Contratto a termine: quando un ulteriore contratto presso l'ITL non è ammesso

Con nota n. 8120/2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce che non è possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in assenza di una causale nel contratto sottoposto all’ITL, nonché in violazione dei termini dilatori (cd. stop & go) di cui all’art. 21, co. 2, D. lgs. n. 81/2015.

Il Decreto dignità ha disposto che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
I limiti di durata si applicano con riferimento ai contratti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalla lunghezza del periodo di interruzione tra un contratto e l'altro e con esclusione delle attività stagionali. Ai fini del computo dei limiti, si tiene conto (con riferimento, naturalmente, ai medesimi soggetti) anche dei periodi di utilizzo, per mansioni di pari livello e categoria legale, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato; sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dei contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Resta inoltre fermo (in base all'art. 19, comma 3, del citato D.Lgs. n. 81) che, oltre i limiti summenzionati, un ulteriore contratto a tempo determinato, con durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Come convenuto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha confermato in merito - con nota n. 1214/2019 - che tale ulteriore contratto della durata di 12 mesi può essere stipulato anche quando il limite massimo raggiunto è quello individuato dalla contrattazione collettiva. Ciò in considerazione del tenore letterale del menzionato articolo 19, comma 3, che ammette la stipula dell'ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro "fermo quanto disposto al comma 2" e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali.
Si è rammentata, inoltre, che resta ferma l'osservanza delle disposizioni inerenti la necessità, in caso di rinnovo del contratto, della sussistenza delle causali introdotte all'art. 19, comma 1, cit. dal cd. Decreto dignità. In caso di assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento - con un unico contratto ovvero mediante proroghe - del limite dei 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Da ultimo, con nota n. 8120 del 17 settembre 2019, in seguito a richiesta di chiarimenti, l’Ispettorato ha riconosciuto legittima la decisione di non procedere alla stipula assistita in assenza di una causale nel contratto sottoposto all’ITL, considerandola conforme ai chiarimenti e alle precisazioni già forniti con circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/2008 e n. 17/2018 e con nota n. 1214 cit.
Pertanto, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti "certificativi" in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative.
Allo stesso modo non si ritiene possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui al secondo comma dell’art. 21 (cd. stop & go).