavoro nero;
- alla somministrazione (art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003);
- agli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale (art. 12, D.Lgs. n. 136/2016);
- alla durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero (D.Lgs. n. 66/2003).
La finanziaria ha, inoltre, disposto l’incremento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro. Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro.
Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Ciò premesso, l’INL, con la circolare in argomento precisa che, in forza del noto principio del tempus regit actum, le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).
Per semplificare gli adempimenti, l’Ispettorato ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.
L’INL ricorda che, le previgenti disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) - che avevano già previsto il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative per lavoro "nero", delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti per le violazioni in materia di orario di lavoro ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato - si pongono in sistema con quelle introdotte dalla Legge di bilancio 2019.
Per concludere, i nuovi importi sanzionatori sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019 (a titolo esemplificativo, l’importo sanzionatorio "base" previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in "nero" – vale a dire la sanzione amministrativa "da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro" – è pari ad una somma da € 1.800 a € 10.800); resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Come detto, l’INL si riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2019.