Prassi - EQUITALIA - Comunicato 20 agosto 2016

Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (Legge 160/2016)

 

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

 

Quali sono le condizioni

- la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;

- il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

 

Cosa succede dopo il 20/10/2016

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

 

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale:

- Modulistica Rateizzazione

- Rateizzazione cittadini

- Rateizzazione imprese