Sistema Confapi - Avvio della contribuzione al Fondo Sanitario ENFEA SALUTE

Parte la contribuzione al fondo di assistenza sanitaria Enfea per i CCNL del Sistema Confapi

In data 11/10/2018 è stato costituito il Fondo Sanitario Enfea Salute per i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti da parte delle seguenti Unioni datoriali del Sistema Confapi: Unionchimica, Unigec, Unimatica, Uniontessile e Unionalimentari e dalle Federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL.
A seguito della costituzione del Fondo Enfea Salute, le parti datoriali e sindacali, hanno proceduto, con accordo del 25/10/2018, al recepimento degli accordi interconfederali, per l’avvio della contribuzione a decorrere dall’1/1/2019, nei CCNL delle categorie su indicate.

1) Si è, pertanto convenuto quanto segue:
La quota di contribuzione a carico delle imprese è pari a 10,00 (dieci/00) Euro mensili per 12 mensilità per tutti i lavoratori dipendenti, con decorrenza dall’1/1/2019.
Sono iscritti ad Enfea i lavoratori dipendenti assunti con
- contratto a tempo indeterminato, inclusi i lavoratori in part-time o a domicilio
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione
- contratto di apprendistato.
Si precisa che, allo stato attuale, Enfea Salute è in attesa di ricevere da parte dell’Inps l’apposito codice per il versamento della contribuzione prevista.

2) Le parti hanno confermato inoltre, che:
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’impresa datrice di lavoro.
I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
A far data dall’1/1/2019, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita di 25,00 (venticinque/00) Euro mensili per 13 mensilità.
Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute) ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.