Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22681

Tributi - ICI - Accertamento maggiore rendita catastale - Omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale - Inutilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che entrambe le parti hanno depositato memoria, osserva quanto segue:

con sentenza n. 7884/49/2015, depositata il 7 settembre 2015, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l'appello proposto nei confronti del Comune di Pozzuoli dalla sig.ra B.F., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, con il quale l'ente locale aveva contestato alla contribuente l'omesso versamento del tributo in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita all'unità immobiliare oggetto di accertamento.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il Comune.

Con il primo motivo la ricorrente cumula nel contesto dello stesso motivo diversi ordini di censure, denunciando omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nonché violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Lamenta in primo luogo la ricorrente che neppure nell'allegato B all'avviso di accertamento risulta indicata la rendita catastale, mai peraltro notificata, attribuita all'unità immobiliare in oggetto dall'Agenzia del Territorio, fatto la cui valutazione è stata del tutto omessa dalla decisione impugnata, ciò determinando l'assoluta carenza dell'atto impositivo in riferimento al requisito motivazionale.

Con il secondo motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nella parte in cui la decisione impugnata ha disatteso l'eccezione relativa all'inefficacia della rettifica della rendita catastale per difetto di notifica.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura ancora la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, della L. 21 novembre 2000, n. 342 e dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la CTR ha qualificato in termini di onere l'impugnazione nel merito dell'atto presupposto concernente l'attribuzione della maggiore rendita catastale, una volta acquisitane conoscenza per il tramite della notifica dell'avviso di accertamento ai fini dell'ICI da parte del Comune di Pozzuoli.

Vanno esaminati prioritariamente in ragione del criterio della decisione più liquida (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9936), il secondo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

Non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie in esame, l'immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell'acquisto della quota di usufrutto da parte della F., sia stato oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia per la relativa variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004.

Ne consegue che la rettifica del valore da parte dell'allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1° gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000, perché l'atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dal comma 3 dello stesso art. 74 della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l'imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031).

La pronuncia impugnata, ignorando tale decisivo discrimine ed ipotizzando la sussistenza di un onere d'impugnazione anche nel merito dell'attribuzione della rendita catastale conosciuta attraverso la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI, non ha fatto quindi corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l'omessa notifica dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, ne preclude l'utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, non obbligando l'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 il contribuente ad impugnare l'atto presupposto, che, in quanto non notificato, neppure può divenire definitivo e neanche potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l'effettuata notificazione della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439).

Né, appare invero, pertinente, il richiamo, nella decisione impugnata, tra le altre, alla pronuncia di questa Corte, sez. 5, n. 5538 depositata il 6 marzo 2013, atteso che in essa si fa esclusivo riferimento al fatto che il contribuente abbia "titolo" ad impugnare, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ICI, anche l'atto presupposto dell'attribuzione della maggiore rendita catastale, la corretta esegesi dell'art. 19, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992, come precisato dalla già citata Cass. n. 11682/17 portando a configurare in termini di facoltà e non di obbligo la relativa impugnazione dell'atto presupposto, autonomamente impugnabile secondo quanto previsto dallo stesso art. 19 del citato decreto.

Eventuali dubbi in ordine all'effettiva esistenza di contrasto nella giurisprudenza in materia di questa Corte, denunciato dalla controricorrente amministrazione in memoria, in relazione a quanto esposto dalla ivi citata Cass. sez. 5, 15 giugno 2016, n. 12323, debbono intendersi fugati, da ultimo, da Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825, ove è ben chiara la distinzione tra la nuova disciplina ordinaria di cui all'art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000, che ricorre pacificamente nel caso di specie, e quella transitoria di cui al comma 3 del citato art. 74 per le cosiddette messe in atti anteriori al 1° gennaio 2000, sebbene non notificate.

L'accoglimento dei succitati motivi comporta l'assorbimento delle ulteriori censure di cui al primo.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione che, nell'attenersi ai succitati principi di diritto, nel pronunciare sul merito provvederà a verificare se la contribuente, come assunto dall'ente impositore, abbia omesso anche il pagamento di quanto dichiarato per l'annualità in oggetto in relazione al valore dell'immobile dalla stessa provvisoriamente dichiarato, ciò che avrebbe giustificato il parziale annullamento dell'atto.

Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo e terzo motivo, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.