Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25746

Lavoratore marittimo - Ritiro del libretto di navigazione - Inidoneità fisica - Accertamento

 

Fatto

 

Con sentenza 15 settembre 2010, la Corte d'appello di Napoli rigettava la domanda di V.D.M. di condanna della datrice C. s.p.a. e dell'assicuratrice S. s.p.a. al pagamento, in proprio favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 56 CCNL di settore del 24 luglio 1991, in misura di € 35.000,00, per il ritiro definitivo del libretto di navigazione disposto il 31 agosto 1999 a causa della sua accertata inidoneità fisica alla navigazione; pure respingendo l'appello incidentale del lavoratore, che condannava alla restituzione, in favore dell'appellante principale S. s.p.a., della somma di € 35.396,41, oltre interessi dalla data di percezione. Così essa riformava la sentenza di primo grado, che aveva invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva di C. s.p.a. e condannato la società assicuratrice al pagamento, in favore del lavoratore, della predetta somma.

La Corte territoriale escludeva la dedotta impossibilità di estensione della copertura assicurativa ai lavoratori soggetti a trattamenti psichiatrici o che avessero subito ricoveri per infermità mentale, dovendosi negare detta copertura solo nel caso (non ricorrente nella specie) di accertata preesistenza, alla data di decorrenza della polizza, di una patologia del marittimo di gravità tale da comportare il ritiro del libretto di navigazione. Essa riteneva peraltro la prescrizione del diritto del lavoratore, in quanto richiedente l'erogazione del premio il 20 giugno 2000 e ricorrente in giudizio con atto notificato il 16 e 18 dicembre 2003, per la durata annuale (anziché triennale, come invece ritenuto dal Tribunale) del relativo termine, per la natura assicurativa e non previdenziale della prestazione: senza, in particolare, alcuna illegittimità costituzionale della previsione per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non potendosi equiparare il trattamento in questione con la tutela assicurativa garantita dall'Inail o dall'Ipsema.

Infine, la Corte partenopea ribadiva il difetto di legittimazione di C. s.p.a., avendo essa assolto con la stipulazione del contratto di assicurazione all'obbligazione in tale senso posta a carico datoriale dall'art. 56 del CCNL di settore: con relativo assorbimento del suo appello incidentale condizionato.

Con atto notificato il 4 aprile 2011, V.D.M. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resistono Milano (incorporante S.) Assicurazioni s.p.a. e C. s.p.a. con distinti controricorsi.

 

Motivi della decisione

 

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2952, primo comma c.c. in relazione all'art. 113 c.p.c., 2948, 2946 c.c. ed insufficiente e illogica motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea qualificazione della natura della prestazione in questione come assicurativa anziché previdenziale, come invece correttamente alla stregua della causa concreta del contratto stipulato tra C. s.p.a. e S. Assicurazioni s.p.a., avente ad oggetto il ritiro del libretto di navigazione conseguente a malattia insorta in costanza di rapporto lavorativo: con esclusione della prescrizione del diritto all'indennizzo, per la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione il 20 novembre 2011 e il deposito del ricorso introduttivo del giudizio il 7 ottobre 2003.

In disparte l'inammissibilità delle questioni nuove, relative alla denuncia di norme riguardanti ipotesi diverse dalla durata triennale della prescrizione per la natura previdenziale della prestazione assicurativa, in quanto non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 13 settembre 2007, n. 19164) e comunque ritenuta, in base al tenore di una parte del motivo alla luce delle svolte argomentazioni giuridiche e in fatto (Cass. 3 agosto 2012, n. 14026; Cass. 29 agosto 2013, n. 19882), la denuncia anche del profilo trattato nel merito, il motivo è infondato.

Appare infatti corretta la qualificazione della Corte territoriale (sulla base delle argomentate ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 6 della sentenza) del diritto del lavoratore come radicato nel contratto di assicurazione stipulato, ai sensi dall'art. 1891 c.c., da C. s.p.a. con S. Assicurazioni s.p.a. in favore del predetto (Cass. 2 dicembre 2000, n. 15407; Cass. 18 giugno 1998, n. 6062), in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 56 CCNL di settore e realizzante la causa concreta del contratto (nel senso della sintesi dei contrapposti interessi reali che le parti intendono realizzare con la specifica negoziazione, indipendentemente dall'astratto modello utilizzato: Cass. 3 aprile 2013, n. 8100; Cass. 12 novembre 2009, n. 23941; Cass. 8 maggio 2006, n. 10490).

E ciò comporta la coerente applicazione del termine di prescrizione annuale (Cass. 11 giugno 2008, n. 15497).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna V.D.M. alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.