Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 giugno 2016, n. 12586

Licenziamento individuale - Invalidità - Assenza della forma scritta - Dimissioni del lavoratore - Sussistenza - Prova

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 6/3 - 9/4/2013, la Corte d'appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Imperia, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 24.9.2008 dalla società F. s.r.l. a M.P.E., ed ha accertato che il rapporto di lavoro era cessato in tale data, seppur per l'effetto prevalente delle dimissioni della lavoratrice, per cui ha respinto la domanda di condanna della società al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della pronuncia che il primo giudice aveva emesso in conseguenza dell'accertata prosecuzione del rapporto di lavoro.

Ha spiegato la Corte che dagli atti era emerso che l'estromissione della M. dal rapporto era avvenuta in data 24.9.08 ad opera di tale F.G., che aveva agito per conto della società F., ma che a quest'ultima era pervenuta nello stesso giorno, tramite fax speditole dalla medesima G., la notizia delle dimissioni della lavoratrice, la quale le aveva trasmesse precedentemente con telegramma del 22.9.08, subordinandole, in via condizionata, al mancato pagamento delle retribuzioni di cui era creditrice. Ne conseguiva che l'atto di estromissione era da intendere come licenziamento orale che, in quanto tale, era da considerare inefficace, ma che occorreva tener presente che allo stesso erano immediatamente seguite le dimissioni della dipendente che non necessitavano di accettazione, tanto più che era maturata anche la condizione rappresentata dal mancato pagamento delle precedenti retribuzioni, per cui le stesse erano idonee a determinare la cessazione del rapporto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la M. con cinque motivi.

Resiste con controricorso !a società F. srl che, a sua volta, propone ricorso; incidentale condizionato affidato a quattro motivi, al cui accoglimento si oppone la ricorrente principale che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

1. Col primo motivo del ricorso principale P.E.M. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 437 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale è incorsa in errore allorquando ha disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello da lei sollevata in secondo grado con la memoria di costituzione in relazione al motivo di gravame col quale la datrice di lavoro aveva per la prima volta dedotto l'efficacia interruttiva del rapporto di lavoro scaturita dalle sue dimissioni. In particolare la M. contesta quanto affermato dalla Corte d'appello in merito al fatto che la questione delle dimissioni, sollevata dalla datrice di lavoro per la prima volta ih secondo grado, non rappresentava un'eccezione in senso stretto e che la stessa poteva essere trattata a prescindere dalla circostanza della sua mancata proposizione in prime cure. Invero, la Corte di merito aveva ritenuto che tale questione era entrata ormai a far parte del giudizio a seguito della produzione da parte della medesima lavoratrice del telegramma contenente le sue dimissioni: queste erano state rassegnate condizionatamente al mancato pagamento delle retribuzioni di cui si riteneva ancora creditrice la dipendente ed erano pervenute nello stesso giorno ed in un momento successivo al licenziamento orale da considerare inefficace; tra l'altro era pacifico che quest'ultima condizione sospensiva non si era mai verificata in quanto non ; era mai avvenuto il preteso pagamento.

2. Col secondo motivo la ricorrente principale denunzia il vizio di motivazione, nonché; quello di violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 1334, 1335, 1353, 1354 e 1355 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., dolendosi del fatto che la Corte d'appello, pur avendo chiarito che il contenuto del telegramma contenente le dimissioni era giunto a conoscenza della società F. s.r.l. dopo il licenziamento di cui è causa, aveva incomprensibilmente ritenuto che il rapporto di lavoro era da considerare comunque risolto per effetto delle predette dimissioni. Al riguardo la ricorrente fa anche notare che la sua iniziale volontà di rassegnare le dimissioni era da ritenere superata per effetto del suo comportamento concludente rappresentato dal fatto di essersi poi recata al lavoro e di aver svolto la sua prestazione che era stata regolarmente accettata dalla controparte prima che questa la licenziasse.

3. Col terzo motivo la M. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 604/1966, come modificato dalla legge n. 108/1990, in quanto la Corte di merito non aveva considerato che il licenziamento da dichiarare inefficace per mancanza della forma scritta presuppone l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro che, invece, nella fattispecie era insussistente, dal momento che il rapporto lavorativo oggetto di causa non era stato mai regolarizzato. Ne sarebbe conseguito, secondo tale assunto difensivo, che la Corte territoriale avrebbe errato ad affermare che sarebbero state le dimissioni la causa dell'interruzione del rapporto, mentre questo, essendosi svolto in nero, non sarebbe neanche esistito sotto il profilo giuridico.

4. Col quarto motivo la M. deduce il vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte d'appello non aveva debitamente valutato la sua volontà in ordine alla circostanza che le dimissioni erano state da lei rassegnate per effetto di violenza morale riconducibile al fatto di essere stata costretta a lavorare "in nero" per diverbi mesi senza essere stata retribuita.

5. Col quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione delle i norme di cui agli artt. 232 e 437 c.p.c., in quanto la Corte ligure avrebbe sbagliato a ritenere irrilevante la circostanza della mancata risposta del legale rappresentante della società F. sulla base del convincimento erroneo che nei capitoli in esso articolati non era contenuto alcun cenno alle dimissioni.

A) Col primo motivo del ricorso incidentale la difesa della società F. s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387, 1388, 1392, 1394, 2118, 2697, co. 1, cod. civ., 1 e 2 della legge 15.7.1966 n. 604 e 115 c.p.c., in quanto contesta quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine al fatto che era certo che la G. avesse agito per la F. allorquando, in data 24.9.2008, aveva intimato l'interruzione del rapporto alla M.. Rileva al riguardo la ricorrente incidentale che la Corte di merito aveva omesso di considerare che non vi era allegazione e prova del conferimento con atto scritto da parte della società alla G. del potere di licenziare la dipendente M., per cui la G. non avrebbe potuto comunicare validamente la volontà della F., seppure in forma orale.

B) Col secondo motivo la società deduce la nullità della sentenza per totale omissione, della motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c., art. 2 I. n. 604/66, artt. 132, co. 2, n. 4, 156,1 co. 1 e 2, 161, co. 1, cod. proc. civ.) in ordine al convincimento che la G. aveva licenziato la M. per conto della F.

C) Col terzo motivo la società si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti con riguardo alla circostanza i che la teste M. non aveva mai parlato di licenziamento, ma di semplice interruzione del rapporto, senza indicare ad iniziativa di quale soggetto.

D) Col quarto motivo la società deduce che la Corte d'appello ha omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire la tempistica del fax del 24 settembre 2008 trasmesso da G. a F., dal quale emergeva che il telegramma del 22 settembre 2008 contenente le dimissioni della M. era giunto a F. il 23 settembre 2008, quindi prima dell'asserito licenziamento.

Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso principale è fondato, essendo dirimente la ragione per la quale l'eccezione estintiva delle dimissioni, rappresentante un'eccezione in senso stretto che non poteva essere rilevata d'ufficio, fu formulata dalla difesa della datrice di lavoro tardivamente per la prima volta in appello, per cui è incorsa in errore la Corte territoriale allorquando ha ritenuto che la stessa era entrata a far parte del tema d'indagine per il solo fatto che la lettera di dimissioni era stata prodotta dalla lavoratrice.

Orbene, anche in tal caso era onere della datrice di lavoro eccepire in prime cure la causa estintiva riconducibile alle dimissioni proposte dalla dipendente in via condizionata al mancato pagamento delle spettanze arretrate.

Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21684 del 19/10/2011), "qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ." (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 18087/2007 e n. 610/2015).

Il primo motivo va, pertanto, accolto e stante il suo carattere dirimente rimane assorbito l'esame delle restanti censure del ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale si osserva che i primi due motivi possono essere eaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, essendo incentrati sulla stessa questione della dedotta mancanza del potere rappresentativo in capo alla G. di comunicare alla M. il licenziamento.

Ebbene, tali motivi sono infondati, atteso che la summenzionata deduzione non inficia la validità del ragionamento della Corte per la quale si era avuta la prova dell'iniziale estromissione della lavoratrice ad opera della G., come riferito dalla teste M., tanto più che la società F. srl aveva fatto acquiescenza, non impugnandola, alla decisione di rigetto della domanda di manleva nei confronti della G., cioè di colei che in primo grado la difesa della società aveva indicato come reale datrice di lavoro. Quanto al terzo motivo si osserva che lo stesso è infondato, sia perché la Corte territoriale, nell'esaminare la deposizione della teste M., ha chiaramente affermato, che quest'ultima aveva fatto riferimento al licenziamento della M. da parte della G., sia perché non è dimostrata la decisività della circostanza a fronte della considerazione che, al contrario, la Corte di merito ha ritenuto decisive le dimissioni della lavoratrice ai fini della interruzione del rapporto.

Invece, in ordine al quarto motivo del ricorso incidentale, attraverso il quale si deduce l'omesso esame della circostanza rappresentata dalla tempistica di trasmissione del fax dalla G. alla F., se ne rileva la palese infondatezza.

Invero, la Corte territoriale ha esaminato la questione della cui asserita omessa disamina si duole ora la difesa della società, al punto che, contravvenendo al divieto di consentire l'ingresso di nuove questioni nel giudizio di impugnazione, il medesimo collegio giudicante ha ammesso l'eccezione tardiva della società che verteva proprio sulle dimissioni rassegnate a mezzo telegramma, spiegando che la datrice di lavoro veniva notiziata di tale evento tramite fax inviatale in data 24.9.08 dalla referente G. e facendone discendere l'efficacia interruttiva del rapporto ad onta della lamentata estromissione dal lavoro ad opera di quest'ultima.

Pertanto, il ricorso incidentale va rigettato.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione Ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, del d.p.r. n. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della; sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale; dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.