Benefici contributivi per l'assunzione di persone detenute o internate (1/2)

Con circolare n. 27/2019, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148, l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Con il decreto 24 luglio 2014, n. 148 è stato modificato il beneficio contributivo già introdotto dalle leggi 8 novembre 1991, n. 381, e 22 giugno 2000, n. 193, destinato alle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.
Il citato decreto modifica la misura del beneficio contributivo, stabilendo gli importi massimi fruibili annualmente.
Il predetto decreto n. 148/2014 contiene previsioni che non hanno consentito la tempestiva attuazione delle relative disposizioni, in quanto non in linea con le regole di instaurazione dei rapporti di lavoro, sorretti, come in questo caso, da forme di agevolazione contributiva. Tali criticità applicative hanno richiesto un’attività di analisi, condotta dall’Inps con la collaborazione del Ministero di Giustizia. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di riconoscimento delle agevolazioni contributive, anche per periodi precedenti all’emanazione del decreto ministeriale, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati. Analoghe difficoltà attuative sono state riscontrate in considerazione della circostanza che gli importi stanziati per ogni singolo anno possono, a seguito di appositi provvedimenti emanati dal Ministero della Giustizia, subire modifiche e che, pertanto, non risulta possibile assicurare il finanziamento di agevolazioni contributive che si estendono su più anni.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, risulta difficoltoso, inoltre, individuare anche il presunto termine di risoluzione degli stessi. Pertanto, al fine di ovviare alla criticità descritta - a decorrere dall’annualità 2019, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro interessati dovranno presentare per ogni singolo anno un’istanza di ammissione al beneficio, sia per i rapporti di lavoro già in essere – anche se già autorizzati per gli anni precedenti - che per quelli che verranno instaurati; l’ammissione al beneficio, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Beneficiari
Il decreto n. 148/2014 non innova in merito ai destinatari del beneficio, che continua a essere rivolto, come già precisato, ai datori di lavoro di seguito elencati:
- cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate.
Si ribadisce, pertanto, che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario.
I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.

Lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.
Si precisa, al riguardo, che le cooperative sociali, relativamente all’assunzione degli altri soggetti svantaggiati non espressamente elencati nel comma 3-bis, articolo 4 della legge n. 381/1991, ma comunque ritenuti tali dal comma 1, possono beneficiare dell’azzeramento totale delle aliquote contributive relative alla retribuzione corrisposta agli stessi.
Analogamente, si precisa, considerata la tassativa elencazione prevista nell’articolo 2 della legge n. 193/2000, che per i datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, in ipotesi di assunzione di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione - come ad esempio per chi si trova agli arresti domiciliari - non è possibile accedere al beneficio in trattazione.

Rapporti agevolati e durata
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
In considerazione della particolare natura del rapporto di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione, non è possibile riconoscere il beneficio in trattazione per i rapporti di lavoro domestico.
È possibile, invece, usufruire dell’agevolazione con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente e alle assunzioni effettuate a scopo di somministrazione.

L’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 148/2014 modifica la misura dell’agevolazione, disponendo che lo sgravio è pari al 95 per cento dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. La nuova percentuale di sgravio decorre dall’anno 2013 e si applica fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia.
Ai fini delle determinazione dello sgravio, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo dello 0,30 per cento previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (integrativo NASpI), destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, il beneficio deve essere determinato al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.
Con riferimento al contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge n. 297/1982 e destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50 per cento della retribuzione imponibile, si precisa che lo stesso rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, in base alla previsione già contenuta nell’articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000, lo sgravio contributivo può essere applicato anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.
Al riguardo, si sottolinea, che il decreto-legge n. 78/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 94/2013, con l’articolo 3-bis, comma 1, ha modificato l’articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991, prolungando la durata di tale ultima previsione e diversificandone i presupposti. Infatti, dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Il prolungamento della durata del beneficio trova applicazione solo in riferimento ai rapporti incentivati in cui le cessazioni dello stato detentivo siano intervenute a partire dal 20 agosto 2013. In tali casi la riduzione contributiva spetterà nella misura dell’80 per cento dei contributi totali fino al giorno antecedente l’entrata in vigore del regolamento contenuto nel decreto n. 148/2014; a decorrere dal 6 novembre 2014, invece, data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la riduzione contributiva spetterà nella misura del 95 per cento.
Nelle ipotesi di cessazioni dello stato detentivo verificatesi prima del 20 agosto 2013, invece, continuerà a operare la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 193/2000 (incentivo per ulteriori sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo).
Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate in riferimento a ogni singolo anno.

Condizioni e coordinamento
Lo sgravio in oggetto è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in virtù della specialità della norma, delle finalità che la stessa persegue e delle particolarità legate alle fruizione del beneficio, si ritiene che gli stessi non siano applicabili allo sgravio contributivo in esame, fatta eccezione per quanto stabilito all’articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in forza del quale "l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione".
Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di detenuti e internati, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni di legge sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro non può fruire, per il medesimo lavoratore, di entrambi i benefici, ma, ricorrendone i presupposti di legge, è sua facoltà decidere quale incentivo applicare.
L’agevolazione contributiva per l’assunzione dei lavoratori detenuti e internati è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali si ricordano: l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI; l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili.

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