Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 marzo 2017, n. 7178

Licenziamento - Plurimi episodi di concussione - Illiceità penale - Accertamento della sussistenza del fatto - Lesione del vincolo fiduciario

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato al Tribunale di Roma A.D.C., ex funzionario per le tecnologie (Area 3, posizione economica F2) del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, esponeva di essere stato licenziato in data 3.10.2011 con preavviso, pari a quattro mesi, decorrente dalla data iniziale della sospensione dal servizio (ossia dal 30.9.2010), a seguito di sentenza penale di patteggiamento in ordine a plurimi episodi di concussione commessi nell'espletamento della sua attività lavorativa e ne deduceva la nullità o illegittimità chiedendo i conseguenti provvedimenti ripristinatori. Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso e la Corte di appello - con sentenza pubblicata il 24.3.2015 - confermava la pronunzia, rilevando, per quel che interessa, che la sentenza emessa in sede di patteggiamento - sulla scorta dell'art. 10 della L. n. 97 del 2001 e delle pronunce nn. 294/2002 e 186/2004 della Corte Costituzionale - esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che lo ha commesso e che la sospensione dal servizio - concluso il procedimento disciplinare in senso sfavorevole al dipendente - si salda con il licenziamento, che opera con effetto ex tunc.

Avverso la sentenza, il D.C. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Il Ministero resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, effettuato una mera trasposizione della sentenza penale nel giudizio civile, omettendo l'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta imputata al dipendente al fine della lesione del vincolo fiduciario sussistente tra le parti ed ignorando le richieste istruttorie avanzate dal lavoratore.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di "norme di diritto" (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, confermato la retrodatazione degli effetti del licenziamento alla data della sospensione obbligatoria dal servizio, trascurando i principi dettati dagli artt. 1334 e 1335 c.c. in materia di atti unilaterali recettizi tra i quali debbono ritenersi ricompresi i provvedimenti espulsivi. Deve, pertanto, considerarsi l'esito del procedimento di riqualificazione al quale il D.C. è stato ammesso (seppur durante il periodo di sospensione dal servizio) e che si è concluso con l'attribuzione, sin dal 14.3.2011, della fascia retributiva F3.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In via preliminare, va precisato che al presente ricorso si applica il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, visto che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Ne consegue che è inammissibile il motivo nel quale si fa riferimento a tale norma senza tuttavia adeguarsi, nella sostanza, al suo nuovo contenuto precettivo.

3.1. - Infatti, come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte (vedi: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) e dalla successiva giurisprudenza conforme, nei giudizi per Cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita al n. 5 dell'art. 360 cit. che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione - come accade nella specie - si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della "insufficienza" o della contraddittorietà della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», il che significa che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 16 luglio 2014, n. 16300).

3.2. - Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. La Corte di merito, dopo aver richiamato le statuizioni nn. 394/2002 e 186/2004 del giudice delle leggi, ha sottolineato come, correttamente, il Tribunale aveva valutato il comportamento dell'amministrazione che, nell'ambito del procedimento disciplinare, aveva effettuato una autonoma valutazione dei fatti commessi dal D.C. ed aveva ricondotto la fattispecie all'art. 13, comma 6, lett. e), punto 4) del c.c.n.I. di comparto (concernente la sanzione del licenziamento in caso di condanna in sede penale per i reati addebitati al D.C.). La Corte ha, inoltre, effettuato la valutazione di rilevanza disciplinare dei fatti accertati in sede penale ed ha ritenuto sussistente il nesso di proporzionalità con la sanzione espulsiva adottata.

Il motivo di ricorso, che si compendia esclusivamente nella richiesta di controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza (senza dedurre alcuna doglianza di sussunzione), appare, in ogni caso infondato, in quanto - secondo costante giurisprudenza di questa Corte - la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza e costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. n. 15889/2011, Cass. n. 2168/2013, S.U. n. 21591/2013, Cass. n. 3980/2016, Cass. n. 18324/2016, Cass. n. 14949/2016).

4. Il secondo motivo è infondato.

La Corte d'appello ha chiarito - confermando la pronuncia del giudice di primo grado - che il D.C. era stato licenziato (con preavviso di quattro mesi) ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. e) del c.c.n.I. comparto Ministeri del 16.5.1995, all'esito di un procedimento disciplinare con effetti dal 30.1.2010 (essendo stata disposta la sospensione obbligatoria dal servizio in data 30.9.2009), provvedimento espulsivo che ha travolto l'esito del procedimento di riqualificazione al quale il dipendente, nelle more del procedimento penale e sulla scorta del principio di presunzione di innocenza, era stato ammesso. La Corte ha, quindi, sottolineato che - all'esito del procedimento disciplinare concluso sfavorevolmente per il lavoratore - la sospensione dal servizio si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto, che legittima il recesso retroattivo del datore di lavoro.

La statuizione del giudice di merito si presenta conforme ad orientamento consolidato di questa Corte, la quale - come rimarcato nella sentenza impugnata - ha ritenuto, seppur con riferimento ad altri c.c.n.I., che, ove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacché adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto legittimando il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima (Cass. nn. 22863/2008 e 15444/2014; nello stesso senso, successivamente, Cass. n. 9618/2015, Cass. n. 20685/2016).

Né, d'altra parte, il ricorrente ha censurato l'erroneità del quadro normativo così come esposto dalla Corte di merito provvedendo ad indicare disposizioni legali o del c.c.n.I. comparto Ministeri che prevedano una specifica disciplina nel senso invocato dal lavoratore.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.

6. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis (ndr comma 1 bis). Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.